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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 17351/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di truffa (art.640 cod. pen.) e sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.); Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione, in relazione all'art. 533, comma 1 e all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio, il giudice di merito ha esplicitato gli elementi costitutivi del reato di truffa ex art. 640 cod. pen., in particolare si vedano le pagine 6-7 della sentenza di appello; rilevato altresì che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato tuttavia che, con memoria ed allegati in data 8 aprile 2025, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato di truffa contestato, per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato di truffa è estinto per intervenuta remissione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile.

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa.

Con riferimento al reato di sostituzione di persona contestato al capo due, ferma l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per la determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di truffa, perché estinto per remissione di querela e condanna l'imputato al pagamento delle relative spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di sostituzione di persona, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di truffa (art.640 cod. pen.) e sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.); Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione, in relazione all'art. 533, comma 1 e all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio, il giudice di merito ha esplicitato gli elementi costitutivi del reato di truffa ex art. 640 cod. pen., in particolare si vedano le pagine 6-7 della sentenza di appello; rilevato altresì che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato tuttavia che, con memoria ed allegati in data 8 aprile 2025, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato di truffa contestato, per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato di truffa è estinto per intervenuta remissione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa. Con riferimento al reato di sostituzione di persona contestato al capo due, ferma l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per la determinazione della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di truffa, perché estinto per remissione di querela e condanna l'imputato al pagamento delle relative spese processuali. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di sostituzione di persona, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così
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