CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, conrequisitoria scritta in data 30 aprile 2026, ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori, ha proposto ricorso percassazione avverso il provvedimento in data 12 marzo 2026 con il quale ilPresidente del Tribunale del riesame di Roma ha disposto la non iscrizionedell’istanza di riesame presentata nel suo interesse, sul rilievo che non erapossibile procedervi in ragione della mancata specificazione del provvedimentooggetto di impugnazione.Ha eccepito l’abnormità del provvedimento impugnato e ha dedotto: che indata 11 marzo 2026, per suo conto era stata proposta istanza di riesame ai sensidegli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., lamentando la lesione al diritto di far valerein giudizio le proprie pretese e difese, derivante da una attività asseritamenteablativa incidente sui fascicoli relativi ai procedimenti civili iscritti presso ilTribunale di Roma, R.G. n. 81755/2016 e R.G. n. 28359/2020, senza che fossestato notificato, comunicato o, comunque, reso conoscibile alcun provvedimentodell’autorità giudiziaria penale; che, in effetti, all’udienza del 10 marzo 2026,fissata con decreto del 12 dicembre 2025 dal giudice civile, non era stato possibileprocedere alla trattazione delle cause predette, in ragione dell’assenza dei fascicolidal ruolo e della loro indisponibilità presso la cancelleria, in difetto di qualsivogliaprovvedimento di sospensione, rinvio o revoca dell’udienza; che, secondo quantoriferito dal personale addetto alla Cancelleria del Tribunale civile, la situazionedescritta sarebbe stata determinata dall’intervento dell’autorità giudiziaria penale,che avrebbe proceduto alla materiale sottrazione dei fascicoli – cartacei etelematici – con contestuale cancellazione delle relative iscrizioni dai registri e dalsistema informatico, senza che risultasse alcun titolo giustificativo conoscibile néalle parti né al giudice civile procedente.A fondamento della prospettata abnormità ha articolato tre motivi, con iquali ha denunciato:- la violazione degli artt. 324 cod. proc. pen. e 24, 101 e 111 Cost., perchéil giudice del riesame avrebbe indebitamente esercitato un potere non previstodall’ordinamento, introducendo una sorta di “filtro” all’iscrizionedell’impugnazione, il cui diritto sarebbe, invece, sorto in conseguenza del solo fattomateriale dello spossessamento dei fascicoli, senza che alcun rilievo potesseessere assegnato alla previa conoscenza del formale titolo ablativo, posto che,oltretutto, nel caso di specie, lo stesso non era stato neppure comunicato agliinteressati; diversamente opinando, si consentirebbe all’autorità giudiziaria disottrarre a qualsiasi controllo giurisdizionale atti lesivi del diritto di difesa,mediante la semplice omissione della loro comunicazione;- la violazione degli artt. 253 e 258 cod. proc. pen. e 99 disp. att. cod. proc.pen., nonché del principio del giudice naturale e della continuità della funzionegiurisdizionale civile, posto che l’attività posta in essere dall’autorità giudiziariapenale – consistita nella sottrazione integrale dei fascicoli civili e nellacancellazione dei relativi dati dai registri telematici – sarebbe priva di base legalee lesiva della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, sicché il Tribunale delriesame, con il negare l’iscrizione dell’impugnazione, avrebbe omesso diconsiderare la rilevanza di tali violazioni, contribuendo a rendere insindacabileun’attività priva di fondamento normativo e idonea a paralizzare il giudizio civile;- la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., perché il provvedimentoimpugnato si sarebbe limitato ad affermare, in via apodittica, la mancataspecificazione del provvedimento impugnato, senza confrontarsi con il contenutodell’istanza difensiva e, in particolare, con la dedotta impossibilità oggettiva diindicare gli estremi dell’atto, in quanto non notificato, comunicato o resoconoscibile, di modo che sarebbe stato eluso il principio secondo cui iprovvedimenti dell’autorità devono essere corredati da un impianto argomentativoidoneo a soddisfare il cd. “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 125 cod. proc.pen.2. In data 11 maggio 2026 è stata depositata memoria con la quale la difesadel ricorrente ha insistito nelle censure proposte, ribadendo la dedotta naturalesiva della situazione denunciata e la conseguente necessità di assicurare ilsindacato giurisdizionale mediante l’iscrizione del procedimento di riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Va rilevato che il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale diRoma, Sezione per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelaripersonali e reali, ha disposto la non iscrizione della richiesta di riesame presentataai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché nonera stato indicato il provvedimento impugnato e - si aggiunge, perché tanto risultadagli atti -, neppure l’autorità che l’avrebbe emesso o il numero del procedimentopenale in seno al quale sarebbe stato adottato, non costituisce un provvedimentodecisorio e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, neppure perabnormità.2. Al riguardo, le Sezioni Unite, con sentenza n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi(Rv. 240398 – 01), hanno chiarito che hanno contenuto "decisorio" solo queiprovvedimenti del giudice che decidono, con possibilità di passaggio in giudicato,sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, incidendo così definitivamente sul meritodella regiudicanda, escludendolo per quei provvedimenti meramente ordinatori oprocessuali che decidono soltanto sul diritto potestativo di ottenere una pronunciagiurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati ritiprocessuali e che, di conseguenza, non incidono sul merito.Le stesse Sezioni Unite, peraltro, con sentenza n. 3 del 03/02/1995, Gallo(Rv. 200116 - 01), avevano già precisato - proprio in materia cautelare - che, anorma dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., è soggetta a ricorso per cassazionela decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l'impugnazioneseparata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisioneconclusiva del procedimento di riesame.A sostegno è stato richiamato l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. che, inossequio alla disposizione di cui all’art. 111, settimo comma, della Costituzione,prevede che «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sonoaltrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertàpersonale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo aun conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»; norma lacui ratio è stata individuata nell’esclusione dell’impugnabilità di quei provvedimentiche, ancorché adottati dall’autorità giudiziaria abbiano natura meramenteamministrativa o processuale o interlocutoria, comunque non decisionale.3. Alla luce di queste autorevoli indicazioni direttive, non v’è dubbio che ilprovvedimento impugnato non ha contenuto decisorio, nel senso sopra illustrato,in quanto non incide in via definitiva sul diritto sostanziale del ricorrente adottenere il controllo su un provvedimento emesso dal pubblico ministeroastrattamente idoneo a comprimere i suoi diritti, ma interviene esclusivamentesull'esercizio di una facoltà processuale, che ben può essere nuovamenteesercitata nel rispetto dei requisiti di forma previsti per ogni impugnazione dall’art.581, comma 1, cod. proc. pen.Dunque, la mancanza di contenuto decisorio del provvedimento impugnato nepreclude in generale la ricorribilità per cassazione e, perciò, anche l’impugnabilitàper abnormità.4. Per ragioni di completezza, va, comunque, evidenziato che, stando al dirittovivente, il provvedimento in disamina non può, comunque, considerarsi abnorme:al di là del fatto di essere stato assunto dal giudice nell’esercizio di un poterenessuna situazione di stallo del procedimento di riesame.[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009 (Rv. 243590– 01), hanno, infatti, affermato che l'area dell'abnormità, ricorribile percassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, va ricondotta adun fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzionegiurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quellitassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto comeesercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge, mentre leSezioni Unite Ksouri, con la sentenza n. 20569 del 18/01/2018 (Rv. 272715 – 01),hanno distinto l'ambito concettuale dell’abnormità sia dalle anomalie dell'attoirrilevanti perché innocue, sia dalle situazioni di contrasto del pronunciamentogiudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dallaprevisione della nullità.Al riguardo, è stato chiarito che non è riconducibile all'abnormità, né«quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse daquelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da unasuccessiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processoo dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averloprivato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione», néquell’incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processualeche «vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referentenormativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionatain termini di nullità»: ciò, salvo che «l'atto non sia totalmente avulso dal sistemaprocessuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento» (Sez. U, n.20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000,Boniotti, in motivazione).5. Per tutte le ragioni esposte, s’impone la dichiarazione di inammissibilità delricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]