CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37328/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnato provvedimento ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva condannato l'imputato, per mancato deposito, unitamente all'impugnazione, di una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, successiva alla pronuncia della sentenza. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato deduce, con unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 581 comma 1 ter, cod. proc. pen., la cui portata ed il cui significato, in relazione al profilo oggetto del presente giudizio, è stato chiarito a seguito della pronuncia Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 - 01. Ebbene, si sostiene nel ricorso, se lo scopo della norma consiste nel garantire la regolare vocatio in ius dell'imputato, esso può considerarsi raggiunto anche a mezzo del deposito, come avvenuto nel caso specifico, di procura speciale per la celebrazione del rito abbreviato, con esplicita elezione di domicilio, circostanza pure menzionata nell'intestazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto. È bensì vero, come ricordato nel ricorso, che la soluzione alla questione dedotta va ricercata nel principio espresso dalla sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 — 01. Tuttavia, l'interpretazione fornita, da tale precedente, della disposizione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non consente affatto di giungere alla conclusione propugnata dalla difesa. 2. La sentenza a [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha evidenziato a pg. 23 e seguenti che, nel caso di imputato presente al processo di primo grado — presenza assicurata 'per equipollente' nel presente caso dalla rappresentanza ex lege del difensore munito di mandato per il giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, 3ebali, Rv. 286208 — 01; Sez. 3, n 43835 del 12/10/2023, C, Rv. 285332) — l'onere derivante dall'art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen. può essere assolto anche allegando, o facendo comunque esplicito, chiaro e completo riferimento, nell'atto di appello, ad una elezione o dichiarazione di domicilio anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. Si è precisato che, non essendo necessaria per costui (come è, invece, per l'imputato rimasto assente in primo grado) la verifica della volontà di impugnare, essendo essa presunta, non è imposto l'onere del conferimento di un nuovo mandato e "la mera esigenza di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante può essere soddisfatta attraverso il deposito o l'allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata" (pg. 23). In questa linea, a pg. 26, la Corte aggiunge che "per le stesse ragioni la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all'atto d'appello, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C., non massimata, cit.)".3. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la pretesa difensiva di stabilire una equivalenza tra l'onere di allegazione della procura o la sua indicazione nell'atto di imputazione, da un lato, e la indicazione del domicilio eletto nella intestazione della sentenza, dall'altro, è destituito di fondamento. Ciò che la legge intende assicurare, attraverso l'iniziativa personale dell'imputato (o del suo difensore), è garantire l'attualità della elezione o indicazione di domicilio, premessa necessaria per una efficace ed effettiva notifica. Si tratta, all'evidenza, di una condizione che può materializzarsi solo attraverso la produzione di un nuovo atto elettivo o la conferma (con la sua esplicita indicazione) della permanenza di quello precedente. Per tale ragione, l'eventuale indicazione presente nella sentenza di un domicilio eletto, non provenendo da chi è, in via esclusiva, in grado di assicurarne l'attualità, non può assolvere al fine richiesto dalla legge. 4. Nell'atto di appello presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] non si rinviene alcun riferimento ad un domicilio eletto o indicato, anteriormente o successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, né vi è alcuna indicazione utile a ritenere confermata l'elezione di domicilio utilizzata in primo grado, che sarebbe arbitrario ritenere attuale, e quindi utilizzare ai fini della notifica, solo perché non 'disconosciuta' o sostituita da una più recente. Per tali ragioni il motivo addotto è manifestamente infondato ed il ricorso che su di esso si basa è inammissibile. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il