CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 16547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29868/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 154; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso quest’ultimo in Roma, via Alberico II n. 33; -controricorrenti– nonché INPS; -intimato- avverso l’Ordinanza della C orte Suprema di Cassazione, n. 1 9028 /2022 , pubblicata il 13giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2 maggio 2016 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma delle sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto degli odierni controricorrenti - dipendenti dell’ Università degli Studi diMilano, dapprima come lettori, poi come collaboratori ed esperti linguistici - a percepire il trattamento economico corrispondente all’80% della retribuzione del professore associato a tempo definito anche per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato intervenuto tra le stesse parti. Essa ha condannato l’[OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione (nei limiti della prescrizione quinquennale per la sola posizione della BORTIGNON). La corte territoriale ha esposto che: - i lavoratori avevano ottenuto, con sentenza del Pretore di Milano n. 2760/1995, l’accertamento della nullità del termine apposto ai loro contratti di lavoro e del diritto ad una retribuzione corrispondente all’80% di quella del professore associato a tempo definito; -il processo di appello si era estinto a seguito della conciliazione intervenuta tra le parti il 2 luglio 1996; -a fondamento della domanda i lavoratori avevano posto il giudicato nonché la identità delle mansioni svolte prima e dopo l’anno 1994, chiedendo accertarsi la esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato ed il diritto al mantenimento della qualifica di lettori e del trattamento economico fissato dal giudicato; -il Tribunale aveva escluso la esistenza del giudicato esterno, sul rilievo che la conciliazione del luglio 1996 aveva riguardato tutti i diritti azionati, sostituendosi alla sentenza; - i n ogni caso, il medesimo Tribunale aveva escluso l’efficacia per il futuro dell’eventuale giudicato, essendovi una sopravvenienza di diritto, la leggen. 63 del 2004, che aveva modificato il regolamento dei rapporti di lavoro. Il giudice dell’appello non ha condiviso tale valutazione. Inparticolare, ha osservato che la conciliazione aveva recepito integralmente il contenuto della sentenza pretorile, conferendo ad essa la autorità di giudicato, e cheneppure era rilevante la sopravvenienza della normativa istitutiva della nuova figura delcollaboratore linguistico di madre lingua straniera (leggi n. 236 del 1995 e n.63 del 2004), non applicabile ai rapporti di lavoro costituiti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Inoltre, secondo la Corte d’appello di Milano, la salvaguardia dei trattamenti più favorevoli prevista dalla stessa legge n. 63del 2004 riguardava tanto quelli acquisiti prima della entrata in vigore della legge n. 236del 1995 quanto quelli derivanti dal giudicato. Per ciò che concerne le sopravvenienze di fatto, il giudice dell’appello ha esposto che l ’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva contestato specificamente l’allegazione degli originari ricorrenti di avere sempre svolto le stesse mansioni, dall’inizio del rapporto di lavoro. Sulla base di tali considerazioni, la corte territoriale ha ritenuto assorbito l’appello incidentale dell’[OSCURATO:SOCIETA] nella parte in cui lamentava l’erroneità dei criteri con i quali il Tribunale aveva applicato il disposto dell’art.1 della legge n. 63 del 2004. Infine, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello principale della lavoratrice BORTIGNON avverso l’accoglimento nei suoi confronti della opposta eccezione di prescrizione e l’appello incidentale dell’[OSCURATO:SOCIETA] contro il rigetto della medesima eccezione per le posizioni di tutti gli altri lavoratori. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:SOCIETA], articolato in quattro ragioni di censura, cui gli intimati hanno resistito con controricorso. L’INPS ha depositato procura alle liti. Le parti hanno depositato memoria. La Corte di cassazione, Sez. L, con ordinanza n. 19028del 13 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per revocazione contro la menzionata ordinanza della Corte di cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. L’INPS non ha svolto difese. Parte ricorrente e icontroricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta l’errore ‹‹ per supposta inesistenza di un fatto›› in quanto la Corte di cassazione avrebbe ritenuto inammissibile il suo originario ricorso per cassazione sul presupposto dell’inesistenza della delibera di autorizzazione del Consiglio di amministrazione al ricorso al patrocinio del libero foro, nonostante la legittimazione del Rettore a conferire siffatto mandato alle liti e lo ius postulandi degli avvocati incaricati fossero circostanze incontestate in giudizio e non controverse fra le parti. 2) La doglianza è inammissibile, perché la ratio decidendi de ll’ordinanza impugnata non poggia affatto sulla ritenuta insussistenza dell’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, bensì sulla riscontrata assenza di tale autorizzazione agli atti del processo. Questa circostanza non viene smentita da parte ricorrente che, infatti, produce solo con il ricorso per revocazione una delibera risalente al 14 dicembre 2010, di cui chiede di esaminare il contenuto per sostenere che conterrebbe un’autorizzazione idonea a superare la dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione. L’ordinanza qui impugnata ha inteso dare continuità a quanto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24876/2017 (e da molte altre successive pronunce conformi), stabilendo che la facoltà per le Università statali di derogare, «in casi speciali» al «patrocinio autorizzato» spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del Rettore), da sottoporre agli organi di vigilanza (Consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità, e al fatto «che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi» (come, del resto, stabilito per i tutti i casi analoghi; vedi, per tutte: Cass., n. 30118/2018; Cass., n. 39430/2021). Alla premessa in diritto, è seguita la constatazione che «l’Università neppure ha prodotto la apposita motivata delibera del rettore, approvata dall’organo di vigilanza, con la quale l’enteabbia deciso di non avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato». Rispetto a tale chiara ratio decidendi l’«errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» si sarebbe potuto ravvisare solo indicando la presenza nel fascicolo dell’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, peraltro, specificamente riguardante il giudizio di cassazione de quo, dato il carattere speciale della procura richiesta per questo giudizio e la relativa configurazione come un elemento di ammissibilità delricorso per cassazione ai sensi dell’art.365 c.p.c., la cui irregolarità può, quindi, essere rilevata da questa S.C. anche d’ufficio, atteso che l’art. 83 c.p.c. prevede che la verifica di siffatta irregolarità sia un obbligo del giudice. È del tutto irrilevante -e certamente ininfluente per dimostrare la sussistenza di un ipotizzato errore di fatto revocatorio - la produzione con il ricorso per revocazione di un documento che risulta «nuovo», perché non depositato a tempo debito e neppure di contenuto «specifico» nel senso suindicato, a fronte dell’obbligo del difensore di depositare, insieme con il ricorso, valida procura speciale e -nel caso di enti autorizzati al patrocinio della Avvocatura dello Stato che intendano avvalersi di avvocati del libero foro –un’apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del tipo summenzionato. Deve precisarsi, altresì, che, considerato il carattere speciale della procura, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., è da escludere che ad essa si applichi la possibilità di sanatoria o successiva ratifica (vedi: Cass., SU, n. 37434/2022, in motivazione, paragrafo 9; Cass., SU, n. 13431/2014; Cass., n. 6632/2022 ; Cass., n. 9464/2012,e altre conformi). 3)Proprio per la anzidetta rilevabilità di ufficio della irregolarità della procura speciale, a maggior ragione inammissibile in questa sede si rivela la censura alla Corte di cassazione per avere deciso la controversia «dando apoditticamente per supposta la mancata adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università di detta deliberazione autorizzativa», senza consentire una replica della ricorrente alla memoria illustrativa con cui controparte aveva eccepito, per la prima volta, l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi. Infatti, da un lato,si deve ribadire che nell’ordinanza impugnata si è data per certa (e decisiva), non «la mancata adozione» di una delibera autorizzativa, bensì la sua mancata produzione in giudizio, elemento non contestato dalla attuale ricorrente. Dall’altro lato, alla suddetta eccezione di parte non può certamente attribuirsi carattere decisivo, visto che l’irregolarità della procura speciale è rilevabile anche d’ufficio da parte della Corte di cassazione (ex multis, Cass., n. 823/2006). Inoltre, come si è detto, l’irregolarità della procura speciale non è suscettibile di sanatoria o successiva ratifica (diversamente dalle ordinarie procure alle liti per i giudizi di merito). In ogni caso, tutte le suddette questioni, ivi compresa quella relativa alla mancata concessione di un termine per replicare alla suindicata eccezione di parte, sono questioni di diritto che riguardano l’attività valutativa del giudice e che, quindi, non hanno nulla a che fare con la denuncia di un «errore di fatto» rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che è un errore di percezione avente rilevanza decisiva (di recente: Cass., SU, n. 165/2023). Del pari inconferenti, rispetto alla prospettazione dell’«errore di fatto», sono le questioni – sempre in diritto − trattate da parte ricorrente nell a memoria illustrativa, con richiami a precedenti della giurisprudenza di legittimità non riferibili alla situazione decisa dall’ordinanza impugnata per revocazione, rappresentata dal difetto di jus postulandirilevabile d’ufficio, e non, invece, dal difetto di legittimazione passiva. 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c. nei confronti deicontroricorrenti. Nessuna statuizione in ordine alle spese deve essere emessa con riferimento alla posizione dell’INPS, stante la sua condotta processuale. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in € 4000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -nulla sulle spese in ordine all’INPS; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’u