CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Padova, in data 15 settembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui agli artt. 497-bis, comma 1, cod. pen. (capo 1) e 482, 477 cod. pen. (capi 2 e 3) con quelli giudicati con sentenza irrevocabile del 12 maggio 2015, emessa dal Tribunale di Padova, irrevocabile il 13 aprile 2016, così indicando la pena complessiva irrogata all'imputato in quella di anni due mesi cinque di reclusione. 2. Avverso la sentenza indicata propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo 1, erronea applicazione degli artt. 10 e 497-bis, comma 2, cod. pen. La Corte d'appello riconosce la responsabilità dell'imputato per aver fabbricato, formato o, comunque, fatto fabbricare o formare documenti falsi (passaporto elettronico, carta di identità elettronica e patente di guida), sostenendo che non può essere condivisa la tesi difensiva del mero utilizzo dei documenti per uso personale. Invece il ricorrente deduce che la condotta che la Corte d'appello individua (commissionare a terzi la falsificazione di documenti, di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.) non può essere giudicata nel territorio nazionale, posto che la falsificazione è avvenuta all'estero, proprio per rientrare in Italia ed eludere l'identificazione, secondo la stessa Corte territoriale. Quindi il soggetto potrebbe rispondere, dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, solo del diverso reato di cui all'art. 489 cod. pen., cioè dell'uso di un atto falso. In ogni caso, si rileva che il passaporto non risultava interamente contraffatto ma affetto da mera alterazione parziale, inidonea a integrare anche la condotta di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. come riqualificata dal primo giudice, con violazione dell'art. 25 Cost. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 10, 482 e 477 cod. pen., errata qualificazione del fatto di cui ai capi 2 e 3, mancanza di una condizione di procedibilità. L'imputato si sarebbe limitato ad esibire agli agenti di polizia una falsa carta di identità e una patente falsa, senza che sia emersa la prova della sua partecipazione alla contraffazione da parte di terzi, con conseguente necessità di riqualificare la condotta in quella di uso di atto falso, ai sensi dell'art. 489 cod. pen. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. La Corte territoriale trae il dato della maggiore pericolosità dalla commissione dei reati in prossimità temporale rispetto ad altri di cui alle sentenze irrevocabili. Secondo il ricorrente non si potrebbe trarre da un mero dato cronologico tale incremento di pericolosità. Ne il rientro in Italia dopo l'espulsione è elemento idoneo a fondare il riconosciuto incremento di pericolosità. Anzi, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ravvisa nella gravità delle condotte accertate, da parte di un soggetto principiante, come descritto dalle sentenze di merito, un elemento per ritenere l'incremento di pericolosità. Peraltro, nella specie, l'imputato commetterebbe un fatto unico nello stesso contesto spaziale e temporale. Infine, si censura la motivazione indicata come viziata per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha evidenziato il possesso di documenti contraffatti da parte dell'imputato, che ne aveva fatto uso per occultare il suo rientro abusivo in Italia (essendosi reso responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis TU stranieri) e, per altro verso, l'avvenuta contestazione della contraffazione o formazione dei medesimi. In conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto il concorso nella contraffazione, commessa in territorio straniero in uno al possesso (oltre che l'uso personale) dei documenti, integrante l'autonomo delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., regolarmente contestato all'imputato nell'imputazione (cfr. motivazione pag. 2), evidentemente consumato in territorio italiano, con conseguente giurisdizione nazionale. 2.1. La motivazione della Corte territoriale appare, dunque, immune da censure, perché conforme al consolidato principio di diritto secondo cui i/ secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5; n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468). In particolare, è stato affermato che integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Rv. 277427, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. cit.; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. cit.). Ciò posto, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 6, comma 2, cod. pen. (il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione), si deve ritenere che nell'ipotesi in cui — come quella al vaglio — l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore, abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione (il concorso nella contraffazione) sia stata commessa nel territorio straniero. In caso di mancanza della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia, la condotta di contraffazione, in quanto commessa in territorio straniero, non può essere procedibile in Italia. Nel caso al vaglio, tuttavia, la condotta di possesso del documento, in quanto contraffatto con il concorso dell'autore, è qualificabile nell'autonoma fattispecie act-efteffle di cui all'art. 497- bis, comma 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Rv. cit.). Sicché anche la prospettazione difensiva relativa alla qualificazione dell'unica condotta punibile da parte del giudice italiano, ai sensi dell'art. 489 cod. pen. si appalesa priva di fondamento. Inoltre, alla luce di quanto sin qui esposto, la censura relativa all'erronea qualificazione della condotta, ai sensi dell'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. come riqualificata dal primo giudice e la asserita violazione dell'art. 25 Cost. appare infondata. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Corretta, poi, è la qualificazione giuridica della condotta cui ha aderito il giudice di merito, essendo emerso, secondo la ricostruzione della sentenza di secondo grado, il confezionamento di tutti i documenti con i medesimi dati anagrafici falsi e con la stessa effige raffigurante l'imputato, onde sottrarsi all'identificazione con le vere generalità per evitare che emergesse il suo rientro abusivo sul territorio nazionale.Peraltro la censura relativa al carattere soltanto parziale della contraffazione appare del tutto priva di fondamento. Questa Corte, invero, ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo il quale è configurabile il reato anche quando trattasi di possesso di un documento valido per l'espatrio che sia falsificato solo parzialmente, sempre che la falsità riguardi una parte significativa di esso, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare (Sez. 5, n. 13383 del 04/03/2008, Malaj, Rv. 239393 che ha affermato il riportato principio in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., di possesso e contraffazione di documenti di identificazione falsi). Orbene tali essendo i canoni interpretativi cui il Collegio intende attenersi, si osserva che le convergenti sentenze di merito evidenziano che i documenti contraffatti risultavano affetti da falsità relativa a dati (anagrafici) senz'altro decisivi quanto alla finalità di attestazione dei documenti medesimi. 2.3. Il terzo motivo è infondato. Corretta e immune da censure di ogni tipo appare la motivazione nella parte in cui ritiene la sussistenza della recidiva contestata, fondata non solo sul dato cronologico, diversamente da quanto dedotto. La motivazione, invece, fonda anche sulla riscontrata condotta del rientro dell'imputato in Italia, avvenuto dopo la liberazione disposta dal magistrato di sorveglianza con riferimento alla residua pena da espiare per i precedenti reati, correttamente reputata, con motivazione non manifestamente illogica, espressione di concreta propensione a commettere reati e di assoluta indifferenza alle decisioni dell'autorità giudiziaria. Inammissibile poi, risulta la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, soltanto enunciata e meramente assertiva, senza la specificazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui fonda (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584). 3.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.