CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 1988
Cassazione n. 09430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 ottobre, 2022 il Tribunale di Taranto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 29 agosto 2022 che rigettava l'istanza, avanzata dalla difesa in data 26.8.2022 volta ad ottenere la revoca della misura custodiale carceraria cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto con ordinanza del 22.8.2022 in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 629, 99 comma 4 seconda ipotesi cod. pen. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, premettendo che: in data 22.8.2022 [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a custodia cautelare in forza di ordinanza del giudice per le indagini preliminari; in data 29.09.2022 era stata notificata al difensore ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione proposta ex art. 310 cod. proc. pen. della misura cautelare; nel frattempo, in data 02.09.2022 si proponeva riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza genetica, la cui trattazione veniva fissata al 15.09.2022, con rigetto della richiesta e motivazione riservata nel termine di giorni 45; l'udienza ex art. 310 cod. proc. pen. si celebrava invece in data 29.09.2022, quindi in assenza delle ragioni poste dal Tribunale dei Riesame a base del rigetto; il Tribunale del Riesame di Taranto aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta ex art.310 cod. proc. pen. ritenendo che fosse stata nuovamente contestata la sussistenza dei presupposti cautelari sulla base delle medesime argomentazioni, senza considerare che, contrariamente all'assunto del giudicante, il riesame era stato proposto avverso l'ordinanza di custodia cautelare e l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla tentata estorsione contestata alla luce della ricostruzione degli accadimenti operata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, oltre che per totale assenza di motivazione sulle esigenze cautelari; ne discendeva non solo il differente presupposto delle due impugnazioni, ma anche l'equivoco in cui era incorso il Tribunale del Riesame di Taranto che, anziché dichiarare la nullità dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari o integrarne il contenuto, si era limitato a dichiarare l'inammissibilità del gravame, incorrendo in palese violazione di legge.j\n" 1.2 II difensore rileva che nell'appello ex art. 310 cod.proc.pen. si era rimarcato che l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari difettasse di qualsiasi valutazione in merito alle esigenze cautelari concretamente ravvisabili nel caso di specie, ma che tale aspetto era stato totalmente disatteso dal Tribunale del Riesame, che si era limitato a dichiarare l'inammissibilità del gravame; vi era inoltre un ulteriore fattore sul quale ci si era soffermati nell'atto di appello, ovvero il decorso del tempo tra la sottoposizione alla misura cautelare -ovvero 22 agosto 2022- e la data del presunto commesso reato -che si arrestava al giugno 2022-, senza considerare che le indagini relative al procedimento penale de quo si erano concluse 1'11 luglio 2022 e che nel periodo successivo non risultavano ulteriori condotte antidoverose a carico di [OSCURATO:PERSONA]; a ciò andava aggiunta al circostanza che il ricorrente aveva beneficiato della misura alternativa della detenzione domiciliare, nel corso della quale aveva serbato condotta immune da qualsiasi censura, fruendo regolarmente della liberazione anticipata; su tali aspetti nulla aveva detto il Giudice per le indagini preliminari ed aveva omesso qualsiasi statuizione il Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare come l'interesse alla decisione di un ricorso deve permanere fino alla fase della decisione, nel senso che se al momento della decisione vi sia un altro provvedimento che abbia deciso in merito allo stesso ricorso, con esito sfavorevole al ricorrente, nessun interesse sussisterebbe all'annullamento di quello impugnato; tale è il caso in esame, in cui il Tribunale aveva già respinto il riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura cautelare, e quindi anche in caso di annullamento dell'ordinanza che aveva deciso sull'istanza di revoca o sostituzione della misura, sarebbe comunque rimasta in vigore la pronuncia del giudice per le indagini preliminari sullo status libertatis del ricorrente. Peraltro, si deve rilevare che l'udienza ex art. 310 cod. proc. pen. si celebrava in data 29.09.2022, quando il difensore era già a conoscenza che il riesame avverso la misura disposta dal giudice per le indagini preliminari era stata rigettata; legittimamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto l'appello inammissibile perché proposto sulle medesime argomentazioni e con le medesime censure sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare. Ar\ Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a