CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che inammissibile è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente non esplicita gli elementi posti a base della censura formulata, limitandosi a formulare una censura generica, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a