Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27102/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Lettii ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi oggetto dei ricorsi in esame, che deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., difettandone gli elementi costitutivi, non sono consentiti poiché non risultano connotatctn dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata nella parte in cui sono indicati i singoli elementi probatori che consentono di ritenere pienamente integrato il reato ascritto, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Lettii ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi oggetto dei ricorsi in esame, che deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., difettandone gli elementi costitutivi, non sono consentiti poiché non risultano connotatctn dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata nella parte in cui sono indicati i singoli elementi probatori che consentono di ritenere pienamente integrato il reato ascritto, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 gi
Sentenza Cassazione n. 27102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris