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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2021

Cassazione n. 26879/2022

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A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PESCARA avverso la sentenza del 19/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e rigetto nel resto; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 19 febbraio 2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina impropria tentata e non già consumata, riducendo conseguentemente la pena (sospesa) inflittagli dal G.u.p. del Tribunale di Pescara, ad esito del giudizio abbreviato.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione in relazione al diniego sia della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sia del beneficio della non menzione della condanna.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa.

4. Il ricorso è parzialmente fondato.

Del tutto omessa, infatti, è la motivazione in ordine al beneficio ex art.175 cod. pen., richiesto in appello "al fine di assicurare una migliore risocializzazione del reo, evitandogli i pregiudizi sociali e lavorativa che una 'fedina penale sporca' può comportare".

Per contro, è infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., correttamente esclusa dal primo giudice, non essendo emersa la tipologia - e quindi il valore - della bicicletta sottratta, in assenza di dati agli atti sul punto.

Va ricordato sul punto il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità va riconosciuta per il delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (in questo senso, anche di recente, v.

Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173).

La bicicletta è un bene che di per sé non ha un valore minimo, cosicché sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare elementi indicativi di un valore particolarmente modesto.

Con la richiesta di giudizio abbreviato "secco" l'imputato ha accettato di essere giudicato allo stato degli atti, non potendosi dolere dell'assenza di un dato inerente al preciso valore della bicicletta.

Pertanto, a fronte della motivazione apparente della sentenza di appello (non vi sono "elementi per concedere l'attenuante"), risulta pertinente il principio secondo il quale il mancato esame di un motivo, da parte del giudice dell'impugnazione, non comporta l'annullamento del provvedimento quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto la omessa motivazione sul punto non arreca pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).

5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà adeguatamente motivare in ordine al riconoscimento o al diniego del beneficio della non menzione della condanna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Rigetta n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PESCARA avverso la sentenza del 19/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e rigetto nel resto; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19 febbraio 2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina impropria tentata e non già consumata, riducendo conseguentemente la pena (sospesa) inflittagli dal G.u.p. del Tribunale di Pescara, ad esito del giudizio abbreviato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione in relazione al diniego sia della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sia del beneficio della non menzione della condanna. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa. 4. Il ricorso è parzialmente fondato. Del tutto omessa, infatti, è la motivazione in ordine al beneficio ex art.175 cod. pen., richiesto in appello "al fine di assicurare una migliore risocializzazione del reo, evitandogli i pregiudizi sociali e lavorativa che una 'fedina penale sporca' può comportare". Per contro, è infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., correttamente esclusa dal primo giudice, non essendo emersa la tipologia - e quindi il valore - della bicicletta sottratta, in assenza di dati agli atti sul punto. Va ricordato sul punto il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità va riconosciuta per il delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (in questo senso, anche di recente, v. Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). La bicicletta è un bene che di per sé non ha un valore minimo, cosicché sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare elementi indicativi di un valore particolarmente modesto. Con la richiesta di giudizio abbreviato "secco" l'imputato ha accettato di essere giudicato allo stato degli atti, non potendosi dolere dell'assenza di un dato inerente al preciso valore della bicicletta. Pertanto, a fronte della motivazione apparente della sentenza di appello (non vi sono "elementi per concedere l'attenuante"), risulta pertinente il principio secondo il quale il mancato esame di un motivo, da parte del giudice dell'impugnazione, non comporta l'annullamento del provvedimento quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto la omessa motivazione sul punto non arreca pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157). 5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà adeguatamente motivare in ordine al riconoscimento o al diniego del beneficio della non menzione della condanna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta n
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