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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15250/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, volto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 614 commi primo e quarto cod. pen., per carenza di interesse, è manifestamente infondato atteso che l'interesse all'impugnazione dev'essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e deve avere un contenuto pratico: detto interesse non sussiste (ed in conseguenza è inammissibile l'impugnazione) allorchè l'imputato condannato ha il solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, se dalla modificazione della sentenza sul punto non possa derivare una diminuzione della pena, nè la concessione di un beneficio presente (Sez. 5, n. 7058 del 13/02/1978, Rv. 139249), come avvenuto nella specie. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, volto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 614 commi primo e quarto cod. pen., per carenza di interesse, è manifestamente infondato atteso che l'interesse all'impugnazione dev'essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e deve avere un contenuto pratico: detto interesse non sussiste (ed in conseguenza è inammissibile l'impugnazione) allorchè l'imputato condannato ha il solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, se dalla modificazione della sentenza sul punto non possa derivare una diminuzione della pena, nè la concessione di un beneficio presente (Sez. 5, n. 7058 del 13/02/1978, Rv. 139249), come avvenuto nella specie. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il president
Sentenza Cassazione n. 15250/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris