Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21396/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

1988 avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Aiezza del foro di Foggia con cui è stata chiesta la riassegnazione alla Sezione ordinaria, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 10 Maggio 2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla assoluta carenza di motivazione della decisione della Corte di appello che si è limitata ad aderire alle argomentazioni del primo giudice, senza fornire un autonomo percorso Motivazionale né pronunciarsi su plurimi profili decisivi concernenti la contestata condotta di cessione di sostanza stupefacente ascritta all'imputato.3.

Il ricorso è inammissibile essendo il motivo proposto non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto versato in fatto, reiterativo d.i profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il ricorso, inoltre, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata nonché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

È, altresì, volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al . sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale, infatti, non si è limitata ad un apodittico richiamo alla decisione di primo grado, ma ha autonomamente ricostruito gli elementi ritenuti decisivi ai fini della conferma della responsabilità in relazione alla cessione dell'hashish, distinguendo espressamente tale segmento della vicenda da quello concernente la cocaina, rispetto al quale ha, invece, accolto il gravame difensivo escludendo la finalità di spaccio.

In particolare, la Corte ha valorizzato: le dichiarazioni degli operanti, che riferivano di aver osservato due ragazzi scambiarsi qualcosa all'ingresso dell'abitazione; la fuga del soggetto poi identificato in D'[OSCURATO:PERSONA] e l'immediato rinvenimento, addosso allo stesso, della bustina contenente hashish; il comportamento dell'odierno imputato che, accortosi della presenza della polizia, si era chiuso nell'abitazione; il rinvenimento, all'interno dell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA], di un bilancino di precisione, di bustine in cellophane e della somma contante di euro 35; il riconoscimento in modo inequivocabile dell'imputato da parte di P.G. quale soggetto visto effettuare lo scambio.

La motivazione, pertanto, individua chiaramente gli elementi probatori ritenuti decisivi e spiega perché la versione dell'imputato sia stata considerata inattendibile, contrapponendola alla ritenuta linearità e coerenza delle dichiarazioni degli agenti operanti.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito non è obbligato a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare tutte le argomentazioni difensive esposte dalle parti del processo, bensì deve considerare quegli elementi sui quali può fondare logicamente il proprio ragionamento, dovendosi, quindi, ritenere implicitamente disattesi quei diversi 2argomenti e quelle altre considerazioni, che risultano sostanzialmente e logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 7749 del 01/04/1981, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 150050 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiaramente ritenuto decisive le osservazioni dirette degli operanti, il riconoscimento dell'imputato e gli ulteriori elementi di riscontro rinvenuti nell'abitazione, ritenendo non fondate le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa.

Non ricorre, dunque, il denunciato vizio di omessa motivazione, essendo ravvisabile una motivazione. effettiva, non meramente apparente e idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.

Le ulteriori doglianze difensive - relative alla mancata perquisizione degli altri presenti, all'assenza di hashish nell'abitazione, alla genericità delle bustine trasparenti o alla presenza di altri ragazzi biondi - attengono prevalentemente alla rivalutazione del materiale probatorio e alla prospettazione di ipotesi alternative, attività non consentita nel giudizio di legittimità.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1988 avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Aiezza del foro di Foggia con cui è stata chiesta la riassegnazione alla Sezione ordinaria, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 10 Maggio 2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla assoluta carenza di motivazione della decisione della Corte di appello che si è limitata ad aderire alle argomentazioni del primo giudice, senza fornire un autonomo percorso Motivazionale né pronunciarsi su plurimi profili decisivi concernenti la contestata condotta di cessione di sostanza stupefacente ascritta all'imputato.3. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo proposto non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto versato in fatto, reiterativo d.i profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorso, inoltre, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata nonché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. È, altresì, volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al . sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale, infatti, non si è limitata ad un apodittico richiamo alla decisione di primo grado, ma ha autonomamente ricostruito gli elementi ritenuti decisivi ai fini della conferma della responsabilità in relazione alla cessione dell'hashish, distinguendo espressamente tale segmento della vicenda da quello concernente la cocaina, rispetto al quale ha, invece, accolto il gravame difensivo escludendo la finalità di spaccio. In particolare, la Corte ha valorizzato: le dichiarazioni degli operanti, che riferivano di aver osservato due ragazzi scambiarsi qualcosa all'ingresso dell'abitazione; la fuga del soggetto poi identificato in D'[OSCURATO:PERSONA] e l'immediato rinvenimento, addosso allo stesso, della bustina contenente hashish; il comportamento dell'odierno imputato che, accortosi della presenza della polizia, si era chiuso nell'abitazione; il rinvenimento, all'interno dell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA], di un bilancino di precisione, di bustine in cellophane e della somma contante di euro 35; il riconoscimento in modo inequivocabile dell'imputato da parte di P.G. quale soggetto visto effettuare lo scambio. La motivazione, pertanto, individua chiaramente gli elementi probatori ritenuti decisivi e spiega perché la versione dell'imputato sia stata considerata inattendibile, contrapponendola alla ritenuta linearità e coerenza delle dichiarazioni degli agenti operanti. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito non è obbligato a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare tutte le argomentazioni difensive esposte dalle parti del processo, bensì deve considerare quegli elementi sui quali può fondare logicamente il proprio ragionamento, dovendosi, quindi, ritenere implicitamente disattesi quei diversi 2argomenti e quelle altre considerazioni, che risultano sostanzialmente e logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 7749 del 01/04/1981, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 150050 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiaramente ritenuto decisive le osservazioni dirette degli operanti, il riconoscimento dell'imputato e gli ulteriori elementi di riscontro rinvenuti nell'abitazione, ritenendo non fondate le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa. Non ricorre, dunque, il denunciato vizio di omessa motivazione, essendo ravvisabile una motivazione. effettiva, non meramente apparente e idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. Le ulteriori doglianze difensive - relative alla mancata perquisizione degli altri presenti, all'assenza di hashish nell'abitazione, alla genericità delle bustine trasparenti o alla presenza di altri ragazzi biondi - attengono prevalentemente alla rivalutazione del materiale probatorio e alla prospettazione di ipotesi alternative, attività non consentita nel giudizio di legittimità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris