CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15682/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &7\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 133 comma 2, n.3 cod. pen. - perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Salerno nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: - ai fini della riduzione della pena, non può valorizzarsi la rinuncia al motivo di appello relativo all'assoluzione per il reato di detenzione illegale di stupefacenti di cui al capo 1), inizialmente chiesta sul presupposto inverosimile secondo cui i 181 grammi di marijuana e 94 grammi di hashish fossero destinati all'uso personale esclusivo; - relativamente ai reati di ricettazione, detenzione di arma e quant'altro di cui al capo 2), la pena base è stata determinata correttamente in misura superiore al minimo edittale, in virtù della pericolosità dei beni illegalmente detenuti e ricettati tra cui una pistola con caricatore inserito pieno di munizione e dunque pronta all'uso, e della personalità del ricorrente, gravato da condanne molto recenti per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti; - è del tutto congruo l'aumento operato a titolo di continuazione in ordine alla fattispecie in materia di stupefacenti, avuto riguardo alla notevole quantità di sostanza illegalmente detenuta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo