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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07367/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4493/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eDaniele Cericola;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]H, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Villanacci;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 940/2022,depositata il 14/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHELa società [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio la società LBEngineering GmbH, società di diritto austriaco, davanti al Tribunale diPesaro, chiedendo che la convenuta fosse condannata a risarcire il dannocausato dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali.

La convenuta si ècostituita, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano infavore del giudice tedesco e ha chiesto, nel merito, il rigetto delladomanda.Nel corso del giudizio di primo grado l’attrice è stata dichiarata fallita consentenza del luglio 2016 dal Tribunale di Pesaro.

L’evento interruttivo èstato comunicato nel settembre 2016 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e conordinanza del novembre 2016 il Tribunale di Pesaro ha dichiaratol’interruzione del processo.

A seguito di reclamo dell’attrice, la Corted’appello di Ancona ha revocato la dichiarazione di fallimento con sentenzan. 1420/2016, pubblicata in data 22 novembre 2016.

Con ricorsodepositato il 12 dicembre 2016 la curatela fallimentare riassumeva ilgiudizio.

Con decreto del 6 marzo 2017 il Tribunale di Pesaro fissavaudienza per la prosecuzione del processo per il 13 luglio 2017.

Concomparsa di costituzione in procedimento riassunto, ai sensi dell’art. 302c.p.c., depositata il 14 giugno 2017 l’attrice, nel frattempo tornata inbonis, si costituiva spontaneamente nel giudizio riassunto dalla curatelafallimentare e riproponeva le medesime conclusione proposte dal curatorefallimentare.

Nel frattempo, con sentenza delle sezioni unite di questaCorte n. 4219/2017, veniva rigettato il regolamento di giurisdizioneproposto da LB [OSCURATO:PERSONA] ed era affermata la giurisdizione italiana.

Concomparsa di costituzione dell’11 luglio 2017 LB [OSCURATO:PERSONA] eccepival’estinzione del processo per difetto di legittimazione del curatorefallimentare a riassumere il giudizio interrotto, in quanto la curatela avevaNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026depositato il ricorso per riassunzione quando aveva ormai perso lalegittimazione processuale a procedere alla riassunzione.Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 551/2018, ha respintol’eccezione di estinzione: nel momento in cui il curatore fallimentare avevaproposto ricorso in riassunzione, ossia il 12 dicembre 2016, egli eralegittimato attivo, in quanto gli effetti della revoca della dichiarazione difallimento si producono solo a seguito del passaggio in giudicato dellasentenza che la dispone.

Il Tribunale di Pesaro ha poi accolto le domandedi [OSCURATO:SOCIETA] e ha condannato la convenuta al pagamento nei suoiconfronti della somma di euro 1.149.530.La sentenza è stata impugnata da LB [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n.940/2022 la Corte d’appello di Ancona ha accolto il primo motivo digravame che censurava il rigetto dell’eccezione di estinzione del processo.La Corte d’appello ha rilevato come l’apertura del fallimento determini ipsoiure l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, anche se ai fini del decorso del termine trimestrale per lariassunzione è comunque necessaria la conoscenza legale dell’eventointerruttivo, principio che vale anche nel caso di interruzione del processoconseguente all’evento interruttivo della revoca del fallimento.

Nellafattispecie in esame, se è condivisibile l’affermazione del primo giudicesecondo cui la legittimazione processuale del curatore del fallimento nonera venuta meno in conseguenza della pubblicazione della sentenza direvoca della dichiarazione di fallimento, va rilevato – ha affermato ilgiudice d’appello – che al momento del passaggio in giudicato dellasentenza di revoca l’efficacia della riassunzione effettuata dal curatore erain ogni caso venuta meno per il verificarsi di un nuovo evento interruttivo,cosicché [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata a riassumere il processo entro tre mesidalla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato l’estinzione del processo promosso daBenelli QJ.Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/20263.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso LB [OSCURATO:PERSONA] GmbH.Entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 299, 300, comma 2, 302 e 305, comma 1,c.p.c., 43, comma 3, e 4 legge fallimentare, in relazione ai n. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’ancorare la decorrenza deltermine per la riassunzione/prosecuzione del processo alla pubblicazionedel decreto di chiusura del fallimento, non ha seguito i principi dettati dallagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla pronuncia delle sezioniunite n. 12154/2021 in ordine all’effetto interruttivo automatico delfallimento e all’individuazione del dies a quo di decorrenza del terminetrimestrale per la riassunzione/prosecuzione del giudizio e degli atti idoneia concretizzare l’evento interruttivo.Il ricorso è fondato.È vero che secondo questa Corte l’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, che prescrive l’interruzione ipso iure del processo a seguito diapertura del fallimento, “si applica anche ai casi di interruzione delprocesso conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venire menodella capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stantel'eadem ratio che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso direvoca del fallimento l'esigenza di dare immediata e automatica efficaciain ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall'art. 18,comma 15, legge fallimentare, ed evitare che il processo prosegua neiconfronti della procedura oramai definitivamente venuta meno” (cfr. in talsenso Cass. n. 31473/2018).

La Corte d’appello non ha però consideratoche, secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 12154/2021, il termineper la riassunzione o prosecuzione del processo decorre dal momento incui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata aNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026conoscenza di ciascuna parte.

Nel caso in esame il processo, interrotto aseguito della dichiarazione di fallimento, è stato validamente riassuntodalla curatela fallimentare il 12 dicembre 2016 e, a seguito di taleriassunzione, il Tribunale di Pesaro ha fissato udienza per la prosecuzionedel medesimo il 13 luglio 2017.

Quando è stata depositata la comparsa dicostituzione della società tornata in bonis il 14 giugno 2017, il processo siera sì nuovamente interrotto ipso iure a seguito della revoca delladichiarazione di fallimento, ma di tale interruzione non vi era statadichiarazione giudiziale, cosicché non era neppure iniziato a decorrere iltermine per la relativa riassunzione o prosecuzione e il processo è statolegittimamente proseguito dalla società e non poteva pertanto esseredichiarato estinto.2.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Ancona, che provvederà anche in relazione alle spesedel presente giudizio.Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:VENDITAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDavide [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereChiara [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4493/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eDaniele Cericola;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]H, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Villanacci;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 940/2022,depositata il 14/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHELa società [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio la società LBEngineering GmbH, società di diritto austriaco, davanti al Tribunale diPesaro, chiedendo che la convenuta fosse condannata a risarcire il dannocausato dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali.

La convenuta si ècostituita, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano infavore del giudice tedesco e ha chiesto, nel merito, il rigetto delladomanda.Nel corso del giudizio di primo grado l’attrice è stata dichiarata fallita consentenza del luglio 2016 dal Tribunale di Pesaro.

L’evento interruttivo èstato comunicato nel settembre 2016 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e conordinanza del novembre 2016 il Tribunale di Pesaro ha dichiaratol’interruzione del processo.

A seguito di reclamo dell’attrice, la Corted’appello di Ancona ha revocato la dichiarazione di fallimento con sentenzan. 1420/2016, pubblicata in data 22 novembre 2016.

Con ricorsodepositato il 12 dicembre 2016 la curatela fallimentare riassumeva ilgiudizio.

Con decreto del 6 marzo 2017 il Tribunale di Pesaro fissavaudienza per la prosecuzione del processo per il 13 luglio 2017.

Concomparsa di costituzione in procedimento riassunto, ai sensi dell’art. 302c.p.c., depositata il 14 giugno 2017 l’attrice, nel frattempo tornata inbonis, si costituiva spontaneamente nel giudizio riassunto dalla curatelafallimentare e riproponeva le medesime conclusione proposte dal curatorefallimentare.

Nel frattempo, con sentenza delle sezioni unite di questaCorte n. 4219/2017, veniva rigettato il regolamento di giurisdizioneproposto da LB [OSCURATO:PERSONA] ed era affermata la giurisdizione italiana.

Concomparsa di costituzione dell’11 luglio 2017 LB [OSCURATO:PERSONA] eccepival’estinzione del processo per difetto di legittimazione del curatorefallimentare a riassumere il giudizio interrotto, in quanto la curatela avevaNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026depositato il ricorso per riassunzione quando aveva ormai perso lalegittimazione processuale a procedere alla riassunzione.Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 551/2018, ha respintol’eccezione di estinzione: nel momento in cui il curatore fallimentare avevaproposto ricorso in riassunzione, ossia il 12 dicembre 2016, egli eralegittimato attivo, in quanto gli effetti della revoca della dichiarazione difallimento si producono solo a seguito del passaggio in giudicato dellasentenza che la dispone.

Il Tribunale di Pesaro ha poi accolto le domandedi [OSCURATO:SOCIETA] e ha condannato la convenuta al pagamento nei suoiconfronti della somma di euro 1.149.530.La sentenza è stata impugnata da LB [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n.940/2022 la Corte d’appello di Ancona ha accolto il primo motivo digravame che censurava il rigetto dell’eccezione di estinzione del processo.La Corte d’appello ha rilevato come l’apertura del fallimento determini ipsoiure l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, anche se ai fini del decorso del termine trimestrale per lariassunzione è comunque necessaria la conoscenza legale dell’eventointerruttivo, principio che vale anche nel caso di interruzione del processoconseguente all’evento interruttivo della revoca del fallimento.

Nellafattispecie in esame, se è condivisibile l’affermazione del primo giudicesecondo cui la legittimazione processuale del curatore del fallimento nonera venuta meno in conseguenza della pubblicazione della sentenza direvoca della dichiarazione di fallimento, va rilevato – ha affermato ilgiudice d’appello – che al momento del passaggio in giudicato dellasentenza di revoca l’efficacia della riassunzione effettuata dal curatore erain ogni caso venuta meno per il verificarsi di un nuovo evento interruttivo,cosicché [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata a riassumere il processo entro tre mesidalla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato l’estinzione del processo promosso daBenelli QJ.Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/20263.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso LB [OSCURATO:PERSONA] GmbH.Entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 299, 300, comma 2, 302 e 305, comma 1,c.p.c., 43, comma 3, e 4 legge fallimentare, in relazione ai n. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’ancorare la decorrenza deltermine per la riassunzione/prosecuzione del processo alla pubblicazionedel decreto di chiusura del fallimento, non ha seguito i principi dettati dallagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla pronuncia delle sezioniunite n. 12154/2021 in ordine all’effetto interruttivo automatico delfallimento e all’individuazione del dies a quo di decorrenza del terminetrimestrale per la riassunzione/prosecuzione del giudizio e degli atti idoneia concretizzare l’evento interruttivo.Il ricorso è fondato.È vero che secondo questa Corte l’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, che prescrive l’interruzione ipso iure del processo a seguito diapertura del fallimento, “si applica anche ai casi di interruzione delprocesso conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venire menodella capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stantel'eadem ratio che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso direvoca del fallimento l'esigenza di dare immediata e automatica efficaciain ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall'art. 18,comma 15, legge fallimentare, ed evitare che il processo prosegua neiconfronti della procedura oramai definitivamente venuta meno” (cfr. in talsenso Cass. n. 31473/2018).

La Corte d’appello non ha però consideratoche, secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 12154/2021, il termineper la riassunzione o prosecuzione del processo decorre dal momento incui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata aNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026conoscenza di ciascuna parte.

Nel caso in esame il processo, interrotto aseguito della dichiarazione di fallimento, è stato validamente riassuntodalla curatela fallimentare il 12 dicembre 2016 e, a seguito di taleriassunzione, il Tribunale di Pesaro ha fissato udienza per la prosecuzionedel medesimo il 13 luglio 2017.

Quando è stata depositata la comparsa dicostituzione della società tornata in bonis il 14 giugno 2017, il processo siera sì nuovamente interrotto ipso iure a seguito della revoca delladichiarazione di fallimento, ma di tale interruzione non vi era statadichiarazione giudiziale, cosicché non era neppure iniziato a decorrere iltermine per la relativa riassunzione o prosecuzione e il processo è statolegittimamente proseguito dalla società e non poteva pertanto esseredichiarato estinto.2.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Ancona, che provvederà anche in relazione alle spesedel presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Anconain diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Anconain diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4493/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eDaniele Cericola;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]H, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Villanacci;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 940/2022,depositata il 14/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHELa società [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio la società LBEngineering GmbH, società di diritto austriaco, davanti al Tribunale diPesaro, chiedendo che la convenuta fosse condannata a risarcire il dannocausato dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali. La convenuta si ècostituita, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano infavore del giudice tedesco e ha chiesto, nel merito, il rigetto delladomanda.Nel corso del giudizio di primo grado l’attrice è stata dichiarata fallita consentenza del luglio 2016 dal Tribunale di Pesaro. L’evento interruttivo èstato comunicato nel settembre 2016 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e conordinanza del novembre 2016 il Tribunale di Pesaro ha dichiaratol’interruzione del processo. A seguito di reclamo dell’attrice, la Corted’appello di Ancona ha revocato la dichiarazione di fallimento con sentenzan. 1420/2016, pubblicata in data 22 novembre 2016. Con ricorsodepositato il 12 dicembre 2016 la curatela fallimentare riassumeva ilgiudizio. Con decreto del 6 marzo 2017 il Tribunale di Pesaro fissavaudienza per la prosecuzione del processo per il 13 luglio 2017. Concomparsa di costituzione in procedimento riassunto, ai sensi dell’art. 302c.p.c., depositata il 14 giugno 2017 l’attrice, nel frattempo tornata inbonis, si costituiva spontaneamente nel giudizio riassunto dalla curatelafallimentare e riproponeva le medesime conclusione proposte dal curatorefallimentare. Nel frattempo, con sentenza delle sezioni unite di questaCorte n. 4219/2017, veniva rigettato il regolamento di giurisdizioneproposto da LB [OSCURATO:PERSONA] ed era affermata la giurisdizione italiana. Concomparsa di costituzione dell’11 luglio 2017 LB [OSCURATO:PERSONA] eccepival’estinzione del processo per difetto di legittimazione del curatorefallimentare a riassumere il giudizio interrotto, in quanto la curatela avevaNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026depositato il ricorso per riassunzione quando aveva ormai perso lalegittimazione processuale a procedere alla riassunzione.Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 551/2018, ha respintol’eccezione di estinzione: nel momento in cui il curatore fallimentare avevaproposto ricorso in riassunzione, ossia il 12 dicembre 2016, egli eralegittimato attivo, in quanto gli effetti della revoca della dichiarazione difallimento si producono solo a seguito del passaggio in giudicato dellasentenza che la dispone. Il Tribunale di Pesaro ha poi accolto le domandedi [OSCURATO:SOCIETA] e ha condannato la convenuta al pagamento nei suoiconfronti della somma di euro 1.149.530.La sentenza è stata impugnata da LB [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n.940/2022 la Corte d’appello di Ancona ha accolto il primo motivo digravame che censurava il rigetto dell’eccezione di estinzione del processo.La Corte d’appello ha rilevato come l’apertura del fallimento determini ipsoiure l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, anche se ai fini del decorso del termine trimestrale per lariassunzione è comunque necessaria la conoscenza legale dell’eventointerruttivo, principio che vale anche nel caso di interruzione del processoconseguente all’evento interruttivo della revoca del fallimento. Nellafattispecie in esame, se è condivisibile l’affermazione del primo giudicesecondo cui la legittimazione processuale del curatore del fallimento nonera venuta meno in conseguenza della pubblicazione della sentenza direvoca della dichiarazione di fallimento, va rilevato – ha affermato ilgiudice d’appello – che al momento del passaggio in giudicato dellasentenza di revoca l’efficacia della riassunzione effettuata dal curatore erain ogni caso venuta meno per il verificarsi di un nuovo evento interruttivo,cosicché [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata a riassumere il processo entro tre mesidalla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato l’estinzione del processo promosso daBenelli QJ.Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/20263. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso LB [OSCURATO:PERSONA] GmbH.Entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 299, 300, comma 2, 302 e 305, comma 1,c.p.c., 43, comma 3, e 4 legge fallimentare, in relazione ai n. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’ancorare la decorrenza deltermine per la riassunzione/prosecuzione del processo alla pubblicazionedel decreto di chiusura del fallimento, non ha seguito i principi dettati dallagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla pronuncia delle sezioniunite n. 12154/2021 in ordine all’effetto interruttivo automatico delfallimento e all’individuazione del dies a quo di decorrenza del terminetrimestrale per la riassunzione/prosecuzione del giudizio e degli atti idoneia concretizzare l’evento interruttivo.Il ricorso è fondato.È vero che secondo questa Corte l’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, che prescrive l’interruzione ipso iure del processo a seguito diapertura del fallimento, “si applica anche ai casi di interruzione delprocesso conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venire menodella capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stantel'eadem ratio che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso direvoca del fallimento l'esigenza di dare immediata e automatica efficaciain ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall'art. 18,comma 15, legge fallimentare, ed evitare che il processo prosegua neiconfronti della procedura oramai definitivamente venuta meno” (cfr. in talsenso Cass. n. 31473/2018). La Corte d’appello non ha però consideratoche, secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 12154/2021, il termineper la riassunzione o prosecuzione del processo decorre dal momento incui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata aNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026conoscenza di ciascuna parte. Nel caso in esame il processo, interrotto aseguito della dichiarazione di fallimento, è stato validamente riassuntodalla curatela fallimentare il 12 dicembre 2016 e, a seguito di taleriassunzione, il Tribunale di Pesaro ha fissato udienza per la prosecuzionedel medesimo il 13 luglio 2017. Quando è stata depositata la comparsa dicostituzione della società tornata in bonis il 14 giugno 2017, il processo siera sì nuovamente interrotto ipso iure a seguito della revoca delladichiarazione di fallimento, ma di tale interruzione non vi era statadichiarazione giudiziale, cosicché non era neppure iniziato a decorrere iltermine per la relativa riassunzione o prosecuzione e il processo è statolegittimamente proseguito dalla società e non poteva pertanto esseredichiarato estinto.2. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Ancona, che provvederà anche in relazione alle spesedel presente giudizio.Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:VENDITAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDavide [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereChiara [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4493/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eDaniele Cericola;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]H, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Villanacci;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 940/2022,depositata il 14/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHELa società [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio la società LBEngineering GmbH, società di diritto austriaco, davanti al Tribunale diPesaro, chiedendo che la convenuta fosse condannata a risarcire il dannocausato dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali. La convenuta si ècostituita, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano infavore del giudice tedesco e ha chiesto, nel merito, il rigetto delladomanda.Nel corso del giudizio di primo grado l’attrice è stata dichiarata fallita consentenza del luglio 2016 dal Tribunale di Pesaro. L’evento interruttivo èstato comunicato nel settembre 2016 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e conordinanza del novembre 2016 il Tribunale di Pesaro ha dichiaratol’interruzione del processo. A seguito di reclamo dell’attrice, la Corted’appello di Ancona ha revocato la dichiarazione di fallimento con sentenzan. 1420/2016, pubblicata in data 22 novembre 2016. Con ricorsodepositato il 12 dicembre 2016 la curatela fallimentare riassumeva ilgiudizio. Con decreto del 6 marzo 2017 il Tribunale di Pesaro fissavaudienza per la prosecuzione del processo per il 13 luglio 2017. Concomparsa di costituzione in procedimento riassunto, ai sensi dell’art. 302c.p.c., depositata il 14 giugno 2017 l’attrice, nel frattempo tornata inbonis, si costituiva spontaneamente nel giudizio riassunto dalla curatelafallimentare e riproponeva le medesime conclusione proposte dal curatorefallimentare. Nel frattempo, con sentenza delle sezioni unite di questaCorte n. 4219/2017, veniva rigettato il regolamento di giurisdizioneproposto da LB [OSCURATO:PERSONA] ed era affermata la giurisdizione italiana. Concomparsa di costituzione dell’11 luglio 2017 LB [OSCURATO:PERSONA] eccepival’estinzione del processo per difetto di legittimazione del curatorefallimentare a riassumere il giudizio interrotto, in quanto la curatela avevaNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026depositato il ricorso per riassunzione quando aveva ormai perso lalegittimazione processuale a procedere alla riassunzione.Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 551/2018, ha respintol’eccezione di estinzione: nel momento in cui il curatore fallimentare avevaproposto ricorso in riassunzione, ossia il 12 dicembre 2016, egli eralegittimato attivo, in quanto gli effetti della revoca della dichiarazione difallimento si producono solo a seguito del passaggio in giudicato dellasentenza che la dispone. Il Tribunale di Pesaro ha poi accolto le domandedi [OSCURATO:SOCIETA] e ha condannato la convenuta al pagamento nei suoiconfronti della somma di euro 1.149.530.La sentenza è stata impugnata da LB [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n.940/2022 la Corte d’appello di Ancona ha accolto il primo motivo digravame che censurava il rigetto dell’eccezione di estinzione del processo.La Corte d’appello ha rilevato come l’apertura del fallimento determini ipsoiure l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, anche se ai fini del decorso del termine trimestrale per lariassunzione è comunque necessaria la conoscenza legale dell’eventointerruttivo, principio che vale anche nel caso di interruzione del processoconseguente all’evento interruttivo della revoca del fallimento. Nellafattispecie in esame, se è condivisibile l’affermazione del primo giudicesecondo cui la legittimazione processuale del curatore del fallimento nonera venuta meno in conseguenza della pubblicazione della sentenza direvoca della dichiarazione di fallimento, va rilevato – ha affermato ilgiudice d’appello – che al momento del passaggio in giudicato dellasentenza di revoca l’efficacia della riassunzione effettuata dal curatore erain ogni caso venuta meno per il verificarsi di un nuovo evento interruttivo,cosicché [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata a riassumere il processo entro tre mesidalla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato l’estinzione del processo promosso daBenelli QJ.Numero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/20263. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso LB [OSCURATO:PERSONA] GmbH.Entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 299, 300, comma 2, 302 e 305, comma 1,c.p.c., 43, comma 3, e 4 legge fallimentare, in relazione ai n. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’ancorare la decorrenza deltermine per la riassunzione/prosecuzione del processo alla pubblicazionedel decreto di chiusura del fallimento, non ha seguito i principi dettati dallagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla pronuncia delle sezioniunite n. 12154/2021 in ordine all’effetto interruttivo automatico delfallimento e all’individuazione del dies a quo di decorrenza del terminetrimestrale per la riassunzione/prosecuzione del giudizio e degli atti idoneia concretizzare l’evento interruttivo.Il ricorso è fondato.È vero che secondo questa Corte l’art. 43, comma 3, della leggefallimentare, che prescrive l’interruzione ipso iure del processo a seguito diapertura del fallimento, “si applica anche ai casi di interruzione delprocesso conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venire menodella capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stantel'eadem ratio che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso direvoca del fallimento l'esigenza di dare immediata e automatica efficaciain ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall'art. 18,comma 15, legge fallimentare, ed evitare che il processo prosegua neiconfronti della procedura oramai definitivamente venuta meno” (cfr. in talsenso Cass. n. 31473/2018). La Corte d’appello non ha però consideratoche, secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 12154/2021, il termineper la riassunzione o prosecuzione del processo decorre dal momento incui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata aNumero registro generale 4493/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 7367/2026Data pubblicazione 27/03/2026conoscenza di ciascuna parte. Nel caso in esame il processo, interrotto aseguito della dichiarazione di fallimento, è stato validamente riassuntodalla curatela fallimentare il 12 dicembre 2016 e, a seguito di taleriassunzione, il Tribunale di Pesaro ha fissato udienza per la prosecuzionedel medesimo il 13 luglio 2017. Quando è stata depositata la comparsa dicostituzione della società tornata in bonis il 14 giugno 2017, il processo siera sì nuovamente interrotto ipso iure a seguito della revoca delladichiarazione di fallimento, ma di tale interruzione non vi era statadichiarazione giudiziale, cosicché non era neppure iniziato a decorrere iltermine per la relativa riassunzione o prosecuzione e il processo è statolegittimamente proseguito dalla società e non poteva pertanto esseredichiarato estinto.2. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Ancona, che provvederà anche in relazione alle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Anconain diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Anconain diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 07367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris