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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07848/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] rilevato che successivamente è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dall'imputato, a mezzo di procuratore speciale. ritenuto che, pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen..

Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.

La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.

Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 19 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] rilevato che successivamente è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dall'imputato, a mezzo di procuratore speciale. ritenuto che, pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 07848/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris