CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14069-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PISCIOTTA ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “ pro tempore ” , domiciliato “ex lege”in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] CRISCUOLI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Erronea declaratoria di estinzione del giudizio -Appello - Riforma della sentenza impugnata - Rimessione al primo giudice - Esclusione R.G.N.14069/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 1888/21 del la C orte di Appello di Palermo , depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che la Curatela del fallimento Servizi per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (d’ora in poi, “Curatela fallimentare”) ricorre, sulla base di duemotivi, per la cassazione della sentenza n. 1888 /21, del22 novembre 2021, della Corte di Appello di Palermo, che – in accoglimento de l gravame proposto da l Comune di Palermo avverso la sentenza n. 5140/17, del 3 ottobre 2017, resa dal Tribunale di Palermo – ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3226/13, emesso dallo stesso Tribunale nei confronti del predetto Comune, condannando la Curatela fallimentare a re stituire all’appellante quanto eventualmente ricevuto in esecuzione del provvedimento monitorio; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce che, conseguito dalla società Servizi per l’[OSCURATO:SOCIETA]. un decreto ingiuntivo (ancorché, a causa di un errore materiale, per un importo largamente inferiore alla somma indicata nel ricorso monitorio), l’ingiunto Comune di Palermo proponeva opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; - che, i ntervenuto il fallimento della convenuta oppo sta, la curatela predisponeva il programma di liquidazione ex art. 104 legge fall., proponendo di avviare le attività di recupero del credito verso il Comune di Palermo, previa declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 43 legge fall. e dell’art.305 cod. proc. civ., anche in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo era stato erroneamente emesso –come detto – per un importo inferiore all’entità del credito;- che l a declaratoria di estinzione, disposta dal l’adito Tribunale, formava oggetto di appello da parte del già attore in opposizione, Comune di Palermo; -che il giudice di seconde cure , nel provvedere sul gravame, ha ritenuto – in accoglimento dello stesso – erronea la declaratoria di estinzione del giudizio; - che a t ale esito esso è perven uto sulla scorta dei principi affermati dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 maggio 2021, n. 12154), secondo cui, in caso di apertura del fallimento, sebbene l’interruzione del processo sia automatica, aisensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre, però,solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, evenienza, nella speci e , non verificatasi; - che, s u tali basi, il giudice di appello – constatato che la Curatela fallimentare, innanzi ad esso, si era limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza riproporre la propria domanda anche in relazione al credito g ià azionato in via monitoria– revocava il decreto ingiuntivo (ordinando alla curatela di restituire quanto eventualmente ricevuto in esecuzione dello stesso), escludendo la sussistenza dei presupposti per provvedere alla rimessione al primo giudice ex art. 354, comma 2, cod. proc. civ.; -che avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione la Curatela fallimentare, sulla base –come detto –di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi , rispettivamente, dei nn. 3)e 4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 354, comma 2, cod. proc. civ.; - che , secondo la ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver riformato la sentenza oggetto di appello in relazione all’erronea declaratoria di estinzione del giudizio, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, a norma dell’art. 354, comma 2, cod. proc. civ.; - che in tale prospettiva, infatti, non andrebbe trascurata la circostanza che la declaratoria di estinzione era statapronunciata subito dopo la costituzione in giudizio della Curatela fallimentare, sicché essa si era limitata a concludere in tal senso “non facendo proprie le difese della società in bonis , né accettando il contraddittorio sulle altre domande, in coerenzacon il contenuto del programma di liquidazione, da cui emerge palesemente l’adesione all’eccezione di nullità del titolo sollevata dal Comune di Palermo”; -che, di conseguenza, il Tribunale pose in decisione la causa soltanto sulla questione dell’estinzione del giudizio, “unica domanda avanzata dalla Curatela in sede di costituzione”, sicché la decisione della Corte territoriale –nel riformare la declaratoria di estinzione – di non rimettere la controversia al primo giudice “ha privato, dunque, le parti di un grado di giudizio”, con violazione dell’art. 24 Cost., in particolare privando l’odierna ricorrente della possibilità “di spiegare le proprie difese nel merito, una volta risolta la questione dell’estinzione del processo”; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360 , comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando omessa pronuncia sulla domanda principale di nullità del decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Palermo, in conseguenza dell’errore commesso dal Tribunale, nell’indicazione dell’importo ingiunto;- che ha resistito all’impugnazione, con controricorso , il Comune di Palermo, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che il primo motivo di ricorso non è fondato; – che la pretesa della ricorrente, secondo cui il giudice di appello, rilevata l’erroneità della declaratoria di estinzione, avrebbe dovuto dichiarare la nullità e rimettere la causa al primo giudice, è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; -che, difatti, è stato affermato, come esattamente evidenzia la sentenza impugnata, che qualora “l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 354, comma 2, cod. proc. civ. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (Cass. Sez. 6-1, ord. 26 settembre 2019, n. 23997, Rv. 655420-01); –che la tesi della ricorrente, secondo cui tale principio non potrebbe trovare applicazione in un caso – co me è quello qui in esame – in cui l’udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata al solo fine di esitare l’istanza di declaratoria di estinzione, non tiene in debito conto il fatto che la rimessione al primo giudice ha carattere eccezionale,sicché è su tali basi che è stato affermato il principio secondo cui, allorché il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, abbia dichiarato l’estinzione ma ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ., “cioè con sentenza resa dopo chela causa era stata rimessa per la decisione ex art. 189 cod. proc. civ., il giudice d’appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia” (Cass. Sez. 1, sent. 29 maggio 2008, n. 14343, Rv. 604007 - 01), sicché non può essere l’ampiezza del “thema decidendum” devoluto al tribunale il criterio dal quale far dipendere la possibilità di rimessione, o meno, al primo giudice; -che anche il secondo motivo non è fondato; - che, invero, proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del giudizio non è la legittimità dell’emissione del provvedimento monitorio, bensì la fondatezza della pretesa creditoria del creditore ingiungente, come reiteratamente affermato da questa Corte; - che, difatti, i l creditore che abbia conseguito il provvedimento monitorio resta pur sempre “attore in senso sostanziale” (principio affermato da questa Corte, al suo massimo livello nomofilattico, ancora, in motivazione, da Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv. 615487-01), sicché l’opposizione prevista dall’art. 645 cod. proc. civ. “non è un’actio nullitatis o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, e che si pone “come fase ulteriore”, sebbene eventuale, “del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo ( cfr., di recente, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02);- che per tali ragioni, dunque, non può addebitarsi alla sentenza impugnata di aver “omesso la pronuncia sulla domanda principale di nullità del decreto ingiuntivo”; -che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la Curatela del fallimento Servizi per l ’ O ccupazione S.r.l. in Liquidazione a rifondere, al Comune di Palermo, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a