CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41487/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pisa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2) cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di numerosi cavi d'acciaio e rame esistenti sulla linea ferroviaria, nei pressi della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. Secondo quanto si assume nel ricorso la motivazione sarebbe intimamente contraddittoria: pur avendo i giudici di merito riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e dato atto della occasionalità della condotta, incentrerebbero il diniego sulla ricorrenza di un danno di notevole gravità. L'aspetto valorizzato non sarebbe conferente poiché l'imputato risponde del reato di furto nella forma tentata e non consumata. L'evento di particolare gravità a cui si riferisce la Corte d'appello non sarebbe oggetto di contestazione. L'imputato è stato condannato dal Tribunale di Pis, per un tentativo di furto di rame; la motivazione del diniego della causa di esclusione della responsabilità, ex art. 131-bis cod. pen., è incentrata esclusivamente sull'ipotetico disagio causato alla linea ferroviaria in conseguenza del tentativo di asportazione dei cavi di rame. L'argomentazione, tuttavia, si fonda su considerazioni del tutto ipotetiche, non essendo mai stato provato che la condotta del Precisi abbia cagionato l'interruzione della linea ferroviaria. Si è dimostrato che la condotta contestata, essendo stata posta in essere in orario notturno, ha permesso ai tecnici incaricati di ripristinare e garantire la piena viabilità della tratta già poche ore dopo il loro intervento e comunque prima che i treni tornassero a viaggiare. Il profilo rilevato dai Giudici di merito configurerebbe una mera circostanza aggravante o, al più, una diversa ipotesi di reato. La Corte di merito sarebbe quindi incorsa in una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 521 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Ebbene, le circostanze dedotte in motivazione per negare la possibilità di sussumere il fatto qui in esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131 bis cod. pen., appaiono del tutto coerenti e conformi alla previsione normativa: la Corte ha sostenuto che le modalità dell'azione e l'entità del danno prodotto connotano di gravità la condotta serbata dal ricorrente, precisando che era stato divelto e accatastato un notevole quantitativo di rame e acciaio (36 kg. di cavi in rame e 7,5 kg. di cavi d'acciaio) e che l'asportazione di tale materiale dalla sede ferroviaria aveva cagionato un grave danno, determinando anche l'interruzione della linea ferroviaria. I rilievi difensivi alla luce di tali logiche argomentazioni sono del tutto destituiti di fondamento. I giudici di merito, nel valutare la gravità del fatto hanno correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Non influisce sulla considerazione della consistenza del danno cagionato il fatto che il furto sia tentato e non consumato: l'avere tranciato i cavi di rame della linea ferroviaria rappresenta all'evidenza un danno rilevante per la persona offesa, suscettibile di influire sulla valutazione da compiersi in materia. Il riferimento alla mancata corrispondenza tra imputazione e sentenza è del tutto eccentrico: i giudici non hanno ampliato l'oggetto della contestazione, individuando ulteriori fattispecie di reato, ma hanno espresso considerazioni che attengono alle modalità del fatto e alla gravità del danno cagionato alla persona offesa, conformemente a quanto stabilito nell'art. 133 cod. pen. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]