CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 13826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] la sentenza con cui il tribunale di Torino aveva condannato quest'ultima alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole, previa riqualificazione del fatto quale violazione degli artt. 110, 56, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata riduzione della pena inflitta, ai sensi dell'art. 56, c.p., e di mancata concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure generiche sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, in parte nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Ciò vale con particolare riferimento alle ragioni della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che la corte territoriale, con motivazione implicita, ricollega alla impossibilità di formulare una prognosi favorevole per il futuro, in considerazione dell'esistenza a carico della Lucchetto di un precedente penale non risalente nel tempo, già oggetto di una precedente sospensione condizionale, che, in tutta evidenza, non ha impedito alla ricorrente di porre in essere una nuova condotta criminosa. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. Il Consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA],