CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 13107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma non ha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio aggravatocommesso il 15 ottobre 2025 a Roma disponendo, contestualmente, nei confronti delpredetto, la misura della custodia cautelare in carcere.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma limitatamente alla parte dell’ordinanza nella quale ilgiudice non ha convalidato il fermo al quale ha provveduto la polizia giudiziaria a normadell’art. 384, comma 2, cod. proc. pen.Con un unico motivo ha eccepito violazione di legge deducendo l’errata applicazionedell’art. 384, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sul pericolo di fuga.La statuizione sarebbe apodittica e basata sull’erronea valutazione degli elementifunzionali all’adozione della misura precautelare.Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari(presenza di un nucleo familiare, radicamento nel territorio e sottoposizione alla misura diprevenzione) non sono idonei ad escludere il pericolo di fuga la cui valutazione, invece, deveessere il frutto di un giudizio ex ante compiuto sulla base di elementi concreti dai qualidesumere la probabilità (altrettanto concreta) che l’indagato possa darsi alla fuga.Plurimi elementi di fatto sottoposti alla valutazione del giudicante e specificamenteindicati in ricorso, deponevano per la sussistenza di tale pericolo, quali le mendacidichiarazioni di alcuni presenti, il rientro di [OSCURATO:PERSONA] nella propria abitazione per sottrarsi aicontrolli di polizia e l’atteggiamento tenuto in occasione dell’accesso dei Carabinierinell’immobile.Il giudice ha, altresì, trascurato il fatto che la condotta è stata tenuta in occasione dellaviolazione della misura di prevenzione da parte di soggetto gravato da precedenti penali.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La convalida del fermo è stata esclusa perché sono stati ritenuti insussistenti i relativipresupposti, atteso che [OSCURATO:PERSONA] è stabilmente radicato a Ostia con il proprio nucleo familiare, èsottoposto a continui controlli in esecuzione della misura di prevenzione personale e non haevidenziato alcuna concreta intenzione di darsi alla fuga.L’indagato, inoltre, ricercato dopo essere stato individuato come autore dell’omicidio, èstato trovato nella propria abitazione.Si tratta di valutazione di puro merito che, sebbene sintetica, è effettiva e, certamente,non può dirsi mancante.Essa viene contrastata con argomenti di merito, quali il riferimento alle menzogne diqualche soggetto della cerchia familiare e la circostanza che, immediatamente dopo il fatto,l’indagato è tornato a casa allontanandosi dal luogo dell’uccisione.Da un lato, la presenza di un atteggiamento reticente o menzognero di qualche parentedell’indagato non integra, di per sé, elemento idoneo a contrastare le argomentazioni di cuial provvedimento impugnato, dall’altro la presenza nella propria abitazione, al momento delcontrollo dei Carabinieri è elemento che, del tutto congruamente, non è stato consideratotale da integrare il pericolo di fuga.In sostanza, il ricorrente evoca fatti specifici già valutati e ne sollecita una rinnovatavalutazione a fronte di una motivazione che ha preso in considerazione, correttamente, ilprofilo della fuga affrontandolo in termini, tutto sommato, coerenti e privi di vizi evidenti.Giova ribadire il principio per cui «in tema di convalida del fermo, l'apprezzamento delpericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specificie concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato inlibertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità, ove sicaratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282592 – 01; Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021,Pmt, Rv. 281861 - 01).Occorre, altresì, richiamare l’ulteriore affermazione secondo la quale «ai fini dellaconvalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reatoin ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati dicapacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L'atto di colui che siallontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamenteirreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento difermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l'indagato non sia stato arrestato nella flagranzaovvero il reato venga accertato successivamente» (Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, dep.2004, Failla, Rv. 228486 - 01).Neppure l’allontanamento e la temporanea condizione di irreperibilità giustificano, di persé soli, la sussistenza del pericolo di fuga che, a maggior ragione, può legittimamenteessere escluso alla luce delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; a tale declaratoria non segue alcunastatuizione in materia di spese tenuto conto della qualità dell’impugnante. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]