CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25262/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca,rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; TosiIolanda [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –Numero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 685/2024,depositata il 26 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Alcuni medici specialisti – tra i quali i dottori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –convennero in giudizio, nel 2002, davanti al Tribunale di Lecce, laPresidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e dellaRicerca Scientifica e Tecnologica (oggi articolato nei due Ministeridell’Istruzione e del Merito e dell’Università e Ricerca) e il [OSCURATO:PERSONA] (ora della Salute), deducendo di avere frequentato corsidi specializzazione universitaria nel periodo compreso tra il 1980 e il1990, a tempo pieno e con frequenza obbligatoria, senza percepirealcuna remunerazione, in violazione delle direttive comunitarie nn.75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE.Chiesero pertanto che fosse accertato e dichiarato il loro diritto apercepire la remunerazione/indennità prevista dalle direttive ovvero,in subordine, il risarcimento del danno da tardiva e incompletapagamento delle relative somme, oltre rivalutazione ed interessi.Si costituirono le Amministrazioni convenute, eccependo, tral’altro, il difetto di legittimazione passiva di alcuni Ministeri, il difettodi giurisdizione del giudice ordinario, nonché la prescrizione – primaquinquennale e comunque decennale – dei diritti azionati;contestarono nel merito la fondatezza della pretesa ovvero, in viasubordinata, sostennero che l’eventuale indennizzo dovesse esserequantificato nel solo importo annuo di euro 6.713,93 ex art. 11 dellalegge n. 370 del 1999, non rivalutabile e fruttifero dei soli interessilegali dalla domanda giudiziale.2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 827 del 2006, ritenuta laNumero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026giurisdizione del giudice ordinario, rigettò le domande per intervenutaprescrizione del diritto, facendo decorrere il termine prescrizionaledalla data di conseguimento del diploma di specializzazione.Avverso tale decisione proposero appello quattordici deidiciassette attori originari, deducendo l’erroneità del calcolo dellaprescrizione e riproponendo, nel merito, le domande già avanzate inprimo grado.La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 167 del 2012,confermò il rigetto delle domande proposte dagli odiernicontroricorrenti, ritenendo prescritto il diritto sulla base di un terminedecennale decorrente dal conseguimento del titolo di specializzazione.3. Nove degli appellanti (odierni controricorrenti) proposeroricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione degliartt. 2934 e 2935 c.c. in relazione alla individuazione del dies a quodella prescrizione, nonché della normativa interna e comunitaria intema di formazione dei medici specialisti.Questa Corte, con ordinanza n. 13758 del 2018, ritenuto fondatoil primo motivo ed assorbiti gli altri, cassò la sentenza d’appello conrinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione,ribadendo il principio secondo cui il diritto al risarcimento del dannoda tardiva o incompleta trasposizione delle direttive nn. 75/362/CEE e82/76/CEE si prescrive, per gli specializzandi che avrebbero potutofruire del compenso nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e laconclusione dell’anno accademico 1990‑1991, nel termine decennaledecorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11della legge n. 370 del 1999.4. Riassunta la causa, con atto di citazione notificato il 26settembre 2018, dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Petracca,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Calsolaro e Schimera nei confronti delleAmministrazioni già convenute, i predetti chiesero, in riforma dellasentenza di primo grado, l’accoglimento delle domande di condannaNumero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026al risarcimento del danno per ritardato recepimento delle direttivecomunitarie, parametrato, per ciascun anno di corso, all’importoindicato dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999.Instaurato il contraddittorio e acquisita – su ordine istruttorio – ladocumentazione universitaria attestante, per ciascun attore,l’iscrizione ai corsi, gli anni accademici frequentati, la durata legale, lemodalità di frequenza e la data di conseguimento del diploma, laCorte d’appello di Lecce, quale giudice di rinvio, ha pronunciato lasentenza n. 685 del 2024, con la quale, per quanto ancora in questasede interessa, in riforma della decisione del Tribunale, hacondannato le Amministrazioni convenute al pagamento, a titolo dirisarcimento del danno per ritardato recepimento delle direttivecomunitarie:─ in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno, dellasomma di euro 20.142,00 (rapportata alle tre annualità dei rispettivicorsi di specializzazione);─ in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 20.142,00(considerate le tre annualità del corso);─ in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] della somma di complessivi euro53.712,00 (rapportata ad otto annualità complessive riferite alle duespecializzazioni in Chirurgia generale e in Medicina legale e delleassicurazioni).Ha riconosciuto su tali somme dovuti gli interessi legali dallerispettive date di costituzione in mora o dalla domanda.Ha compensato le spese in misura della metà tra le parti,ponendo il residuo a carico delle Amministrazioni.5. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazionela Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, ilMinistero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università edella Ricerca, affidandolo a due motivi; resistono con controricorso idottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Petracca,Numero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026nonché gli eredi dei dottori Calsolaro e Schimera.6. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statada rituale comunicazione alle parti in data 15 gennaio 2026.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso ─ rubricato «01. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] all’anno 1982; sussistenza del diritto al risarcimento deldanno a partire dall’1.1.83 e fino alla fine del corso; rilievo officiosodella questione; violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362,75/363, 82/76, 93/16, legge n. 370/99, nonché’ degli artt. 117 Cost.e 1218 c.c. e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 3)c.p.c.» ─ le Amministrazioni ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al risarcimentodel danno per l’intera durata dei corsi di specializzazione frequentatidai dottori [OSCURATO:PERSONA] (prima specializzazione in Chirurgia generale),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza limitare tale diritto al periodosuccessivo al 1° gennaio 1983, in contrasto con il principio affermatodalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalle Sezioni Unite diquesta Corte.Sostengono, in particolare, che – alla luce della sentenza dellaCorte di giustizia 3 marzo 2022, C‑590/20, e della successivasentenza delle Sezioni Unite n. 20278 del 23 giugno 2022 – il dirittoalla remunerazione (e correlativamente al risarcimento del danno peril ritardo nella trasposizione) spetta, per i corsi iniziati in anniaccademici anteriori al 1982‑1983, solo a decorrere dal 1° gennaio1983 e fino alla conclusione della formazione, sempre che si tratti dispecializzazioni comuni a tutti, o a due o più, Stati membri ai sensiNumero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.1.1. Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 20278 del 23giugno 2022, alla quale si rinvia per una ricostruzione, qui ultronea,del percorso giurisprudenziale che ha ad essa condotto, hannoaffermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento deldanno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE,riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spettaanche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anniaccademici anteriori al 1982‑1983, ma solo a partire dal 1° gennaio1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che sitratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri,oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.75/362/CEE».Nel determinare gli importi spettanti ai dottori [OSCURATO:PERSONA] (quanto allaprima specializzazione in Chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCazzato, la Corte d’appello ha adottato una regola di giudizio nonconforme a detto principio.Essa, infatti, si è limitata ad indicare, per i suddetti medici, ladurata legale dei corsi e le annualità complessivamente frequentate,nonché l’importo finale liquidato (parametrato all’importo annuoindicato dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999), senza in alcun modoesplicitare il calcolo operato e senza consentire di verificare chel’importo fosse effettivamente commisurato alla sola frazione di corsosuccessiva al 1° gennaio 1983.1.2. Che tanto non sia avvenuto è, in particolare, evidente conriferimento alla prima specializzazione in Chirurgia generale del dott.[OSCURATO:PERSONA]: la Corte territoriale, a fronte di un corso quinquennale iniziatonell’anno accademico 1980/1981 e conclusosi nel 1984/1985, hainfatti liquidato, per tale specializzazione (sommata alla seconda, didurata triennale) un importo complessivo di euro 53.712,00, pari aNumero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026otto annualità, così certamente computando, per la primaspecializzazione, tutte e cinque le annualità, benché le prime due sicollochino necessariamente in epoca anteriore al 1° gennaio 1983.1.3. Ma non diversamente deve ritenersi per gli altri tre medici cuisono riferite le statuizioni impugnate.Per essi emerge, infatti, dalla sentenza che i corsi triennalifrequentati hanno avuto inizio nell’anno accademico 1982/1983;nondimeno la Corte d’appello non ha specificato la data di effettivoinizio della frequenza e, dunque, non ha messo in condizione diverificare se – e in quale misura – tale inizio si collochi oppure noanteriormente al 1° gennaio 1983.Al riguardo, le difese svolte nel controricorso e nella memoria –secondo cui l’inizio dei corsi si sarebbe collocato solo pochi giorniprima di tale data e dovrebbe pertanto ritenersi, in fatto, irrilevante aifini del calcolo – si risolvono in allegazioni fattuali che non trovanoriscontro nella sentenza impugnata e non sono pertanto utilizzabili inquesta sede di legittimità per colmare le lacune motivazionali dellastessa, né possono valere ad escludere l’errore di sussunzione in cuila Corte territoriale è incorsa per avere omesso ogni specificaconsiderazione e valorizzazione di tale circostanza, rilevante alla lucedel principio di diritto sopra richiamato.Ne consegue che il primo motivo va accolto, dovendo il giudice dirinvio rideterminare il quantum debeatur per i dottori [OSCURATO:PERSONA](limitatamente alla prima specializzazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCazzato, sulla base del principio per cui il risarcimento spetta solo perla frazione del corso avente inizio al 1° gennaio 1983.2. Con il secondo motivo ─ rubricato «02. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] non inclusa nelle direttive eurounitarie; insussistenzadel diritto al risarcimento del danno; violazione e falsa applicazionedegli artt. 5 e 7 delle [OSCURATO:PERSONA] n. 75/362 e 75/363, delleNumero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026Direttive nn. 82/76, 93/16, legge n. 370/99, nonché degli artt. 117Cost. e 1218 c.c., in relazione all’art. 360, comma i, n.3) c.p.c.» ─ leAmministrazioni lamentano che la Corte d’appello abbiaerroneamente riconosciuto anche per la seconda specializzazione deldott. [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni) il diritto alrisarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive,sebbene tale specializzazione non risulti compresa negli elenchi dellespecializzazioni comuni di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva75/362/CEE e 75/363/CEE.Sostengono che, in presenza di una specializzazione nonespressamente menzionata nelle direttive, incombeva sull’attorel’onere di allegare in modo specifico e dettagliato le ragioni di una suaeventuale equipollenza rispetto alle specializzazioni comunicontemplate dagli artt. 5 e 7; allegazione che nella speciedifetterebbe del tutto, non potendo supplirvi né la genericità delladeduzione originaria, né l’asserita mancata contestazione da partedell’Amministrazione.2.1. Il motivo è fondato.Questa Corte ha ripetutamente chiarito (v. ex aliis Cass.15/11/2022, n. 33634; 26/08/2022, n. 25414; 11/02/2022, n. 4575;14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n.28440; 26/07/2019, n. 20303) che:— l'inclusione del corso di specializzazione nelle professionisanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europeeche sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere unaadeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la suaequipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri),rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medicospecializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva)458 del 2019);Numero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026— non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchiin questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;— si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo dellafattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella suadomanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;— la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempreverificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di unaspecifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza chevi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriorecontraddittorio su di esso);— a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto dicui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione chel’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvisolo gli effetti della eventuale non contestazione e neppure in sede dirinvio, sempre che si tratti di questione rientrante, come nella specie,tra quelle per così dire riaperte dalla pronuncia cassatoria;— al riguardo occorre però considerare che la questione - comepure più volte sottolineato da questa Corte – è rilevante sia in diritto(con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguitadall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alledirettive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla suaequipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altristati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito,può, quindi, eventualmente operare con esclusivo riguardo agliaspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di dettacomponente fattuale del fondamento della domanda, in virtù delprincipio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo inappello -officioso o su impulso dell’amministrazione- del difetto delrequisito della equipollenza;— l’operatività del principio di non contestazione è peròNumero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioniin fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica,basterà dunque una contestazione altrettanto generica;─ onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, dettapreclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazioneperché per la prima volta proposta in appello o nel giudizio di rinvio,non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cuiall’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegarel’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosiin primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque,indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, primaancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass.15/11/2016, n. 23199, in motivazione; Cass. n. 25414 del 2022,cit.).2.2. Nel caso di specie, non risulta – né dalla sentenzaimpugnata, né dagli atti cui è consentito fare riferimento in questasede – che l’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia, sin dall’atto dicitazione, allegato specificamente le ragioni per cui la specializzazionein Medicina legale e delle assicurazioni dovrebbe ritenersi equipollentead una o più delle specializzazioni comuni menzionate negli artt. 5 e 7della direttiva 75/362/CEE.La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha riconosciuto il diritto alrisarcimento anche per tale specializzazione, senza previamenteverificare se l’onere di allegazione gravante sull’attore fosse statoadempiuto e senza in alcun modo confrontarsi con la questione dellariconducibilità, o meno, della specializzazione alla sfera applicativadelle direttive.Così facendo, essa si è discostata dai principi appena richiamati,incorrendo nella denunciata violazione di legge.3. In accoglimento di entrambi i motivi la sentenza impugnatadeve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice a quo che siNumero registro generale 25262/2024Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 7802/2026Data pubblicazione 31/03/2026somme dovute ai controricorrenti interessati, oltre che al regolamentodelle spese anche del presente giudizio di legittimità.Va comunque fin d’ora precisato che non può ravvisarsi alcunasoccombenza nei confronti (ma neppure a favore) degli altri mediciintimati – diversi dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – iquali pure hanno spiegato controricorso, atteso che la loro indicazionetra i destinatari del ricorso per cassazione risulta chiaramente direttaai soli fini della litis denuntiatio ex art. 332 cod. proc. civ. e non èrivolta a sottoporre a riesame le statuizioni del giudice di rinvio che liriguardano. P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa adaltra Sezione della Corte d’appello di Lecce, comunque in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca