CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34032/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8450/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 859/2018 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata ilgiorno 12 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8450/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, sono succeduti mortis causa la stessa [OSCURATO:PERSONA], coniuge superstite, e i figli Francesco e [OSCURATO:PERSONA]), nella qualità di comproprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico ubicato nel Comune di Cassino , esercitarono innanzi al Tribunale diCassino azione di riscatto avente ad oggetto l’atto di compravendita (rogato il giorno 24aprile 2002 per notar [OSCURATO:PERSONA]) relativo al fond o , confinant e con quello attoreo, sit o nel medesimo Comune, alienato da [OSCURATO:PERSONA] (nudo proprietario) e [OSCURATO:PERSONA] (usufruttuaria)a [OSCURATO:PERSONA]. Nella controversia spiegò intervento volontario [OSCURATO:PERSONA] la quale, sull’assunto di essere affittuaria e coltivatrice diretta del fondo oggetto di vendita, ne domandò anch’ella il riscatto. All’esito del giudizio di primo grado –svolto nell’attiva resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] –l’adito Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (siccome ritenuta detentrice del fondo a titolo di comodato) ed accolse invece la domanda degli originari attori. 2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato i contrapposti appelli dispiegat i da [OSCURATO:PERSONA] (in via principale) e da [OSCURATO:PERSONA] (in via incidentale). 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate. 4. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8450/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, non occorre procedere averificare la regolare notificazione del libello introduttivo a tuttele parti litisconsorti in grado di appello e non costituite nel presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilitàdel ricorso per le ragioni in appresso esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718). 2.Il primo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 142, 149, 160 cod. proc. civ. e art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte di appello ha errato nel ritenere valida la r.g. n. 8450/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificazione dell’atto di citazione introduttiva del primo grado di giudizio alla “figlia convivente” presso l’Ufficio postale di Sant’[OSCURATO:PERSONA], ove il plico contenente l’atto era stato depositato». Il motivo –pur con esposizione di non agevole intellegibilità, dacché connotata da affastellamento di concetti disomogenei – reca, a ben vedere, due differenti censure: (i) in primis, si contesta alla Corte territoriale di aver «intraveduto» il «rapporto di convivenza»tra [OSCURATO:PERSONA] (persona alla quale venne consegnato il plico presso l’Ufficio postale) e [OSCURATO:PERSONA], «trascurando di cogliere che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] già all’epoca (2002) risiedeva in Berna (Svizzera)»; (ii)per altro profilo, si sostiene che il procedimento di notificazione della citazione «non può ritenersi perfezionato, giacché [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata (non quale incaricato al ritiro dell’atto con apposita delega scritta) ma quale “figlia convivente”», qualità irrilevante qualora la consegna non avvenga (come nel caso) nei luoghi ex art. 139 cod. proc. civ.»e si prospetta discende re da tale nullità (non sanata) della notifica della citazione (contenente la dichiarazione di riscatto) la decadenza dei retraenti dall’azione esperita. 2.1. Sotto ambedue gli aspetti il motivo è inammissibile. 2.1.1. La prima contestazione - dal carattere del tutto assertorio, in quanto tale già ex se inammissibile - si rivela inconferente rispetto alla compiuta argomentazione svolta sul punto dalla gravata sentenza: in questa, infatti, premesso che la consegna del plico a persona di famiglia importa presunzione di residenza effettiva in detto luogo, siè ritenuta non sufficiente, ai fini della dimostrazione di una diversa residenza, la produzione di documentazione anagrafica. Argomentazione per nulla criticata dalla doglianza in esame. r.g. n. 8450/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.2. La seconda censura è inammissibile per inosservanza del requisito della specifica indicazione dei documenti su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.). Nell’atto di adizione di questa Corte manca, invero, la riproduzione (necessaria, peraltro, in forma integrale: Cass. 22/02/2022, n. 5700; Cass. 30/11/2018, n. 31308; Cass. 28/02/2017, n. 5185; Cass.29/08/2005, n. 17424) della contestata relazione di notifica; né di essa si opera altresì la c.d. localizzazione, ovvero non è offerta alcuna indicazione circa la collocazione di siffatta relazione di notifica nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). 2.1.3. Soltanto per completezza argomentativa, si osserva che la denunciata nullità della notifica non appaia nemmeno in astratto (ovvero prescindendo dall’esame della relazione di notifica, impedito dall’evidenziato vizio di inammissibilità) configurabile. Invero, la specificazione nell’avviso di ricevimento della locuzione «figlia convivente»documenta l’avvenuto riscontro della identità del soggetto cui in concreto è stato consegnato il plico ed assume una valenza aggiuntiva rispetto alla qualità di delegato del destinatario, evincibile dalla stampigliatura presente sul modulo dell’avviso di ricevimento (stampigliatura della quale la ricorrente non ha dedotto la avvenuta cancellazione nel caso di specie): ed è fermo orientamento del giudice della nomofilachia (cui va qui data convinta continuità) che ai fini della validità della notifica effettuata a mezzo posta, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio a causa dell’assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale(così, ex multis, Cass. 05/12/2017, n. 29019; Cass.29/11/2017, n. 28627; Cass. 12/07/2005, n. 14606). r.g. n. 8450/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il secondo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in combinato disposto con gli artt. 2697 cod. civ., 115 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno provato di essere comproprietari di terreni confinanti con il fondo riscattato». 3.1. Il motivo è inammissibile, per plurime, concorrenti, ragioni. 3.1.1. In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi della gravata decisione. In ordine ai motivi di appello incidentale diversi da quello relativo alla notificazione della citazione introduttiva, la Corte d’appello ha giustificato il rigetto sul rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse c ritica to specificamente gli argomenti posti a base della sentenza del Tribunale: in buona sostanza, ha considerato generico sul punto l’appello. Orbene, la contestazione in questa sede sviluppata non concerne questo profilo di genericità dell’appello: tanto avrebbe richiesto, infatti, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la chiara e completa illustrazione (invece mancata) delle ragioni della decisione di primo grado, onde verificare se le censureaddotte con l’appello (trascritte in ricorso) fossero assistite dal necessario grado di specificità. Ne segue che la doglianza in discorso non assolve l’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di esprimere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione gravata, da formulare in termini tali da soddisfare i caratteri di specificità, completezza e riferibilità a quanto pronunciato propri della natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione e da costituire una censura precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi dell’impugnata sentenza (tra le tante, cfr. Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905). r.g. n. 8450/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1.2. In secondo luogo, perché degli atti processuali (sentenza di prime cure) e dei documenti prodotti in causa (planimetria e nota di trascrizione) richiamati a suffragio del motivo omette anche qui la c.d. localizzazione (cfr. sopra, sub § 2.1.2.), in violazione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.. 3.1.3. Da ultimo, per quanto concerne la dedotta inammissibilità della produzione in appello di altre (non meglio specificate) «note di trascrizione»(documenti, peraltro, nemmeno valutati nella sentenza qui impugnata, arrestatasi al rilievo di genericità del gravame), parte ricorrente omette di specificare se, in quali termini e con quali modi l’eccezione di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. sia stata sollevata nel giudizio di appello (Cass. 30/08/2018, n. 21381): e tanto rende la doglianza non ammissibile in sede di legittimità. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 5. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza. 6. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in r.g. n. 8450/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a t