CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1985
Cassazione n. 05500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal locale Tribunale per i reati al predetto ascritti. In data 10 ottobre 2025, sono pervenute conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A); vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato sub A) nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo C) nella fattispecie tentata; vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione reato contestato al capo B) della rubrica) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 2, 3 e 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]