CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2022, la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado, riqualificando l'imputazione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] nel reato di bancarotta semplice documentale e rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta. I fatti oggetto dell'imputazione sono stati contestati all'imputato nella sua qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita in data 25 novembre 2015. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono denunziati vizi motivazionali in riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa quale elemento soggettivo del reato contestato.Sostiene la difesa che il ruolo di prestanome dell'imputato, l'assenza di deleghe e l'impossibilità di accedere ai conti correnti bancari della società, la nancanza di competenze tecniche e, soprattutto, la mancata conoscenza delle scritture contabili siano indici dell'inesigibilità della condotta di tenuta delle scritture contabili da parte dello stesso. 2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge Drocessuale per avere la Corte d'appello erroneamente considerato le risultanze documentali a I fini dell'affermazione di responsabilità. In particolare, l'amministratore della società al momento della dichiarazione di fallimento non può automaticamente essere considerato responsabile per l'irregolare tenuta contabile riferita ad anni precedenti la sua gestione. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso è censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le argomentazioni della difesa, con le quali si sostiene la totale assenza di colpa (in ragione del ruolo di mero prestanome, della mancanza di competenze tecniche e, soprattutto, sella circostanza che il ricorrente non è mai stato messo in condizione di avere contezza delle scritture, così valorizzando le sole condizioni soggettive dell'imputato) non rilevano in una fattispecie come quella della bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen.,, che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; precedenti conformi: n. 27515 del 2004 Rv. 228701 - 01, n. 38598 del 2009 Rv. 244823). Correttamente il Procuratore Generale nella sua requisitoria ha rilevato che nel nostro ordinamento il giudizio sulla sussistenza del coefficiente di rimproverabilità colposa ha interamente natura normativa, sostanziandosi nel confronto tra condotta tenuta dall'agente e il relativo modello di riferimento, per cui eventuali condizioni soggettive che manifestino una soggettiva "inferiorità" rispetto a detto modello non possono essere prese in considerazione, al fine di non trascendere in un giudizio marcatamente ed esclusivamente soggettivo. Peraltro, la colpa rilevante nella fattispecie in esame va intesa come violazione del dovere di diligenza cui è tenuto, per gli aspetti organizzativi di natura sia tecnica che amministrativa, colui che esercita professionalmente un'attività di impresa ovvero l'amministratore di diritto; ne consegue che l'imprenditore o l'amministratore della società, anche se si siano mantenuti estranei alla gestione dell'azienda, sono in ogni caso tenuti ad esercitare un controllo sulla regolare tenuta di libri e scritture contabili. 3. Il secondo motivo di ricorso, che lamenta come la Corte di appello non abbia considerato le dimensioni dell'impresa, il tipo di irregolarità nelle scritture e la competenza tecnica del nuovo amministratore, appare inconferente rispetto alla condotta di omessa consegna alla Curatela delle scritture contabili di cui alla imputazione. 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applic:azione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente.infondato in presenza (si veda pag. 14 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa‘rti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 202