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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11285/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 487/21 in data 04/11/2021 della Corte di appello di Bari, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Bari in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari in data 07/07/2020 all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari in data 08/01/2016, irrevocabile in data 21/09/2016, nella misura di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.300 di multa, il tutto in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti nell'ambito del procedimento sopra epigrafato.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per lamentare i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. 4.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Unico motivo: violazione di legge per inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla pena applicata a titolo di continuazione.

Si è in presenza di trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello determinato in primo grado, ove il giudice dell'udienza preliminare aveva quantificato la pena ex art. 81 cod. pen. in anni due di reclusione ed euro 2.400 (rectius, euro 2.200) di multa; in secondo grado, invece, l'aumento per la continuazione, pur se comprensivo anche della valutazione dei reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari in data 08/01/2016, irrevocabile in data 21/09/2016, era stato pari a complessivi anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 2.650 di multa (di cui mesi dieci di reclusione ed euro 500 in relazione ai fatti già giudicati). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Carrassi è inammissibile per eccentricità del devoluto, lamentandosi l'omessa pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (le cui condizioni applicative sono comunque mancanti) ed evocando una pronuncia, mai emessa, asseritamente resa all'esito di giudizio di patteggiamento.

2. Fondato è, invece, il ricorso del Pellegrino.

In primo grado, la pena nei confronti del Pellegrino, era stata così calcolata: pena base per capo 27), anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza ad anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. (per capi 19, 21, 22, 26, 29 e 30) a complessivi anni sei di reclusione ed euro 3.000 di multa (aumento complessivo ex art. 81 cod. pen. di anni due di reclusione ed euro 2.200 di multa), diminuita per il rito abbreviato ad anni quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa.

In secondo grado, la pena era stata così ricalcolata: pena base per capo 27), anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza ad anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di: -mesi due di reclusione ed euro 225 di multa, per capo 19; -mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa, per capo 21; -mesi due di reclusione ed euro 225 di multa, per capo 22; -mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa, per capo 26; -mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa, per capo 29; -mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa, per capo 30; -mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa, per fatti già giudicati (non precedentemente considerati).

E così, l'aumento ex art. 81 cod. pen., in relazioni a tutti i fatti ritenuti avvinti dal citato vincolo, è stato pari a complessivi anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 2.650 di multa.

Orbene, in relazione alla pena pecuniaria, non c'è stata in appello alcuna reformatio in peius, in quanto l'aumento di pena, senza considerare i fatti già giudicati, passa da 2.200 euro a 2.150 euro; in relazione alla pena detentiva, invece, c'è stata reformatio in peius, in quanto, senza considerare l'aumento per i fatti già giudicati, si è passati da anni due di reclusione ad anni due e mesi cinque di reclusione.

Ne consegue che detto limitato aumento di pena, pari a mesi cinque di reclusione - che va diminuito in concreto per il rito a mesi tre e giorni dieci di reclusione - è da ritenersi ultroneo ed in violazione del divieto di reformatio in peius e deve espungersi alla misura della pena finale che si fissa così in anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.300 di multa, rispetto all'originaria pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.300 di multa:operazione a cui può accedere direttamente il giudice di legittimità non comportando alcuna valutazione discrezionale di competenza del giudice di merito.

3. Alla pronuncia consegue, nei confronti del Pellegrino, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato in anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.300 di multa. [OSCURATO:PERSONA], invece, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro, mesi sei, giorni vent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 487/21 in data 04/11/2021 della Corte di appello di Bari, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Bari in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari in data 07/07/2020 all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari in data 08/01/2016, irrevocabile in data 21/09/2016, nella misura di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.300 di multa, il tutto in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti nell'ambito del procedimento sopra epigrafato. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per lamentare i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Unico motivo: violazione di legge per inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla pena applicata a titolo di continuazione. Si è in presenza di trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello determinato in primo grado, ove il giudice dell'udienza preliminare aveva quantificato la pena ex art. 81 cod. pen. in anni due di reclusione ed euro 2.400 (rectius, euro 2.200) di multa; in secondo grado, invece, l'aumento per la continuazione, pur se comprensivo anche della valutazione dei reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari in data 08/01/2016, irrevocabile in data 21/09/2016, era stato pari a complessivi anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 2.650 di multa (di cui mesi dieci di reclusione ed euro 500 in relazione ai fatti già giudicati). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Carrassi è inammissibile per eccentricità del devoluto, lamentandosi l'omessa pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (le cui condizioni applicative sono comunque mancanti) ed evocando una pronuncia, mai emessa, asseritamente resa all'esito di giudizio di patteggiamento. 2. Fondato è, invece, il ricorso del Pellegrino. In primo grado, la pena nei confronti del Pellegrino, era stata così calcolata: pena base per capo 27), anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza ad anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. (per capi 19, 21, 22, 26, 29 e 30) a complessivi anni sei di reclusione ed euro 3.000 di multa (aumento complessivo ex art. 81 cod. pen. di anni due di reclusione ed euro 2.200 di multa), diminuita per il rito abbreviato ad anni quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. In secondo grado, la pena era stata così ricalcolata: pena base per capo 27), anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza ad anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di: -mesi due di reclusione ed euro 225 di multa, per capo 19; -mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa, per capo 21; -mesi due di reclusione ed euro 225 di multa, per capo 22; -mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa, per capo 26; -mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa, per capo 29; -mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa, per capo 30; -mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa, per fatti già giudicati (non precedentemente considerati). E così, l'aumento ex art. 81 cod. pen., in relazioni a tutti i fatti ritenuti avvinti dal citato vincolo, è stato pari a complessivi anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 2.650 di multa. Orbene, in relazione alla pena pecuniaria, non c'è stata in appello alcuna reformatio in peius, in quanto l'aumento di pena, senza considerare i fatti già giudicati, passa da 2.200 euro a 2.150 euro; in relazione alla pena detentiva, invece, c'è stata reformatio in peius, in quanto, senza considerare l'aumento per i fatti già giudicati, si è passati da anni due di reclusione ad anni due e mesi cinque di reclusione. Ne consegue che detto limitato aumento di pena, pari a mesi cinque di reclusione - che va diminuito in concreto per il rito a mesi tre e giorni dieci di reclusione - è da ritenersi ultroneo ed in violazione del divieto di reformatio in peius e deve espungersi alla misura della pena finale che si fissa così in anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.300 di multa, rispetto all'originaria pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.300 di multa:operazione a cui può accedere direttamente il giudice di legittimità non comportando alcuna valutazione discrezionale di competenza del giudice di merito. 3. Alla pronuncia consegue, nei confronti del Pellegrino, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato in anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.300 di multa. [OSCURATO:PERSONA], invece, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro, mesi sei, giorni vent
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