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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09103/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16292/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Durazzo, n. 9 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società unipersonale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 57 -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 5073 /20 19 , pubblicata in data18 dicembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 5073/19 con la quale la Corte d’appello di Milano, rigettando l’appello dalla stessa proposto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di canoni di locazione dovuti in relazione al contratto di leasingimmobiliare intercorso tra le parti.

Questi i fatti. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo avere acquistato un capannone industriale, concedeva il medesimo bene in leasing alla odierna ricorrente; successivamente, deducendo l’inadempimen t o della utilizzatrice, proponeva ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile e, agendo in via monitoria, chie deva anche il pagamento dei canoni non corrisposti sino alla riconsegna dell’immobile, avvenuta in data 19 aprile 2012, affermando di essere creditrice della complessiva somma di euro 268.216,96, oltre interessi di mora, e riservandosi di avanzare richiesta di indennizzo per la risoluzione del contratto. [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che, vertendosi in ipotesi di leasing traslativo, era applicabile l’art.1526 cod. civ. ed eccependo l’indeterminatezza del credito e l’usurarietà degli interessi.Il Tribunale di Milano, respinta la richiesta di espletamento di c.t.u., rigettaval’opposizione.

2. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, nel respingere il gravame interposto dalla Peluso, ha, in primo luogo, ritenuto inammissibili i tre motivi di gravame,con i quali l’appellante aveva dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere accertato l’usurarietà degli interessi previsti nel contratto di leasing, la violazione dell’art. 117 t.u.b. e l’illegittimità della risoluzione exart.1456 cod. civ., osservando che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo le eccezioni inerenti i tassi pattuiti, applicati nel corso del rapporto, nonché il tasso-soglia, di cui si assumeva il superamento, non erano mai stati sufficientemente specificati, cosicché correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto meramente esplorativa la consulenza tecnica richiesta.

Ha ritenuto parimenti inammissibile il motivo d’appello con cui era stata eccepita la nullità delle clausole 21 e 23 del contratto di leasing, di cui non si faceva menzione nell’atto di citazione in primo gra do.

Con riguardo poi al risarcimento del danno, dando atto che il Tribunale , rilevato che si verteva in ipotesi di leasing traslativo , aveva applicato l’art. 1526 cod. civ., la Corte territoriale ha posto in rilievo che correttamente il giudice di primo grado aveva calcolato il compenso per il godimento del bene, occupato dal 21 dicembre 2006 al 19 aprile 2012, determinato nella misura del 10 per cento del valore dell’immobile, concludendo che la Peluso non avesse diritto alla restituzione dei canoni pagati, il cui ammontare era inferiore all’importo complessivo dell’equo compenso.

Ha aggiunto che, al fine di stabilire se la Peluso fosse tenuta al pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva calcolato l’ammontare del danno risarcibile in caso di risoluzione per inadempimento, facendo applicazione della clausola penale di cui all’art. 21 delle condizioni generali di contratto, che determinava il danno nell’ammontare dei canoni a scadere alla data della risoluzione, detratto il valore del bene restituito; poiché il credito risarcitorio spettante alla società concedente, pari ad euro 641.924,43, a cui andava aggiunto l’importo ancora dovut o per il godimento del bene, superava la somma ingiunta, quest’ultima era dovuta, seppure a titolo parzialmente diverso da quello indicato in ricorso monitorio, e, precisamente, a titolo, in parte, di compenso per il godimento e, in parte, di penale per la risoluzione.

Ha, infine, osservato che il Tribunale non era incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto nella comparsa di costituzione e risposta la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto il risarcimento del danno per l’ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto applicabile l’art. 1526 cod. civ.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo ‹‹ omessa declaratoria dell’usurarietà originaria del contratto di leasing in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.››, la ricorrente contesta alla Corte di appello di avere erroneamente dichiarato inammissibili, perché nuovi, i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la usurarietà originaria del contratto di leasing, la violazione dell’art. 117 t.u.b. e la illegittimità della risoluzione ex art. 1456 cod. civ.

Sostiene che, in realtà, nell’atto di citazione e nelle conclusioni del giudizio di primo grado, l’usurarietà era stata specificamente dedotta e che in ogni caso si tratta di violazione rilevabile d’ufficio; precisa, altresì, che il tasso contrattuale degli interessi di mora era stato pattuito nella misura del 12,33 per cento, vigente la soglia per la categoria finanziaria di riferimento pari all’8,970 per cento.

2. Con il secondo motivo, denunciando ‹‹ omessa declaratoria della violazione dell’art. 117 t.u.b., VI e VII comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.››, la ricorrente evidenzia che è pure rilevabile d’ufficio la violazione della norma evocata.

Precisa che nel contratto in oggetto non era stato indicato l’ISC/TAEG, con conseguente indeterminatezza dei criteri di indicizzazione della rata e violazione della normativa sulla trasparenza, e che era del tutto omessa l’allegazione del piano di ammortamento originario e l’indicazione del tasso in concreto applicato.

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per ‹‹omessa declaratoria dell’illegittimità della risoluzione ex art. 1456 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.››, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello ne afferma l’inammissibilità, senza addurre motivazione a sostegno di tale affermazione.

4. Conil quarto motivo la ricorrente deduce ‹‹ omessa ammissione della CTU contabile tempestivamente richiesta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.›› e si duole che la richiesta sia stata immotivatamente respinta , sebbene fosse determinante ai fini della risoluzione della controversia.

5. Con il quinto motivo, prospettando la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1458 e 1526 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, la ricorrente evidenzia che in appello era stata invocata la nullità delle clausole nn. 21 e 23 del contratto di leasing per contrasto con la norma inderogabile dell’art.1526 cod. civ., perché prevedevano,in favore della concedente, oltre alla restituzionedel bene, anche il diritto a consegu ire i canoni ed un indennizzo; lamenta che né il giudice di primo grado, né i giudici di appello hanno valutato l’equità della clausola penale inserita nel contratto, avendo anzi la Corte territoriale condiviso il conteggio operato dal Tribunale, e neppure hanno esercita to il potere officioso di riduzione della penale, consentito dal secondo comma dell’art.1526 cod. civ.

6. Con il sesto motivo si denuncia la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.››.

La ricorrente lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva prospettato l’esistenza di un credito per indennizzo, ma non aveva svolto nelle proprie conclusioni alcuna domanda in tal senso, di talché la Corte d’appello era incorsa neldedotto error in procedendo.

7. Con il settimo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 633 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.››, la ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado hanno omesso ogni valutazione riguardo allasussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivoe rimarca che il credito azionato e ra indeterminato nel suo ammontare, perché non risultava specificato a quanto ammontavano il capitale, gli interessi di mora o le spese.

8. Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Come questa Corte ha in più occasioni chiarito, perché il principio di autosufficienza, con la «specifica indicazione» richiesta dall’articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., possa dirsi osservato, occorre, p er un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez.

L,28 /12/ 2017, n. 31082; Cass. , sez. 6-3, 0 3 /02/ 2015, n. 1926; Cass. , sez. 2, 0 4 /04/ 2006, n. 7825; Cass., sez.

L, 22 /06/ 2020, n. 12191; Cass. , sez. 5, 28 /05/ 2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez.

U, 9/11/2021, n. 32673; Cass., sez. 3, 04/11/2021, n. 31796 ; Cass. , sez. 6 - 5, 04/11/2021, n. 31590; Cass., sez. 6- 5, 03/11/2021, n. 31377 ; Cass. , sez. 6 - 5, 22/10/2021, n. 2966; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v.

Cass., sez.

L, 11 /01/ 2016, n. 195), indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare particolari ricerche, mediante l’indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo ( Cass. , sez.

L, 0 3 /01/ 2020, n. 27; Cass. , sez. 6 - L, 25/03/2015, n. 7455).

Preme rilevare che sultema è intervenuta la Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, la quale, preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione e del collegato principio di autosufficienza, ha osservato che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; con la precisazione che lo stesso principio, con le limitazioni all'accesso alla Corte di cassazione che legittimamente comporta, non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa.

Ebbene, dalla lettura del ricorso non è dato evincere, sotto il profilo contenutistico, quali s pecifiche censure , con riguardo alla pretesa usurarietà degli interessi, alla violazione dell’art. 117 t.u.b. ed alla illegittimità della risoluzione ex art. 1456 cod. civ., abbia in concreto mosso l’odierna ricorrente con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né quali argomentazioni siano state esposte con l’atto di appello, poiché risultano solo succintamente richiamate le deduzioni difensive svolte nelle fasi di merito del giudizio, ma non risultano riportate o trascritte quanto meno le parti rilevanti degli atti difensivi, onde consentire a questa Corte di comprendere se la presunta usurarietà si riferi sse a ll’interesse corrispettivo o a quello di mora e quali fossero ‹‹ le voci ›› o ‹‹ poste ›› che concorrevano alla determinazione di un tasso effettivo ampiamente superiore a quello soglia individuato dalla normativa vigente.

Neppure è possibile evincere, in difetto di trascrizione del contenuto rilevant e degli atti difensivi , in quali termini la ricorrente avesse effettivamente lamentato, già nel giudizio di primo grado, che il contratto di leasing non risultava rispettoso della normativa in materia di trasparenza e se avesse fatto tempestivamente valere l’eccezione di inammissibilità della risoluzione.

Inoltre, la ricorrente omette pure di localizzare gli atti sui quali fonda le censure, trascurando di indicare i dati necessari per il loro reperimento nel fascicolo, cosicché, anche solo sotto tale profilo, il ricorso risulta inammissibile.

9. Parimenti inammissibile è il quarto motivo sia nella parte in cui si lamenta una asserita violazione di legge, poiché neppure si indica quale sarebbe la norma violata dalla sentenza, sia là dove si deduce il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché la ricorrente non articola la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma.

Infatti, quando si denuncia l'omess o esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez.

U,07/04/2014, n. 8054).

Peraltro, costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura ‹‹nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi›› (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez.

U, n. 8053/2014 , cit. ) .

N el la specie la Corte d’appello ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, spiegando che ‹‹correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto esplorativa la consulenza tecnica richiesta, perché sulla base delle generiche argomentazioni non avrebbe potuto essere disposta ed avrebbe inoltre costituito un mezzo di prova di circostanze che la parte avrebbe dovuto maggiormente circostanziare e specificare››.

10. Anche il quinto motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità.

10.1. Occorre premettere che, con sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, le Sezioni Unite hanno dato atto che, sino all'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, all’art. 1, commi 136 - 140, ha fornito una tipizzazione legale del contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale e unitaria, si è affermata la distinzione tra leasing di godimento (in cui i canoni hanno funzione eminentemente corrispettiva dello scopo di godimento che riveste il finanziamento, restando marginale e accessoria la pattuizione relativa al trasferimento del bene alla scadenza, dietro pagamento del prezzo d'opzione) e leasing traslativo (in cui i canoni hanno anche valenza corrispettiva del trasferimento del bene cui la funzione del rapporto è indirizzata, in ragione di un suo apprezzabile valore residuo al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d'opzione), la cui disciplina è diversificatain c aso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

Si è così ritenuto che, mentre al leasing di godimento, in ragione della piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, si applica la regola dettata per i contratti ad esecuzione continuata o periodica dall'art. 1458, primo comma, secondo periodo, cod. civ. – sicché la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l'inadempimento - al leasing traslativo si applica, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. c iv . nella vendita con riserva di proprietà, per cui l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno.

La ratio dell’applic azione analogica dell’art. 1526 c od. civ. deve essere rinvenuta nell’esigenza di «porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata» nel caso di leasingtraslativo, al fine di evitare l’ingiustificato arricchimento che sovente si verifica nella prassi commerciale in favore del concedente, il quale, sulla base di uno schema negoziale per lo più unilateralmente predisposto, ottiene sia la restituzione del bene, sia l'acquisizione delle rate riscosse, oltre all’eventuale risarcimento del danno, «ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso»; non è stata tuttavia trascurata l’esigenza di fornire un’equilibrata tutela anche al concedente, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, ma, mediante il bilanciamento con l’istituto della riduzione della penale eccessiva, si è sempre avuta di mira l'equità contrattuale (Cass.,sez.

U, 26531/2021; Cass. 6034/1997).

Le Sezioni Unite hanno spiegato che l'equo compenso contemplato dal primo comma dell'art. 1526 cod. civ.

«comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione» nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, secondo il cd. principio di indifferenza incarnato dall’art. 1223 cod. civ., in modo «da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto»; e, potendo le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata, determinare preventivamente il risarcimento del danno attraverso una clausola penale, ex art. 1382 c od. c iv . (come avviene di norma, sulla base di modelli standardizzati del social-tipo ‹‹ contratto di leasing ›› ), l’operazione integrativa per via analogica include il secondo comma dell’art. 1526 cod. civ., che consente l’acquisizione delle “rate pagate” come indennità, a titolo di clausola penale (cd. clausola di confisca) e al tempo stesso contempla, conformemente al principio generale ex art. 1384 cod. civ., la riduzione giudiziale dell’indennità medesima ‹‹secondo le circostanze››, valutando cioè se tale penale risulti manifestamente eccessiva, sempre al fine di «ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (Cass.,sez.

U, n. 18128/2015 ; Cass. , sez. 3, 12/07/2018, n.18326) Pertanto, ove il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva, a causa del cumulo tra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene (cd. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, cod. civ., deve essere ridotta dal giudice, anche d'ufficio, sempre che, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione, nei termini di rito, e ciò «nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., sez.

U, 18128 del 2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto›› (tra le altre, Cass. , sez. 3, 02/03/2007, n.4969; Cass., sez. 3, 21/08/2 018, n. 20840) .

10.2. Tanto premesso, nel caso in esame, la ricorrente, pur assumendo che le previsioni delle clausole n. 21 e 23 contrastano con l’art. 1526 cod. civ. e pongono a carico dell’utilizzatore una penale manifestamente eccessiva, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., omette di indicare se e quando la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass., sez. 3, 12 /09/ 2014, n. 19272 ).

Con la conseguenza che a questa Corte non è consentito verificare se il gi udice di merito si sia limitato ad applicare la pattuizione contrattuale prevista in contratto senza previamente accertare se essa integrasse clausola penale e se essa fosse manifestamente eccessiva, ai fini della sua eventuale riduzione ad equità.

11. Va, pure, esclusa la configurabilità del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. dedotto con il sesto motivo, avendo al riguardo la Corte d’appello rilevato, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato, a pag. 13 della comparsa di risposta, l’eccezione volta ad ottenere anche il risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui fosse stato applicato l’art.1526 cod. civ. invocato dalla Peluso.

La sentenza impugnata non esorbita , dunque, da i confini della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da ritenersi del tutto rituale alla luce del principio secondo cui «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo››(Cass., sez. 1, 24/03/2022, n. 9633).

12. Infondato è il settimo motivo.

Con tale doglianza la ricorrente propone un’eccezione preliminare circa l’ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria da parte della società concedente, sul rilievo che non sarebbe stata fornita prova scritta del credito azionato e che il preteso credito sarebbe indeterminato nel suo ammontare; eccezione, questa, che aveva fatto valere quale motivo d’appellocontro la sentenza di primo grado.

Va ricordato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa (così, ex multis , Cass. , s ez. 2, 10/09/2009, n. 19560).

Conseguentemente, la questione posta, relativa alla sussistenza della prova scritta idonea a legittimare il ricorso al procedimento monitorio ed alla indeterminatezza del credito, non ha pregio nella presente fase processuale.

13. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16292/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Durazzo, n. 9 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società unipersonale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 57 -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 5073 /20 19 , pubblicata in data18 dicembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 5073/19 con la quale la Corte d’appello di Milano, rigettando l’appello dalla stessa proposto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di canoni di locazione dovuti in relazione al contratto di leasingimmobiliare intercorso tra le parti. Questi i fatti. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo avere acquistato un capannone industriale, concedeva il medesimo bene in leasing alla odierna ricorrente; successivamente, deducendo l’inadempimen t o della utilizzatrice, proponeva ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile e, agendo in via monitoria, chie deva anche il pagamento dei canoni non corrisposti sino alla riconsegna dell’immobile, avvenuta in data 19 aprile 2012, affermando di essere creditrice della complessiva somma di euro 268.216,96, oltre interessi di mora, e riservandosi di avanzare richiesta di indennizzo per la risoluzione del contratto. [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che, vertendosi in ipotesi di leasing traslativo, era applicabile l’art.1526 cod. civ. ed eccependo l’indeterminatezza del credito e l’usurarietà degli interessi.Il Tribunale di Milano, respinta la richiesta di espletamento di c.t.u., rigettaval’opposizione. 2. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, nel respingere il gravame interposto dalla Peluso, ha, in primo luogo, ritenuto inammissibili i tre motivi di gravame,con i quali l’appellante aveva dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere accertato l’usurarietà degli interessi previsti nel contratto di leasing, la violazione dell’art. 117 t.u.b. e l’illegittimità della risoluzione exart.1456 cod. civ., osservando che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo le eccezioni inerenti i tassi pattuiti, applicati nel corso del rapporto, nonché il tasso-soglia, di cui si assumeva il superamento, non erano mai stati sufficientemente specificati, cosicché correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto meramente esplorativa la consulenza tecnica richiesta. Ha ritenuto parimenti inammissibile il motivo d’appello con cui era stata eccepita la nullità delle clausole 21 e 23 del contratto di leasing, di cui non si faceva menzione nell’atto di citazione in primo gra do. Con riguardo poi al risarcimento del danno, dando atto che il Tribunale , rilevato che si verteva in ipotesi di leasing traslativo , aveva applicato l’art. 1526 cod. civ., la Corte territoriale ha posto in rilievo che correttamente il giudice di primo grado aveva calcolato il compenso per il godimento del bene, occupato dal 21 dicembre 2006 al 19 aprile 2012, determinato nella misura del 10 per cento del valore dell’immobile, concludendo che la Peluso non avesse diritto alla restituzione dei canoni pagati, il cui ammontare era inferiore all’importo complessivo dell’equo compenso. Ha aggiunto che, al fine di stabilire se la Peluso fosse tenuta al pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva calcolato l’ammontare del danno risarcibile in caso di risoluzione per inadempimento, facendo applicazione della clausola penale di cui all’art. 21 delle condizioni generali di contratto, che determinava il danno nell’ammontare dei canoni a scadere alla data della risoluzione, detratto il valore del bene restituito; poiché il credito risarcitorio spettante alla società concedente, pari ad euro 641.924,43, a cui andava aggiunto l’importo ancora dovut o per il godimento del bene, superava la somma ingiunta, quest’ultima era dovuta, seppure a titolo parzialmente diverso da quello indicato in ricorso monitorio, e, precisamente, a titolo, in parte, di compenso per il godimento e, in parte, di penale per la risoluzione. Ha, infine, osservato che il Tribunale non era incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto nella comparsa di costituzione e risposta la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto il risarcimento del danno per l’ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto applicabile l’art. 1526 cod. civ. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo ‹‹ omessa declaratoria dell’usurarietà originaria del contratto di leasing in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.››, la ricorrente contesta alla Corte di appello di avere erroneamente dichiarato inammissibili, perché nuovi, i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la usurarietà originaria del contratto di leasing, la violazione dell’art. 117 t.u.b. e la illegittimità della risoluzione ex art. 1456 cod. civ. Sostiene che, in realtà, nell’atto di citazione e nelle conclusioni del giudizio di primo grado, l’usurarietà era stata specificamente dedotta e che in ogni caso si tratta di violazione rilevabile d’ufficio; precisa, altresì, che il tasso contrattuale degli interessi di mora era stato pattuito nella misura del 12,33 per cento, vigente la soglia per la categoria finanziaria di riferimento pari all’8,970 per cento. 2. Con il secondo motivo, denunciando ‹‹ omessa declaratoria della violazione dell’art. 117 t.u.b., VI e VII comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.››, la ricorrente evidenzia che è pure rilevabile d’ufficio la violazione della norma evocata. Precisa che nel contratto in oggetto non era stato indicato l’ISC/TAEG, con conseguente indeterminatezza dei criteri di indicizzazione della rata e violazione della normativa sulla trasparenza, e che era del tutto omessa l’allegazione del piano di ammortamento originario e l’indicazione del tasso in concreto applicato. 3. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per ‹‹omessa declaratoria dell’illegittimità della risoluzione ex art. 1456 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.››, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello ne afferma l’inammissibilità, senza addurre motivazione a sostegno di tale affermazione. 4. Conil quarto motivo la ricorrente deduce ‹‹ omessa ammissione della CTU contabile tempestivamente richiesta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.›› e si duole che la richiesta sia stata immotivatamente respinta , sebbene fosse determinante ai fini della risoluzione della controversia. 5. Con il quinto motivo, prospettando la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1458 e 1526 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, la ricorrente evidenzia che in appello era stata invocata la nullità delle clausole nn. 21 e 23 del contratto di leasing per contrasto con la norma inderogabile dell’art.1526 cod. civ., perché prevedevano,in favore della concedente, oltre alla restituzionedel bene, anche il diritto a consegu ire i canoni ed un indennizzo; lamenta che né il giudice di primo grado, né i giudici di appello hanno valutato l’equità della clausola penale inserita nel contratto, avendo anzi la Corte territoriale condiviso il conteggio operato dal Tribunale, e neppure hanno esercita to il potere officioso di riduzione della penale, consentito dal secondo comma dell’art.1526 cod. civ. 6. Con il sesto motivo si denuncia la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.››. La ricorrente lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva prospettato l’esistenza di un credito per indennizzo, ma non aveva svolto nelle proprie conclusioni alcuna domanda in tal senso, di talché la Corte d’appello era incorsa neldedotto error in procedendo. 7. Con il settimo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 633 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.››, la ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado hanno omesso ogni valutazione riguardo allasussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivoe rimarca che il credito azionato e ra indeterminato nel suo ammontare, perché non risultava specificato a quanto ammontavano il capitale, gli interessi di mora o le spese. 8. Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Come questa Corte ha in più occasioni chiarito, perché il principio di autosufficienza, con la «specifica indicazione» richiesta dall’articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., possa dirsi osservato, occorre, p er un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L,28 /12/ 2017, n. 31082; Cass. , sez. 6-3, 0 3 /02/ 2015, n. 1926; Cass. , sez. 2, 0 4 /04/ 2006, n. 7825; Cass., sez. L, 22 /06/ 2020, n. 12191; Cass. , sez. 5, 28 /05/ 2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 9/11/2021, n. 32673; Cass., sez. 3, 04/11/2021, n. 31796 ; Cass. , sez. 6 - 5, 04/11/2021, n. 31590; Cass., sez. 6- 5, 03/11/2021, n. 31377 ; Cass. , sez. 6 - 5, 22/10/2021, n. 2966; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v. Cass., sez. L, 11 /01/ 2016, n. 195), indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare particolari ricerche, mediante l’indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo ( Cass. , sez. L, 0 3 /01/ 2020, n. 27; Cass. , sez. 6 - L, 25/03/2015, n. 7455). Preme rilevare che sultema è intervenuta la Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, la quale, preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione e del collegato principio di autosufficienza, ha osservato che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; con la precisazione che lo stesso principio, con le limitazioni all'accesso alla Corte di cassazione che legittimamente comporta, non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. Ebbene, dalla lettura del ricorso non è dato evincere, sotto il profilo contenutistico, quali s pecifiche censure , con riguardo alla pretesa usurarietà degli interessi, alla violazione dell’art. 117 t.u.b. ed alla illegittimità della risoluzione ex art. 1456 cod. civ., abbia in concreto mosso l’odierna ricorrente con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né quali argomentazioni siano state esposte con l’atto di appello, poiché risultano solo succintamente richiamate le deduzioni difensive svolte nelle fasi di merito del giudizio, ma non risultano riportate o trascritte quanto meno le parti rilevanti degli atti difensivi, onde consentire a questa Corte di comprendere se la presunta usurarietà si riferi sse a ll’interesse corrispettivo o a quello di mora e quali fossero ‹‹ le voci ›› o ‹‹ poste ›› che concorrevano alla determinazione di un tasso effettivo ampiamente superiore a quello soglia individuato dalla normativa vigente. Neppure è possibile evincere, in difetto di trascrizione del contenuto rilevant e degli atti difensivi , in quali termini la ricorrente avesse effettivamente lamentato, già nel giudizio di primo grado, che il contratto di leasing non risultava rispettoso della normativa in materia di trasparenza e se avesse fatto tempestivamente valere l’eccezione di inammissibilità della risoluzione. Inoltre, la ricorrente omette pure di localizzare gli atti sui quali fonda le censure, trascurando di indicare i dati necessari per il loro reperimento nel fascicolo, cosicché, anche solo sotto tale profilo, il ricorso risulta inammissibile. 9. Parimenti inammissibile è il quarto motivo sia nella parte in cui si lamenta una asserita violazione di legge, poiché neppure si indica quale sarebbe la norma violata dalla sentenza, sia là dove si deduce il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché la ricorrente non articola la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma. Infatti, quando si denuncia l'omess o esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U,07/04/2014, n. 8054). Peraltro, costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura ‹‹nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi›› (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez. U, n. 8053/2014 , cit. ) . N el la specie la Corte d’appello ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, spiegando che ‹‹correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto esplorativa la consulenza tecnica richiesta, perché sulla base delle generiche argomentazioni non avrebbe potuto essere disposta ed avrebbe inoltre costituito un mezzo di prova di circostanze che la parte avrebbe dovuto maggiormente circostanziare e specificare››. 10. Anche il quinto motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità. 10.1. Occorre premettere che, con sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, le Sezioni Unite hanno dato atto che, sino all'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, all’art. 1, commi 136 - 140, ha fornito una tipizzazione legale del contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale e unitaria, si è affermata la distinzione tra leasing di godimento (in cui i canoni hanno funzione eminentemente corrispettiva dello scopo di godimento che riveste il finanziamento, restando marginale e accessoria la pattuizione relativa al trasferimento del bene alla scadenza, dietro pagamento del prezzo d'opzione) e leasing traslativo (in cui i canoni hanno anche valenza corrispettiva del trasferimento del bene cui la funzione del rapporto è indirizzata, in ragione di un suo apprezzabile valore residuo al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d'opzione), la cui disciplina è diversificatain c aso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. Si è così ritenuto che, mentre al leasing di godimento, in ragione della piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, si applica la regola dettata per i contratti ad esecuzione continuata o periodica dall'art. 1458, primo comma, secondo periodo, cod. civ. – sicché la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l'inadempimento - al leasing traslativo si applica, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. c iv . nella vendita con riserva di proprietà, per cui l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno. La ratio dell’applic azione analogica dell’art. 1526 c od. civ. deve essere rinvenuta nell’esigenza di «porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata» nel caso di leasingtraslativo, al fine di evitare l’ingiustificato arricchimento che sovente si verifica nella prassi commerciale in favore del concedente, il quale, sulla