CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 13126/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . c,e4a tuk cums_,Cu ic.ce cc—ore—ZA-1-~rt-o cit.te .yci [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 15 maggio 2023 il Tribunale di Catania - in sede esecutiva - ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (concessa con sentenza del 28 maggio 2015). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento. 2.1 Secondo la difesa la decisione è stata emessa de plano, con rito non consentito. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 cod.proc.pen.) può essere deliberata in sede esecutiva solo mediante incidente di esecuzione partecipato ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen. e non mediante trattazione de plano. Da ciò deriva che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (da ultimo, Sez. I n. 54869 del 5.6.2018, rv 274556). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in data 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]