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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18170/2026

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, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4404/2021depositata il 16/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/20261 La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale dellastessa città, che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimentopagamenti, ciascuno dell’importo di € 50.000, eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] srl,pochi giorni prima dell’apertura della procedura concorsuale a [OSCURATO:SOCIETA],quale corrispettivo di vendita di partite di calcestruzzo e di noleggioautocarri, e condannato quest’ultima al pagamento in favore delLa Corte capitolina affermava che non erano opponibili al Fallimento, inquanto privi di data certa, i contratti del 29/11/2010 e 10/12/2010 sullecui pattuizioni si fondava l’eccezione di esenzione di cui all’art. 67, comma3 lett a) l.fall., sollevata dall’appellante.Argomentava che la prova della scientia decotionis in capo alla [OSCURATO:PERSONA] poteva trarsi, in primo luogo, dalle modalità dei pagamenti effettuatisei mesi dopo l’emissione delle fatture anteriormente alla loro scadenza ea distanza di pochi giorni dal fallimento.

Rilevavano, inoltre, lapubblicazione sul registro tenuto dalla Camera di Commercio di Roma diventisei protesti, a partire dal luglio 2009, per un importo complessivo di161.739,34 che non potevano essere sconosciuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] cheoperava nello stesso contesto territoriale della fallita esercitando unacomplementare al settore di competenza della [OSCURATO:PERSONA] srl che eraquello degli interventi di manutenzione stradale.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato adue motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensiNumero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/2026del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o erronea applicazione degli artt.2704 e 2712 c.c. e 115 c.p.c., in riferimento alla prova dell’anterioritàdella formazione del documento con conseguente opponibilità al terzo e inriferimento alla prova derivante da riproduzioni meccaniche di fatti nondisconosciuti dalla parte contro cui sono stati prodotti.

In particolare, imessaggi di posta elettronica intercorsi tra le due società e le annotazionicontabili delle fatture costituivano elementi idonei da cui trarsi la provadell’anteriorità al fallimento dei contratti di fornitura del materiale per lacostruzione di strade.Sussistevano, quindi, le condizioni per il riconoscimento della esenzionedella revocatoria previste dall’art 67, comma 3 lettera a) l.fall.2 Il secondo motivo è rubricato « art. 360 c.1 n.3 c.p.c.-Inosservanza e/oerronea applicazione art. 67 c.2 Legge Fallimentare e artt. 2727-2729 e2697 c.c. in tema di prove presuntive e onere della prova -art. 360 c.1n.4 c.p.c. inosservanza e/o erronea applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. intema di disponibilità e valutazione degli elementi di prova.

Omesso esamedi un fatto secondario decisivo giustificativo dell’inferenza di un fattoignoto principale», si sostiene che la Corte, nel riconoscere la sussistenzadell’elemento soggettivo, fatto discendere dalla presenza di protesti,trascurando elementi di segno contrario, quali l’andamento regolare delcontratto di appalto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e l’Amministrazione diRoma Capitale, abbia disatteso i principi enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di valutazione della prova indiziaria della conoscenzadello stato decozione della società che ha effettuato il pagamento chedeve essere effettiva e non meramente potenziale.Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/20263 Il ricorso è inammissibile.3.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « Il primo (violazione degli artt. 2704 e 2712 c.c. e 115 c.p.c.) èinammissibile.

La corte d’appello ha confermato la sentenza impugnatarilevando l’anomalia del pagamento effettuato sei mesi dopo l’emissionedelle fatture e solo 16 giorni prima della sentenza dichiarativa difallimento, per un importo oltre tutto non corrispondente a quello dellefatture; ha ritenuto inopponibili i contratti dai quali risultava unaprevisione di pagamento successivo, per mancanza di data certa, e haritenuto provata la conoscenza dei protesti dai quali desumere l’elementosoggettivo della scientia.

La ricorrente nel complesso assume invece che,in mancanza di contestazione del contenuto di un messaggio di postaelettronica e di due fax inviati dalla ricorrente per offerte contrattuali erelative condizioni di pagamento, tali documenti dovevano costituire provadelle prestazioni fornite per gli impliciti riconoscimenti provenienti dallostesso debitore; sicché i consequenziali pagamenti si sarebbero dovutiritenere come fatti nei termini d’uso.

Ma è evidente che una simileprospettazione implica un sindacato sulla prova e un tentativo disovvertimento dei fatti così come accertati dal giudice del merito, oltretutto in doppia conforme.

Donde la corrispondente censura si concretizzain una doglianza di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingressoin cassazione.

Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt.67 l. fall., 2727, 2729, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e omesso esame di fattidecisivi) è inammissibile, giacché finalizzato ad affermare l’esistenza di undeficit valutativo degli indizi asseritamente comprovanti la non conoscenzadello stato di decozione.

Anche in tal caso la censura, sebbene formulatain iure (quella di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa dalla doppiaconforme), si risolve nella sollecitazione a una diversa valutazione delfatto e delle risultanze istruttorie».Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/20263.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazione cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa..Conclusivamente il ricorso è inammissibile.4 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.5 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 7.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/2026Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4404/2021depositata il 16/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/20261 La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale dellastessa città, che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimentopagamenti, ciascuno dell’importo di € 50.000, eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] srl,pochi giorni prima dell’apertura della procedura concorsuale a [OSCURATO:SOCIETA],quale corrispettivo di vendita di partite di calcestruzzo e di noleggioautocarri, e condannato quest’ultima al pagamento in favore delLa Corte capitolina affermava che non erano opponibili al Fallimento, inquanto privi di data certa, i contratti del 29/11/2010 e 10/12/2010 sullecui pattuizioni si fondava l’eccezione di esenzione di cui all’art. 67, comma3 lett a) l.fall., sollevata dall’appellante.Argomentava che la prova della scientia decotionis in capo alla [OSCURATO:PERSONA] poteva trarsi, in primo luogo, dalle modalità dei pagamenti effettuatisei mesi dopo l’emissione delle fatture anteriormente alla loro scadenza ea distanza di pochi giorni dal fallimento. Rilevavano, inoltre, lapubblicazione sul registro tenuto dalla Camera di Commercio di Roma diventisei protesti, a partire dal luglio 2009, per un importo complessivo di161.739,34 che non potevano essere sconosciuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] cheoperava nello stesso contesto territoriale della fallita esercitando unacomplementare al settore di competenza della [OSCURATO:PERSONA] srl che eraquello degli interventi di manutenzione stradale.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato adue motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensiNumero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/2026del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o erronea applicazione degli artt.2704 e 2712 c.c. e 115 c.p.c., in riferimento alla prova dell’anterioritàdella formazione del documento con conseguente opponibilità al terzo e inriferimento alla prova derivante da riproduzioni meccaniche di fatti nondisconosciuti dalla parte contro cui sono stati prodotti. In particolare, imessaggi di posta elettronica intercorsi tra le due società e le annotazionicontabili delle fatture costituivano elementi idonei da cui trarsi la provadell’anteriorità al fallimento dei contratti di fornitura del materiale per lacostruzione di strade.Sussistevano, quindi, le condizioni per il riconoscimento della esenzionedella revocatoria previste dall’art 67, comma 3 lettera a) l.fall.2 Il secondo motivo è rubricato « art. 360 c.1 n.3 c.p.c.-Inosservanza e/oerronea applicazione art. 67 c.2 Legge Fallimentare e artt. 2727-2729 e2697 c.c. in tema di prove presuntive e onere della prova -art. 360 c.1n.4 c.p.c. inosservanza e/o erronea applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. intema di disponibilità e valutazione degli elementi di prova. Omesso esamedi un fatto secondario decisivo giustificativo dell’inferenza di un fattoignoto principale», si sostiene che la Corte, nel riconoscere la sussistenzadell’elemento soggettivo, fatto discendere dalla presenza di protesti,trascurando elementi di segno contrario, quali l’andamento regolare delcontratto di appalto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e l’Amministrazione diRoma Capitale, abbia disatteso i principi enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di valutazione della prova indiziaria della conoscenzadello stato decozione della società che ha effettuato il pagamento chedeve essere effettiva e non meramente potenziale.Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/20263 Il ricorso è inammissibile.3.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « Il primo (violazione degli artt. 2704 e 2712 c.c. e 115 c.p.c.) èinammissibile. La corte d’appello ha confermato la sentenza impugnatarilevando l’anomalia del pagamento effettuato sei mesi dopo l’emissionedelle fatture e solo 16 giorni prima della sentenza dichiarativa difallimento, per un importo oltre tutto non corrispondente a quello dellefatture; ha ritenuto inopponibili i contratti dai quali risultava unaprevisione di pagamento successivo, per mancanza di data certa, e haritenuto provata la conoscenza dei protesti dai quali desumere l’elementosoggettivo della scientia. La ricorrente nel complesso assume invece che,in mancanza di contestazione del contenuto di un messaggio di postaelettronica e di due fax inviati dalla ricorrente per offerte contrattuali erelative condizioni di pagamento, tali documenti dovevano costituire provadelle prestazioni fornite per gli impliciti riconoscimenti provenienti dallostesso debitore; sicché i consequenziali pagamenti si sarebbero dovutiritenere come fatti nei termini d’uso. Ma è evidente che una simileprospettazione implica un sindacato sulla prova e un tentativo disovvertimento dei fatti così come accertati dal giudice del merito, oltretutto in doppia conforme. Donde la corrispondente censura si concretizzain una doglianza di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingressoin cassazione. Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt.67 l. fall., 2727, 2729, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e omesso esame di fattidecisivi) è inammissibile, giacché finalizzato ad affermare l’esistenza di undeficit valutativo degli indizi asseritamente comprovanti la non conoscenzadello stato di decozione. Anche in tal caso la censura, sebbene formulatain iure (quella di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa dalla doppiaconforme), si risolve nella sollecitazione a una diversa valutazione delfatto e delle risultanze istruttorie».Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/20263.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazione cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa..Conclusivamente il ricorso è inammissibile.4 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.5 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 7.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..Numero registro generale 23351/2021Numero sezionale 1967/2026Numero di raccolta generale 18170/2026Data pubblicazione 05/06/2026Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 aprile 2026.Il Presidente