base di uno schema negoziale per lo più unilateralmente predisposto, ottiene sia la restituzione del bene, sia l'acquisizione delle rate riscosse, oltre all’eventuale risarcimento del danno, «ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso»; non è stata tuttavia trascurata l’esigenza di fornire un’equilibrata tutela anche al concedente, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, ma, mediante il bilanciamento con l’istituto della riduzione della penale eccessiva, si è sempre avuta di mira l'equità contrattuale (Cass.,sez. U, 26531/2021; Cass. 6034/1997). Le Sezioni Unite hanno spiegato che l'equo compenso contemplato dal primo comma dell'art. 1526 cod. civ. «comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione» nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, secondo il cd. principio di indifferenza incarnato dall’art. 1223 cod. civ., in modo «da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto»; e, potendo le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata, determinare preventivamente il risarcimento del danno attraverso una clausola penale, ex art. 1382 c od. c iv . (come avviene di norma, sulla base di modelli standardizzati del social-tipo ‹‹ contratto di leasing ›› ), l’operazione integrativa per via analogica include il secondo comma dell’art. 1526 cod. civ., che consente l’acquisizione delle “rate pagate” come indennità, a titolo di clausola penale (cd. clausola di confisca) e al tempo stesso contempla, conformemente al principio generale ex art. 1384 cod. civ., la riduzione giudiziale dell’indennità medesima ‹‹secondo le circostanze››, valutando cioè se tale penale risulti manifestamente eccessiva, sempre al fine di «ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (Cass.,sez. U, n. 18128/2015 ; Cass. , sez. 3, 12/07/2018, n.18326) Pertanto, ove il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva, a causa del cumulo tra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene (cd. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, cod. civ., deve essere ridotta dal giudice, anche d'ufficio, sempre che, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione, nei termini di rito, e ciò «nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., sez. U, 18128 del 2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto›› (tra le altre, Cass. , sez. 3, 02/03/2007, n.4969; Cass., sez. 3, 21/08/2 018, n. 20840) . 10.2. Tanto premesso, nel caso in esame, la ricorrente, pur assumendo che le previsioni delle clausole n. 21 e 23 contrastano con l’art. 1526 cod. civ. e pongono a carico dell’utilizzatore una penale manifestamente eccessiva, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., omette di indicare se e quando la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass., sez. 3, 12 /09/ 2014, n. 19272 ). Con la conseguenza che a questa Corte non è consentito verificare se il gi udice di merito si sia limitato ad applicare la pattuizione contrattuale prevista in contratto senza previamente accertare se essa integrasse clausola penale e se essa fosse manifestamente eccessiva, ai fini della sua eventuale riduzione ad equità. 11. Va, pure, esclusa la configurabilità del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. dedotto con il sesto motivo, avendo al riguardo la Corte d’appello rilevato, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato, a pag. 13 della comparsa di risposta, l’eccezione volta ad ottenere anche il risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui fosse stato applicato l’art.1526 cod. civ. invocato dalla Peluso. La sentenza impugnata non esorbita , dunque, da i confini della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da ritenersi del tutto rituale alla luce del principio secondo cui «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo››(Cass., sez. 1, 24/03/2022, n. 9633). 12. Infondato è il settimo motivo. Con tale doglianza la ricorrente propone un’eccezione preliminare circa l’ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria da parte della società concedente, sul rilievo che non sarebbe stata fornita prova scritta del credito azionato e che il preteso credito sarebbe indeterminato nel suo ammontare; eccezione, questa, che aveva fatto valere quale motivo d’appellocontro la sentenza di primo grado. Va ricordato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa (così, ex multis , Cass. , s ez. 2, 10/09/2009, n. 19560). Conseguentemente, la questione posta, relativa alla sussistenza della prova scritta idonea a legittimare il ricorso al procedimento monitorio ed alla indeterminatezza del credito, non ha pregio nella presente fase processuale. 13. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, dic
Decreto Cassazione n. 09103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris