CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30362/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03S8755) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOplato-aluisa_a-11-e- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-)iS • 2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la SeilienZe) indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, ricondurre la fattispecie in contestazione all'ipotesi di reato di cuiai:'aL i 73 co. 5 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. nen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione dea volontà dell'imputato , ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e cielia misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di conte- nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'er- ronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. 3. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato --e va qui riba- dito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti imirriotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6. ord.ri 2721 de 8/1/2C1.3, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione deil'arL 442 comma 2 bis cod. proc. peni la possibilità di ricorrere per cassazione dedecondo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamentci è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa iienmediatez?;7: semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiEmi, quale neceosu no passaggio :agio° dei motivo dei ricorso, aspetti in fatto e probatori che non riituitino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 (121'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, dei pah, è stato affermato che in tema di applicazione della pena N. 918420-'3 R.G. su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, a sere,,i deli'art. 448, co, 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti nal testo dei provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); Pertanto/ ogni argomentazione pur in dir:tto che non cledJca !a paies - eceiv tncta della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e Cid (1 eSt i condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risuiti con :a evidenziata necessaria peculiare immediatezza dai capo di imputa comunque del tutto preclusa. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di nipaus. ce (detenzione al fine di spaccio dei 391,053 grammi di eroina confezionata • - ovuli e 206,613 grammi di cocaina confezionata in 20 ovuli e 10,818 grammi il marijuana confezionata in un singolo ovulo), corrispondono ale fatti.sp.ecie state in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratifi- cato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di cupe nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 de: 13.5.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dei proce- dimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniarie neila misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna I ricorrente al pagarne spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa deile ammende.