CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 15 ottobre 2019 - di cui è stata disposta l'esecuzione - con cui l'imputato, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. Nell'atto di appello il Ciuraru aveva formulato tre specifiche richieste - e cioè quelle di: disapplicare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.; inquadrare la condotta nei limiti dell'ipotesi tentata; ridurre l'entità della pena - che la Corte di appello ha ritenuto del tutto generiche e prive di specifico confronto con le argomentazioni espresse da parte del primo giudice, conseguentemente pronunciandone la relativa inammissibilità. 2. Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 581, lett. c), cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe assunto la sua decisione all'esito di una lettura solo superficiale dei motivi di impugnazione, tacciati di genericità sulla base di un esame del tutto avulso dalle risultanze processuali, avendo il ricorrente indicato le ragioni, sia in fatto che in diritto, che ne giustificherebbero il relativo accoglimento. In primo luogo, sarebbe erroneo il motivo con cui la Corte territoriale ha qualificato come generico e apodittico l'assunto con cui il Ciuraru aveva chiesto di escludersi l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. - per essere incerto che l'area privata dove era stato commesso il furto fosse priva di recinzioni - osservando, in termini antitetici, che nel caso di specie non era stata contestata l'effrazione degli accessi. A dire del ricorrente, infatti, tale motivazione sarebbe contraddittoria e carente, posto che nell'atto di appello non era stato fatto in alcun modo riferimento ad un'ipotetica condotta di effrazione, peraltro non prevista dallo stesso capo di imputazione (riguardante la sola asportazione di carburante da un autocarro parcheggiato sulla pubblica via), bensì solo alla possibilità di escludere l'indicata aggravante, trattandosi di bene sottratto in un'area privata delimitata da recinzioni. Parimenti erronea sarebbe la motivazione con cui la Corte di merito, limitandosi a ribadire quanto già affermato da parte del primo giudice, ha ritenuto la genericità della doglianza con cui il Ciuraru aveva chiesto di riqualificare ai sensi dell'art. 56 cod. pen. la condotta ascrittagli, non avendo potuto acquisire la piena disponibilità della res per essere stato fermato prima che la sua azione furtiva giungesse a conclusione. Rileva, infine, il ricorrente l'inidoneità della motivazione con cui l'ordinanza gravata ha ritenuto generica la sua richiesta di fissare la pena base nel minimo edittale, in quanto ritenuta formulata in assenza di alcuno specifico dato valutativo, laddove, invece, tale carenza motivazionale sarebbe ravvisabile nelle decisioni assunte sul punto da parte di entrambi i giudici di merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento la doglianza dedotta dal Ciuraru. 2. Ed infatti, la decisione con cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputato non fa buon governo dei principi di diritto elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, afferenti al requisito della specificità dei motivi di appello. Assume rilievo, in proposito, la decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (così, espressamente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, delineato una netta distinzione tra la "genericità intrinseca", attinente a motivi di gravame fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, e la "genericità estrinseca", riguardante la mancanza di correlazione tra le doglianze formulate e le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata. Le Sezioni Unite hanno, quindi, indicato la linea interpretativa da adottarsi nella valutazione dell'ammissibilità dell'appello, sotto il profilo della specificità dei motivi, rilevando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la necessità della specificità ("estrinseca") dei motivi di appello, nonché la ratio stessa delle preclusioni previste dalle suddette disposizioni, trova fondamento nella considerazione che i motivi non possono essere diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma devono, al contrario, essere volti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione gravata. L'impugnazione, cioè, deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione gravata, da cui deve trarre il sostrato argomentativo della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. La specificità dei motivi di appello deve, pertanto, atteggiarsi quale critica alla sentenza di primo grado, capace di confutare le argomentazioni del primo decidente, prendendo posizione rispetto ad esse, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare l'area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato. Solo attraverso tale connotazione della "specificità" dei motivi di appello, peraltro, il giudice di secondo grado può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello; con la precisazione, tuttavia, che, essendo quello di appello un giudizio di merito di secondo grado, non è precluso sottoporre al vaglio del giudice di appello gli stessi argomenti in punto di ricostruzione dei fatti e di valutazione della prova già rappresentati nel giudizio di primo grado, non rilevando che su di essi il primo decidente si sia già pronunciato, sempre che, però, le censure mosse al riguardo contengano una confutazione delle argomentazioni utilizzate dal primo giudice. Giova, peraltro, sottolineare che il rispetto del requisito della specificità dei motivi non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, essendo sufficiente l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e delle ragioni essenziali per le quali viene contestato l'iter logico-giuridico esperito dal primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841-01). 3. E' stato precisato, inoltre, che il sindacato sull'amnnissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, stante il disposto della norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Tale ultima, infatti, non è menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, per cui il giudice di secondo grado non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 591 cod. proc. pen., in presenza di motivi caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca, ancorché questi ultimi appaiano manifestamente infondati. Sono, quindi, censurabili quelle pronunce che, considerati i motivi di gravame come manifestamente infondati, affermano, surrettiziamente, l'assenza del requisito della specificità, dichiarando, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, seppur in difetto di quest'ultima. Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, l'instaurazione di un confronto dialettico con l'apparato argomentativo a fondamento della sentenza impugnata, ma prescinde dall'intrinseco spessore delle doglianze proposte: connotato che si colloca sul terreno della fondatezza, e quindi della valutazione del merito dell'impugnazione, e non già su quello della specificità e dell'amnnissibilità di quest'ultima.4. Da tale ultimo vizio appare, in particolare, essere affetta l'ordinanza impugnata. Dall'esame di essa, infatti, affiora la sufficiente specificità dei motivi di gravame, in particolare per ciò che attiene alla prima e fondamentale doglianza con cui il Ciuraru ha richiesto al giudice di seconde cure di vagliare la possibilità di ritenere l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., nella ritenuta possibilità di qualificare il fatto come non commesso su cosa esposta alla pubblica fede, in quanto collocata in area privata delimitata da recinzioni. Con riguardo all'indicata censura la Corte territoriale si è espressa qualificando il motivo come generico ed apodittico, «non essendo contestata l'effrazione degli accessi». Rispetto a tale motivazione appare corretta l'osservazione resa dal Ciuraru in ricorso, per cui la Corte di merito si è così espressa in modo contraddittorio e carente, riferendosi ad una condotta di effrazione non solo non prevista nel capo di imputazione, ma anche del tutto inconferente rispetto a quanto espressamente dedotto dal ricorrente, con riferimento al diverso aspetto della possibilità di escludere la configurazione dell'aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. Tale valutazione - ex se sufficiente a consentire l'accoglimento del proposto ricorso - è comunque idonea a dimostrare come il giudice di seconde cure si sia espresso effettuando valutazioni che, invero, sembrano costitutivamente attagliarsi ad un giudizio di infondatezza, e non già di genericità delle doglianze dedotte con l'atto di appello. Trattasi, all'evidenza, di argomenti che appaiono contraddire il giudizio di inammissibilità formulato, posto che la risposta fornita dalla Corte territoriale già di per sé dimostra la sussistenza della correlazione fra le censure mosse e la motivazione impugnata, al punto che quest'ultima non può ritenersi affetta da genericità estrinseca - stante la correlazione con la motivazione dell'ordinanza impugnata - né da genericità intrinseca - essendo i motivi connotati da specificità argomentativa tale da imporre la risposta della Corte -. 5. Ne deriva l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. Così deciso in Roma i