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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21499/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 22.5.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 comma 1, n. 2 cod. pen. e, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare della legge 24.11.1981 n. 689.

Si censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta della detenzione domiciliare sostitutiva

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e all'obbiettivo della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La sentenza impugnata ha rimarcato, da un lato, la ricorrenza di precedenti penali allarmanti, l'assenza di resipiscenza e la commissione del delitto violando la misura di prevenzione e dopo aver scontato parte delle pene a lui inflitte e quindi della inadeguatezza della detenzione domiciliare richiesta.

La Corte territoriale ha dato conto, in definitiva e con motivazione non manifestamente illogica, degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva richiesta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 22.5.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 comma 1, n. 2 cod. pen. e, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare della legge 24.11.1981 n. 689. Si censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta della detenzione domiciliare sostitutiva 3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e all'obbiettivo della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La sentenza impugnata ha rimarcato, da un lato, la ricorrenza di precedenti penali allarmanti, l'assenza di resipiscenza e la commissione del delitto violando la misura di prevenzione e dopo aver scontato parte delle pene a lui inflitte e quindi della inadeguatezza della detenzione domiciliare richiesta. La Corte territoriale ha dato conto, in definitiva e con motivazione non manifestamente illogica, degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva richiesta. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 21499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris