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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10974/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21181-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio Oggetto R.G.N. 21181/2018 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/01/2018 R.G.N. 765/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto dell’attuale intimato alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 1°.1.2014, per essere stata integrata, alla mezzanotte del 31.12.2013, quota 87 di cui alla norma transitoria dell'art. 15 del regolamento delle attività istituzionali della [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dalla Fondazione, secondo la quale la prestazione sarebbe dovuta decorrere dal 19 luglio 2014, al compimento del 67° anno di età (per essere nato, l’assicurato, il 19 luglio 1947), età anagrafica che, sommata ai 21 anni di anzianità contributiva maturata al 1° gennaio 2014, avrebbe consentito di raggiungere quota 88;

2. avverso tale decisione ricorre la Fondazione ENASARCO, con ricorso affidato a due motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA];3. le parti hanno depositato memorie;

4. l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA]

5. con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e, con il secondo, violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in riferimento agli artt. 14 e 15 del regolamento della Fondazione;

6. il primo motivo è da accogliere, assorbito il secondo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur dipanandosi esclusivamente per relationem a precedenti di legittimità, non esprime alcuna ratio decidendi che dia conto dell’affermazione, in fatto, sicchè l’argomentare rimane sul piano della motivazione meramente apparente;

7. in altri termini, il percorso argomentativo non consente in alcun modo di cogliere il fondamento della decisione adottata e presenta quelle lacune e quelle insanabili contraddittorietà che, sole, rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile in questa sede per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (v., per tutte, Cass.,Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054 e numerosissime successive conformi);

8. la sentenza va, pertanto, cassata per nuovo esame del gravame, con rinvio alla stessa Corte di merito, senza vincolo di diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21181-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio Oggetto R.G.N. 21181/2018 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/01/2018 R.G.N. 765/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto dell’attuale intimato alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 1°.1.2014, per essere stata integrata, alla mezzanotte del 31.12.2013, quota 87 di cui alla norma transitoria dell'art. 15 del regolamento delle attività istituzionali della [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dalla Fondazione, secondo la quale la prestazione sarebbe dovuta decorrere dal 19 luglio 2014, al compimento del 67° anno di età (per essere nato, l’assicurato, il 19 luglio 1947), età anagrafica che, sommata ai 21 anni di anzianità contributiva maturata al 1° gennaio 2014, avrebbe consentito di raggiungere quota 88; 2. avverso tale decisione ricorre la Fondazione ENASARCO, con ricorso affidato a due motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA];3. le parti hanno depositato memorie; 4. l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] 5. con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e, con il secondo, violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in riferimento agli artt. 14 e 15 del regolamento della Fondazione; 6. il primo motivo è da accogliere, assorbito il secondo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur dipanandosi esclusivamente per relationem a precedenti di legittimità, non esprime alcuna ratio decidendi che dia conto dell’affermazione, in fatto, sicchè l’argomentare rimane sul piano della motivazione meramente apparente; 7. in altri termini, il percorso argomentativo non consente in alcun modo di cogliere il fondamento della decisione adottata e presenta quelle lacune e quelle insanabili contraddittorietà che, sole, rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile in questa sede per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (v., per tutte, Cass.,Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054 e numerosissime successive conformi); 8. la sentenza va, pertanto, cassata per nuovo esame del gravame, con rinvio alla stessa Corte di merito, senza vincolo di diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del giudiz
Sentenza Cassazione n. 10974/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris