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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 44902/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 07/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché si trattava del primo giorno di notificazione del provvedimento e dunque l'obbligo decorreva dal giorno seguente e perché, inoltre, nel comune sentire, esso deve parificarsi a una festività (vigilia di ferragosto); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c.

P. il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile perchè generico, versato in fatto e manifestamente infondato.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

La circostanza che il provvedimento applicativo, notificato alle ore 9:00 del 14/8/2017, fosse immediatamente applicabile è avversata in modo generico, mentre la presunta festività del giorno, che lo stesso ricorso qualifica come pre-festivo, si palesa manifestamente infondata.

Il motivo sull'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato la reiterazione dei comportamenti non illogicamente giudicata indicativa della non occasionalità della condotta (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 07/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché si trattava del primo giorno di notificazione del provvedimento e dunque l'obbligo decorreva dal giorno seguente e perché, inoltre, nel comune sentire, esso deve parificarsi a una festività (vigilia di ferragosto); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c. P. il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perchè generico, versato in fatto e manifestamente infondato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La circostanza che il provvedimento applicativo, notificato alle ore 9:00 del 14/8/2017, fosse immediatamente applicabile è avversata in modo generico, mentre la presunta festività del giorno, che lo stesso ricorso qualifica come pre-festivo, si palesa manifestamente infondata. Il motivo sull'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato la reiterazione dei comportamenti non illogicamente giudicata indicativa della non occasionalità della condotta (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle am
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