CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 48879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rappresentato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2021 (dep. il 15 ottobre 2021) la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di L'Aquila che, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, segnatamente, dell'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, rappresentando che sarebbero stati esclusi senza argomentare i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, in ordine alle quali era pure stato proposto il gravame. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile; è, invece, fondato - nei termini di seguito esposti - il secondo motivo. 3.1. Quanto alla sussistenza del fatto in imputazione, il ricorso - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata - ha negato irritualmente in questa sede di legittimità che ricorra la prova dell'alterazione dolosa del documento (oggetto materiale del reato) e del fatto che ne sia autore l'imputato, e ciò per il tramite di ipotetiche allegazioni in fatto (relative, oltre all'atteggiamento tenuto dall'imputato con gli operanti, all'usura del documento e al fatto che il Deda potrebbe non essersi accorto che il chip su di esso apposto si fosse staccato), che, peraltro, non si confrontano in toto con la motivazione che ha tratto la sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo non dalla sola asportazione del chip ma anche dalle ulteriori alterazioni del documento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3.2. In secondo luogo, con l'atto in appello ci si era doluti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, adducendo taluni elementi a sostegno (tra cui il comportamento collaborativo del Deda e la sua incensuratezza). La sentenza impugnata nulla ha argomentato sul punto, essendosi limitata ad affermare la congruità della pena irrogata alla luce dell'«entità del fatto» e della «personalità» dell'imputato, così disattendendo in parte qua il gravame con una motivazione apodittica che non ha effettivamente dato conto delle ragioni poste a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale riservato allo stesso Giudice di secondo grado (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata - con rinvio alla Corte di appello di Perugia - limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche; e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Inammissibile nel