CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 25/2/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori delle parti civili; letta la memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 febbraio 2021, la Corte d' Appello Palermo, confermava la statuizione di condanna relativa agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di riciclaggio e ricettazione a loro ascritti e, in accoglimento dell'appello proposto dalla costituita parte civile, riformava agli effetti civili la sentenza di primo grado, condannando gli imputati al risarcimento del danno. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepisce: 1) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. 2.1.La Corte d'appello nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe recepito la ricostruzione storica dei fatti di riciclaggio e ricettazione ( effettuata dal primo giudice sulla base di intercettazioni, pedinamenti, servizi di videosorveglianza), travisando il contenuto delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito della disponibilità del magazzino di via Guglielmini, in cui furono rinvenuti beni di provenienza illecita a tale" Massimo", non potendosi ritenere, con certezza, che questi si identificasse con l'imputato. 2.2.Nullità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione: la Corte d'appello non solo avrebbe travisato la prova ( dichiarazioni di Cavallaro) ritenendo integrato l'elemento oggettivo dei delitti di ricettazione e di riciclaggio, per la disponibilità, in capo al ricorrente, del magazzino in cui si trovavano l'autovettura Fiat 500 e i motori di provenienza illecita, ma non avrebbe motivato sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo di detti reati posto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito il possesso degli organi motore, esclusivamente a sé. 2.3. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata assoluzione del ricorrente dal reato di riciclaggio di cui al capo c) o, in subordine, per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p. La Corte d'appello non ha spiegato per quale ragione l'effettiva e concreta operazione di alterazione del telaio del blocco motore, fosse imputabile al ricorrente quando, invece, egli si è limitato a riceverlo. 2.4 Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di non incrementare la pena per la recidiva. La Corte d'appello ha motivato sulla sussistenza della circostanza aggravante, ma non ha risposto in merito alla richiesta di esclusione del relativo aumento e comunque la motivazione, sul punto, è carente, non essendo sufficiente il richiamo ai precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto alla prima doglianza, diversamente da quanto si assume nel ricorso, la Corte d'appello ha ben spiegato ( pag. 4 della sentenza) che la disponibilità del magazzino di via Guglielmini, nel quale furono rinvenuti l'autovettura Fiat 500 e gli organi motore, poteva tranquillamente desumersi da una serie di risultanze probatorie, tra le quali non solo i servizi di videosorveglianza e localizzazione tramite GPS che attestavano che il [OSCURATO:PERSONA] si recava quotidianamente presso detto magazzino, ma anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale non si limitò a parlare genericamente di un certo "Massimo", ma affermò di aver personalmente concordato con [OSCURATO:PERSONA] l'affitto dell'immobile e di aver ricevuto, indifferentemente, da [OSCURATO:PERSONA] o dal correo [OSCURATO:PERSONA] il relativo canone. Appare, pertanto, destituita di fondamento la censura che vedrebbe il vizio di legittimità nella illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati dovendosi riaffermare che,in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione, configurato dalla legge n. 46 del 2006 come motivo autonomo di ricorso e non più come un aspetto del motivo di illogicità, si sostanzia nell' incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali (Sez. 3, n. 12110/2008, Rv. 243247; Sez. 1, n. 53600/2016, Rv. 271635 ). 2.Quanto al secondo motivo, analogamente, deve dichiararsene la palese infondatezza poiché la Corte d'appello, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, ha adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo dei reati di cui al capo A) riciclaggio dell'autovettura 500 e capo B) ricettazione dei blocchi motore, facendo riferimento, per ciò che riguarda il primo, al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato immortalato dalla immagini di video sorveglianza, intento a illustrare le modalità con le quali effettuare le operazioni di smembratura della Fiat 500, falsamente denunciata rubata da Carollo, che venivano effettivamente, poi, riscontrate dalla P.G. in esito alla perquisizione effettuata presso il magazzino di via Guglielmini e, quanto al reato di cui al capo B), la Corte d'appello nel ritenere infondati gli assunti difensivi, in questa sede inammissibilmente riproposti, ha sottolineato l'irrilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva assunto su di sè la responsabilità della detenzione dei blocchi motore, poichè la stessa era indubitabilmente riferibile anche a [OSCURATO:PERSONA] alla stregua delle intercettazioni telefoniche e del comprovato possesso, in capo allo stesso, del magazzino in cui essi si trovavano. 3. In relazione alla presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al delitto di riciclaggio dell'organo motore di cui al capo C), deve ribadirsi, ancora una volta, che la censura sollevata, mira a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa in sede di legittimità. La Corte d'appello a pagg. 8 - 10, ha spiegato con argomentazioni logiche, connesse a dati probatori convenientemente valutati (intercettazioni e pedinamenti e sequestro) che l'abrasione sull'organo motore di cui al capo C), era da ricondurre con certezza al [OSCURATO:PERSONA] in quanto posta in essere nel lasso di tempo in cui lo stesso ne aveva avuto la disponibilità prima di venderlo al Pomelia. E non v'è dubbio che l'operazione sia idonea ad integrare i delitto di riciclaggio in quanto volta ad ostacolare attraverso l'abrasione della matricola, l'identificazione del blocco motore di illecita provenienza (Sez. 2, n. 37559/2019;Rv. 277080;Sez. 2 n. 35439/2021,Rv. 281963;Sez. 2 n. 1127/20 22, Rv. 282820). 4.11 medesimo rilievo di aspecificità e manifesta infondatezza affligge l'ultimo motivo di ricorso. La Corte d'appello ha puntualmente risposto alla richiesta difensiva di escludere la recidiva, motivando con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della condotta contestata a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo, desunta dall'apprezzamento dei precedenti penali e della nuova condotta criminosa (Sez. 3, n. 33299/2016, Rv. 270419) pertanto, ritenendo sussistente detta circostanza aggravante, ha anche fornito adeguata giustificazione dei riflessi della stessa sulla entità della pena (Sez. 3, 19170/2014; Rv. 263464; Sez.3, n. 33299/2016, Rv.270419). Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi 3686,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Cosi deciso il 28/2/2023 Il consigliere estensor