CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 47778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 14/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica in data 15/03/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per i delitti a loro rispettivamente ascritti (artt. 496, 477, 482 cod. pen. per il Milone e art. 496 cod. pen per , il Salerno, in Sinanlunga il 22/05/2014), dichiarava non doversi procedere nei confronti del Milone per essere il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo quattro motivi per il Salerno e cinque motivi per il Milone, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1 violazione di legge, in riferimento al'art. 496 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto il Salerno è stato assolto dal reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., per cui le false dichiarazioni di cui all'art. 496 cod. pen. risultano un post factum non punibile; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 25 e 27 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la condotta del Salerno risulta del tutto inoffensiva ed ininfluente ai fini della commissione del reato a lui ascritto; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha valutato gli estremi della richiamata causa di non punibilità; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto non è stata considerata l'intervenuta prescrizione del reato. Ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 156 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla notifica disposta per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stato accertato lo stato di detenzione dell'imputato; 3.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 496 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le false dichiarazioni di cui all'art. 496 cod. pen. risultano un post factunn non punibile;3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 25 e 27 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la condotta del Milone risulta del tutto inoffensiva ed ininfluente ai fini della commissione del reato a lui ascritto; 3.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha valutato gli estremi della richiamata causa di non punibilità; 3.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto non è stata considerata l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Milone risulta deceduto in data 11/07/2021, per cui i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per tale ragione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha ricordato come, a seguito di un controllo del veicolo a bordo del quale viaggiavano gli imputati, fosse risultata la falsificazione della carta di identità e del certificato di qualificazione del conducente esibite dal Milone; questi, inoltre, aveva dichiarato false generalità al verbalizzante, affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], circostanza avallata dal Salerno che, a sua volta, aveva confermato dette false generalità, aggiungendo che il Milone era suo zio. L'assoluzione del Salerno, ritenuto estraneo alla falsificazione dei documenti, non incide affatto sulla configurazione del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., fattispecie del tutto autonoma e priva di qualsiasi àttinenza con la formazione dei documenti falsi, già intervenuta, sulla quale la dichiarazione medesima non aveva in alcun modo inciso. Risulta, peraltro, del tutto evidente l'offensività della condotta, atteso che la condotta del ricorrente - di confermare le false generalità fornite dal Milone alla P.G. - risulta, nel caso in esame, rilevante ai fini del bene della fede pubblica, commisurato non solo alla finalità di identificazione, ma anche a finalità ulteriori, quale l'accertamento del possesso, da parte del Milone, del titolo abilitativo alla guida ed al legittimo possesso del veicolo (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283432). Né può ritenersi integrata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che il motivo appare del tutto generico, essendo basato sull'apodittica affermazione della scarsa offensività della condotta, basata sulla spontaneità dell'affermazione del Salerno che, al contrario, depone in senso del tutto opposto a quanto sostenuto dalla difesa, avendo rafforzato la condotta penalmente rilevante del Milone in funzione dello scopo decettivo nei confronti della Polizia giudiziaria. L'inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il decorso del termina massimo di prescrizione, maturato in data 22/11/2022, successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266) Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Dall'inammissibilità del ricorso del Salerno discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci