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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35517/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28575-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]01 OLA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - /Or avverso la sentenza n. 3173/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di liquidazione relativo relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2013; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che anche per i tributi locali è possibile procedere al ravvedimento operoso parziale, con il quale si può regolarizzare anche solo una parte del tributo dovuto, addizionato con interessi e sanzioni (come è avvenuto nel caso di specie, in cui la parte contribuente ha versato 19.221,00 euro, oltre agli interessi legali e alle sanzioni in misura ridotta, del totale complessivo dovuto di 20.571,56 euro), mentre per l'IMU non corrisposta, e solo su quella, l'IMU è dovuta con sanzioni ed interessi.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso comune di Napoli affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 in quanto il ravvedimento operoso parziale non è ammesso per i tributi locali.

Ric. 2021 n. 28575 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28575-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]01 OLA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - /Or avverso la sentenza n. 3173/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di liquidazione relativo relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2013; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che anche per i tributi locali è possibile procedere al ravvedimento operoso parziale, con il quale si può regolarizzare anche solo una parte del tributo dovuto, addizionato con interessi e sanzioni (come è avvenuto nel caso di specie, in cui la parte contribuente ha versato 19.221,00 euro, oltre agli interessi legali e alle sanzioni in misura ridotta, del totale complessivo dovuto di 20.571,56 euro), mentre per l'IMU non corrisposta, e solo su quella, l'IMU è dovuta con sanzioni ed interessi. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso comune di Napoli affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 in quanto il ravvedimento operoso parziale non è ammesso per i tributi locali. Ric. 2021 n. 28575 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso n
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