CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.337 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha spiegato sia che la fuga dell'imputato si era concretizzata con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito di interdire ai carabinieri il compimento di un atto di ufficio sia che l'omessa elevazione della contravvenzione amministrativa non elideva la constatazione dell'illecito penale, giacché gli operanti avevano avuto modo di rilevare la fortissima velocità con cui l'imputato percorreva la S.P. 14, non fine a se stessa ma finalizzata ad impedire l'inseguimento da parte dei militari); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d