CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05649/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245), e nel caso in esame, in cui è in valutazione il periodo dal 1 luglio 2022 al 1 luglio 2024, e che in tale periodo il ricorrente è stato sanzionato disciplinarmente il 12 ottobre 2022 ed il 8 novembre 2022, è stato coinvolto il 3 gennaio 2024 in un procedimento per il rinvenimento presso la comunità terapeutica di sostanza stupefacente, ed è stato trovato ad usare stupefacenti presso la comunità terapeutica il 26 aprile 2024 non è manifestamente illogico il giudizio della ordinanza impugnata secondo cui le violazioni manifestino nel complesso l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il