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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 12890/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 1-3 della sentenza impugnata)7 tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello e non rilevab4 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione.

In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]).gEieyeEstensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 1-3 della sentenza impugnata)7 tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello e non rilevab4 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]).gEieyeEstensore