CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 26119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1099-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7881/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha propost o ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione del Giudice di pace di Milano. Quest’ultimo aveva accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , volta ad ot tenere l’importo di € 4.327,42, per una fornitura di merce; che il Tribunale motivava l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., facendo riferimento alla “genericità ed irrilevanza delle argomentazioni nelle quali si è diffusa l’appellante”; che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria, depositata ex art. 378 c.p.c. Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 2 circa la competenza territoriale del giudizio, che sarebbe appartenuta al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], giacché il contratto di acquisto si sarebbe concluso, per il tramite dell’agente di zona presso la sede della [OSCURATO:PERSONA]; che, col secondo, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n.5 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe omesso di accogliere la richiesta di espletamento della prova testimoniale indicata già avanti il primo giudice e reiterata con il gravame e con la comparsa conclusionale; che, col terzo, si lamenta la violazione dell’art. 1490 c.c., giacché i giudici di merito avrebbero erroneamente dichiarato la decadenza della parte dal diritto di denunziare i vizi, laddove il codice avrebbe invece consentito la denunzia dopo la scoperta, trattandosi di beni materiali soggetti a trasformazione; che i predetti motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili; che la ricorrente non si è avveduta del fatto che il Tribunale, dopo aver constatato l’inammissibilità del gravame, per la sua genericità ed irrilevanza, ha comunque confutato il merito delle difese della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; che, pertanto, la sentenza impugnata è sorretta da due autonome rationes decidendi, una delle quali non è stata censurata (quella relativa all’inammissibilità dell’appello), con la conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso (Sez. 1, n. 6985 dell’11 marzo 2019); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest