CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 08050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17994-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. D . A . COSTRUZIONI S . R . L . , in persona del l.r.p.t., domiciliata in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], 263, presso lo studio dell’avvocatoAURELIO MARINO che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.T.O., in persona del Direttore Generale in carica, domiciliata in NAPOLI, alla VIA G. QUAGLIARIELLO, 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1526/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.02.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 17994 sez. S2 -ud. 22-02-2023 -2- 1. Con atto di citazione del 22.10.2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti: MI.D.A.) conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] C.T.O. (d’ora in avanti: A.O.) per accertare e dichiarare che tra l’attrice e l’A.O. è intercorso un contratto di appalto ai sensi dell’art. 122, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 1655 ss cod. civ. (procedura negoziata), relativo all’esecuzione di opere edili (tinteggiatura, bonifica di servizi igienici, di impianti idraulici ed elettrici, etc.); per l’effetto, condannare l’A.O. al pagamento della fattura n. 6 rimasta insoluta per l’importo di €311.124,40 (IVA inclusa); in via subordinata, accertare e dichiarare l’esistenza di un arricchimento dell’A.O. e per l’effetto condannarla al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ., quantificato sempre nella misura di €311.124,40. 1.2. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, e condannava l’A.O. al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’A.O. innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che accoglieva il gravame in integrale riforma della sentenza impugnata. A sostegno della decisione osservava la Corte che: -erroneamente il Tribunale ha accolto l’azione contrattuale proposta in via principale dalla MI.D.A.: infatti, dalle rispettive deduzioni delle parti e dai documenti prodotti risulta che il procedimento amministrativo iniziato dal responsabile dell’A.O. non culminò mai nella stipulazione di un contratto di appalto, mai redatto e sottoscritto dalle parti; - n on diverso è l’esito della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. articolata dalla MI.D.A. in via subordinata e riproposta exart. 346 cod. proc. civ., in quanto difetta la prova del riconoscimento dell’esecuzione dei lavori e del conseguente arricchimento dell’A.O. Esclusa, infatti, la Ric. 2018 n. 17994 sez. S2 -ud. 22-02-2023 -3- validità del rapporto contrattuale, anche gli atti che ad esso si riferiscono risultano privi di qualsiasi efficacia probatoria: si fa riferimento, in particolare, al fatto cheil giornale di contabilità e di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori sottoscritto, otre ché dal legale rappresentante della MI.D.A., anche dal sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori dipendente dell’A.O., poiché la legittimità della sua partecipazione potrebbe predicarsi solo se fondata su un valido titolo contrattuale. A ciò si aggiungano ulteriori documenti prodotti dall’A.O. – ammissibili in appello in quanto riconducibili all’eccezione di cui all’art. 345 cod. proc. civ. perché ancora non venuti ad esistenza nel corso del giudizio di primo grado – in cui si disponeva un’indagine interna per stabilire se effettivamente i lavori fossero stati eseguiti, e in cui si rinviene una richiesta del P.M. presso il Tribunale di Napoli di rinvio a giudizio nei confronti del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori dell’A.O., nonché del legale rappresentante di MI.D.A., per i reati di cui agli artt. 56 e 640, commi 1 e 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ.: punto nodale della contestazione della ricorrente è la decisione assunta dalla Corte distrettuale sulla domanda di ingiustificato arricchimento introdotta in primo grado dalla MI.D.A. ma non giudicata dal Tribunale e non riproposta in appello, così eccedendo i limiti delle questioni ad essa devolute. 1.1. In relazione alla censura proposta dal ricorrente il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria. Richiede, pertanto, l’acquisizione del fascicolo dalla Corte d’Appello di Napoli. P.Q.M. Ric. 2018 n. 17994 sez. S2 -ud. 22-02-2023 -4- La Corte chiede l’acquisizione del fascicolo dalla Corte d’Appello di Napoli e rinvia la causa a nuovo ruolo.