CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 29424/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31295-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 INT. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -contraricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trento, pubblicata il 15 maro 2019, che ha accolto l'appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 281 del 2018, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] — proprietario della p.ed. 1980 in CC di Pinzolo, confinante con la p.ed. 2012 di proprietà Ambrosi — aveva agito per il regolamento dei confini e per l'arretramento dei manufatti realizzato dai convenuti Ambrosi alla distanza legale, ed aveva condannato il Bonapace, direttore dei lavori degli Ambrosi chiamato in manleva, a tenere indenni i convenuti dalle spese necessarie per eseguire gli arretramenti; che la Corte d'appello, in riforma della decisione, ha rigettato la domanda del Maffei, avendo accertato che durante i lavori di edificazione sulla proprietà Ambrosi il Maffei ed il Bonapace avevano individuato la linea di confine in quella indicata da segni di vernice Ric. 2019 n. 31295 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- rossa, concordando anche una leggera rotazione, e che lo scavo della fondazione del muretto di confine, che insiste sulla proprietà Ambrosi, era stato realizzato in corrispondenza della linea di confine individuata concordemente; che, pertanto, mancava l'incertezza sul confine, presupposto dell'azione prevista dall'art. 950 cod. civ., risultando irrilevante l'esito della successiva verifica, effettuata da un tecnico incaricato dal Maffei, secondo cui il confine catastale era diverso da quello indicato dai segni di vernice rossa, tanto più in considerazione della natura residuale della mappe catastali; che il ricorso del Maffei è articolato in tre motivi; che il Bonapace resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo; che anche i consorti Ambrosi resistono con controricorso, e propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondate zza del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo motivo ed assorbimento del terzo motivo nonché dei ricorsi incidentali; che i ricorrenti incidentali Ambrosi hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 950 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo, e si contesta il rilievo della Corte d'appello, secondo cui non vi era incertezza sul confine in quanto le parti avevano stabilito amichevolmente quale fosse la linea di demarcazione tra le rispettive proprietà; che, secondo il ricorrente, l'erronea ricognizione dei punti relativi al confine catastale avrebbe viziato il reciproco riconoscimento Ric. 2019 n. 31295 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -3- del confine, e comunque la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo costituito dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di contenuto confessori°, dalle quali emergeva che i predetti non avevano partecipato all'atto ricognitivo del confine e che neppure sapevano dell'esistenza dei segni di vernice rossa rinvenuti durante gli scavi; che il motivo è privo di fondamento; che la Corte d'appello, previa valutazione delle prove, ha accertato che le parti confinanti — il Maffei e l'ing. Bonapace, in qualità di direttore dei lavori dei consorti Ambrosi — avevano individuato il confine, e che, sulla base di tale ricognizione, era stato poi eretto di muro di confine; che non sussiste l'erronea applicazione dell'art. 950 cod. civ., poiché la ricognizione realizzata dalle parti configura un negozio di accertamento che è valso ad eliminare l'incertezza sul confine (tra le molte, Cass. n. 4853 del 2019; Cass. n. 1636 del 2019; Cass. n. 7640 del 2009); che correttamente la Corte d'appello ha affermato la natura residuale delle risultanze delle mappe catastali, recessive a fronte di accertamento su base volontaria; che, infine, non risulta decisivo il fatto asseritamente pretermesso dalla Corte d'appello, in quanto la ricognizione è stata effettuata dal Maffei con l'ing. Bonapace, direttore dei lavori e quindi tecnico di fiducia degli Ambrosi, che ha agito per conto e nell'interesse di costoro; che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle ulteriori domande proposta dal Maffei, ovvero dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per carenza assoluta di motivazione su un capo della Ric. 2019 n. 31295 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -4- sentenza, e si lamenta che la Corte d'appello non avrebbe statuito sulla domanda di condanna all'arretramento della parte dell'edificio di proprietà Ambrosi costruita a distanza inferiore a quella legale dal confine; che il motivo è infondato; che la Corte d'appello ha espressamente rigettato le domande di arretramento come conseguenza dell'accertamento che il confine tra le proprietà è quello «esistente sul luogo e delimitato dal muretto insistente sulla p. ed. 2012»; che la decisione muove dal presupposto che la domanda di arretramento fosse logicamente subordinata all'accertamento di un confine diverso da quello esistente, e in tale prospettiva, che non è smentita dal ricorso, risulta immune dai vizi denunciati; che, infatti, come lo stesso ricorrente dà atto nel ripercorrere la vicenda processuale (pag. 3 del ricorso), la domanda di arretramento aveva ad oggetto «il muro eretto nei pressi del confine sino alla linea catastale di confine», donde la congruenza della decisione della Corte (7: d'appello, che ha ritenuto espressamente infondata la domanda di arretramento in quanto il muro era stato eretto in corrispondenza della linea di confine come accertata; che con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per contrasto tra motivazione e dispositivo, con riferimento al regolamento delle spese di lite, e specificamente delle spese di consulenza di parte; che il motivo è fondato poiché sussiste il denunciato contrasto; che, effettivamente, nella motivazione della sentenza impugnata si legge che «le spese di consulenza di parte vengono compensate», Ric. 2019 n. 31295 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -5- mentre nel dispositivo il Maffei è condannato alla rifusione delle suddette spese in favore delle altre parti; che l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale assorbe i ricorsi incidentali, entrambi aventi ad oggetto la decisione sulle spese di lite, e comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i primi due motivi, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali nell'accoglimento del principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al regolamento delle spese di lite, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d