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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39608/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, talchè la situazione di irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079; Sez. 1 n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv. 215819); - né esiste alcun obbligo normativo per il Tribunale di disporre il rinvio della decisione (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 27534 de/ 10/07/2025, Tenca, n.m.), ed anzi, la stessa deduzione contenuta in ricorso, secondo cui il ricorrente era stato ospitato fino al 25 febbraio 2025 presso una struttura di accoglienza, è un'ulteriore conferma della mancanza nel ricorrente di una stabilità di residenza e di radicamento nel territorio, che sono i presupposti necessari perché il Tribunale possa effettuare utilmente l'attività istruttoria necessaria alla eventuale concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il preyide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, talchè la situazione di irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079; Sez. 1 n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv. 215819); - né esiste alcun obbligo normativo per il Tribunale di disporre il rinvio della decisione (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 27534 de/ 10/07/2025, Tenca, n.m.), ed anzi, la stessa deduzione contenuta in ricorso, secondo cui il ricorrente era stato ospitato fino al 25 febbraio 2025 presso una struttura di accoglienza, è un'ulteriore conferma della mancanza nel ricorrente di una stabilità di residenza e di radicamento nel territorio, che sono i presupposti necessari perché il Tribunale possa effettuare utilmente l'attività istruttoria necessaria alla eventuale concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il preyide
Sentenza Cassazione n. 39608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris