CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 11454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 25/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 el’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]