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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38643/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 25 novembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 15 febbraio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione degli artt. 73, commi 1, 4 e 6, ed 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato numerosissime piante di cannabis, fatto commesso 1'8 ottobre 2018, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, esclusa invece l'aggravante della partecipazione di almeno tre persone al reato, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione.

2.1. Sotto il primo profilo denunzia la mancata assoluzione dell'imputato dal reato per non avere commesso il fatto.

2.2. Si duole poi della mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della mancanza dell'elemento soggettivo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le riferite doglianze sono assertive e meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti con adeguata, congrua e non illogica motivazione (alle pp. 2-6 della sentenza), motivazione con cui, in realtà, il ricor- rente non si confronta, avendo redatto un ricorso che è testualmente identico all'atto di appello (primi due motivi): donde la aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] lie e estensore [OSCURATO:PERSONA] ci Frances o [OSCURATO:PERSONA] E DEP()S!TATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 25 novembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 15 febbraio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione degli artt. 73, commi 1, 4 e 6, ed 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato numerosissime piante di cannabis, fatto commesso 1'8 ottobre 2018, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, esclusa invece l'aggravante della partecipazione di almeno tre persone al reato, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia la mancata assoluzione dell'imputato dal reato per non avere commesso il fatto. 2.2. Si duole poi della mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della mancanza dell'elemento soggettivo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le riferite doglianze sono assertive e meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti con adeguata, congrua e non illogica motivazione (alle pp. 2-6 della sentenza), motivazione con cui, in realtà, il ricor- rente non si confronta, avendo redatto un ricorso che è testualmente identico all'atto di appello (primi due motivi): donde la aspecificità dell'impugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] lie e estensore [OSCURATO:PERSONA] ci Frances o [OSCURATO:PERSONA] E DEP()S!TATA
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