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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 19625/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Tribunale per il riesame di Macerata ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella rispettiva qualità di legale rappresentante e di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - avverso il decreto emesso il 24 novembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria il 22 novembre 2021, riguardante n. 16 colli, riferibili ai suddetti indagati, posti in giacenza presso un centro esercente l'attività di broker di corrieri espressi in [OSCURATO:PERSONA], all'interno dei quali erano stati rinvenuti infiorescenze di sostanza vegetale di colore verde e n. 2 flaconi di C.B.D., poi accertati essere sostanza stupefacente del tipo marijuana del complessivo peso lordo di Kg. 13,548.

1.1. Il provvedimento di sequestro probatorio era stato convalidato dal P.M. nella ritenuta indiziaria ricorrenza del reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 a carico del Pennacchietti e del Perini, stante la legittimità del sequestro probatorio eseguito su cose pertinenti al reato e la necessità dello svolgimento di ulteriori approfondimenti in merito alla quantità e qualità della sostanza in sequestro mediante adeguati accertamenti tecnici.

1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze difensive esposte ritenendo l'astratta ricorrenza del fumus commissi delicti e l'assenza di difetto motivazionale in seno all'impugnato atto - pur dedotto dalla difesa, stante l'assenza degli indagati al momento della redazione del verbale di perquisizione e sequestro, nonché la mancata successiva notifica a costoro dell'indicato atto - evidenziando come nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, oltre a dare atto della qualità della sostanza sequestrata, fosse stato fatto espresso richiamo al verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, e quindi ai fatti e alle condotte ivi riportate, rendendo, pertanto, chiara la relazione qualificata esistente tra la droga sequestrata e il reato oggetto di indagine.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen., per essere stato confermato il provvedimento di convalida con motivazione apparente, sebbene esso fosse privo di autonoma valutazione sull'operato svolto dalla P.G. e non fosse stato correttamente motivato per relationem.

I ricorrenti lamentano che il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata paleserebbe una natura solo apparente rispetto alle specifiche eccezioni dedotte dalla difesa, peraltro inerenti ad arresti giurisprudenziali superati.

Il corpo del reato, infatti, non potrebbe più assumere un'idoneità dimostrativa immediata del collegamento esistente tra esso e la perpetrazione dell'illecito, essendo, in proposito, necessario che il giudice operi, ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare reale, una verifica della ricorrenza del fumus commissi delicti per il tramite di un accertamento concreto, fondato sulla presenza di elementi dimostrativi, sia pur a livello indiziario, della sussistenza del reato - e ciò anche quando la funzione probatoria del corpo del reato risulti connotata da evidenza immediata, desumibile già dalla sua peculiare natura -.

A dire dei ricorrenti, tale valutazione non sarebbe stata effettuata nel caso di specie, avendo omesso il giudice del riesame di adottare una motivazione adeguata in ordine all'intrinseca pericolosità delle cose sequestrate.

Ciò risulterebbe tanto più grave considerato che, per come dedotto dalla difesa dinnanzi ai giudici del riesame, per un fatto analogo loro contestato il G.I.P. del Tribunale di Macerata aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti sul presupposto che gli indagati stessero svolgendo un'attività di grossisti della sostanza rinvenuta, e non già di diretta commercializzazione di essa al pubblico.

L'omessa allegazione al provvedimento di convalida del verbale di sequestro, oltre alla mancanza trascrizione di esso - almeno per estratto - nel provvedimento impugnato, renderebbe, poi, inesistente la motivazione della convalida delle ragioni per cui le cose sequestrate possano costituire corpo del reato e del perché possa essere riferita ai prevenuti il fumus di una condotta illecita, non essendo a tali fini sufficienti i meri richiami operati nell'ordinanza impugnata alla norma violata e al luogo e al tempo di commissione del delitto.

Risulterebbe soprattutto apparente la motivazione per non aver fornito risposta all'eccezione proposta dalla difesa, per la quale, in ossequio al diritto vivente, non sarebbe sufficiente l'effettuato richiamo al verbale di sequestro probatorio laddove quest'ultimo, come avvenuto nel caso di specie, non sia stato conosciuto direttamente dagli indagati nell'immediatezza del fatto, né sia stato loro, comunque, notificato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Ed infatti, la lamentata mancata conoscenza da parte degli indagati del verbale di sequestro, per non essere stati presenti ai fatti, né per essere stato loro notificato l'atto, non assume rilievo alcuno, considerato che questa Corte di legittimità ha ben spiegato che la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro (così, espressamente, Sez. 3, n. 1821 del 12/05/1999, Petix, Rv. 214217-01; ma cfr. anche, in termini conformi, sia pure con riguardo alla sola omissione o ritardo nella notifica del decreto di convalida alla persona cui le cose sono state sequestrate: Sez. 2, n. 47165 del 19/09/2019, Nexhipi, Rv. 277803-01; Sez. 3, n. 23981 del 12/02/2004, Dani, Rv. 228878-01).

Il fatto che, nel caso di specie: i ricorrenti abbiano potuto presentare richiesta di riesame conoscendo l'imputazione a loro carico; la sostanza stupefacente sia stata sequestrata come corpo del reato, ovvero cosa pertinente al reato; sia stata indicata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla qualità e quantità della droga sequestrata, appaiono elementi più che sufficienti per consentire agli indagati di articolare le proprie difese di merito attraverso la proposizione dell'istanza di riesame - come, poi, effettivamente effettuato -.

3. Il provvedimento di convalida impugnato, alla stregua di quanto da ultimo evidenziato, non è connotato, poi, da motivazione apparente, essendo stato esso correttamente motivato per relationem.

E' principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, infatti, quello per cui il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto anche da motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti enunciata mediante formule sintetiche qualora sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614-01).Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui è stato evidenziato come il sequestro dello stupefacente sia stato dettato dalla necessità di effettuare approfondimenti tecnici volti ad accertarne la relativa qualità e quantità, così rispettandosi, tra l'altro, pure il principio per cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (così, espressamente, Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01).

4. In ragione delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, cui consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Tribunale per il riesame di Macerata ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella rispettiva qualità di legale rappresentante e di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - avverso il decreto emesso il 24 novembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria il 22 novembre 2021, riguardante n. 16 colli, riferibili ai suddetti indagati, posti in giacenza presso un centro esercente l'attività di broker di corrieri espressi in [OSCURATO:PERSONA], all'interno dei quali erano stati rinvenuti infiorescenze di sostanza vegetale di colore verde e n. 2 flaconi di C.B.D., poi accertati essere sostanza stupefacente del tipo marijuana del complessivo peso lordo di Kg. 13,548. 1.1. Il provvedimento di sequestro probatorio era stato convalidato dal P.M. nella ritenuta indiziaria ricorrenza del reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 a carico del Pennacchietti e del Perini, stante la legittimità del sequestro probatorio eseguito su cose pertinenti al reato e la necessità dello svolgimento di ulteriori approfondimenti in merito alla quantità e qualità della sostanza in sequestro mediante adeguati accertamenti tecnici. 1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze difensive esposte ritenendo l'astratta ricorrenza del fumus commissi delicti e l'assenza di difetto motivazionale in seno all'impugnato atto - pur dedotto dalla difesa, stante l'assenza degli indagati al momento della redazione del verbale di perquisizione e sequestro, nonché la mancata successiva notifica a costoro dell'indicato atto - evidenziando come nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, oltre a dare atto della qualità della sostanza sequestrata, fosse stato fatto espresso richiamo al verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, e quindi ai fatti e alle condotte ivi riportate, rendendo, pertanto, chiara la relazione qualificata esistente tra la droga sequestrata e il reato oggetto di indagine. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen., per essere stato confermato il provvedimento di convalida con motivazione apparente, sebbene esso fosse privo di autonoma valutazione sull'operato svolto dalla P.G. e non fosse stato correttamente motivato per relationem. I ricorrenti lamentano che il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata paleserebbe una natura solo apparente rispetto alle specifiche eccezioni dedotte dalla difesa, peraltro inerenti ad arresti giurisprudenziali superati. Il corpo del reato, infatti, non potrebbe più assumere un'idoneità dimostrativa immediata del collegamento esistente tra esso e la perpetrazione dell'illecito, essendo, in proposito, necessario che il giudice operi, ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare reale, una verifica della ricorrenza del fumus commissi delicti per il tramite di un accertamento concreto, fondato sulla presenza di elementi dimostrativi, sia pur a livello indiziario, della sussistenza del reato - e ciò anche quando la funzione probatoria del corpo del reato risulti connotata da evidenza immediata, desumibile già dalla sua peculiare natura -. A dire dei ricorrenti, tale valutazione non sarebbe stata effettuata nel caso di specie, avendo omesso il giudice del riesame di adottare una motivazione adeguata in ordine all'intrinseca pericolosità delle cose sequestrate. Ciò risulterebbe tanto più grave considerato che, per come dedotto dalla difesa dinnanzi ai giudici del riesame, per un fatto analogo loro contestato il G.I.P. del Tribunale di Macerata aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti sul presupposto che gli indagati stessero svolgendo un'attività di grossisti della sostanza rinvenuta, e non già di diretta commercializzazione di essa al pubblico. L'omessa allegazione al provvedimento di convalida del verbale di sequestro, oltre alla mancanza trascrizione di esso - almeno per estratto - nel provvedimento impugnato, renderebbe, poi, inesistente la motivazione della convalida delle ragioni per cui le cose sequestrate possano costituire corpo del reato e del perché possa essere riferita ai prevenuti il fumus di una condotta illecita, non essendo a tali fini sufficienti i meri richiami operati nell'ordinanza impugnata alla norma violata e al luogo e al tempo di commissione del delitto. Risulterebbe soprattutto apparente la motivazione per non aver fornito risposta all'eccezione proposta dalla difesa, per la quale, in ossequio al diritto vivente, non sarebbe sufficiente l'effettuato richiamo al verbale di sequestro probatorio laddove quest'ultimo, come avvenuto nel caso di specie, non sia stato conosciuto direttamente dagli indagati nell'immediatezza del fatto, né sia stato loro, comunque, notificato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Ed infatti, la lamentata mancata conoscenza da parte degli indagati del verbale di sequestro, per non essere stati presenti ai fatti, né per essere stato loro notificato l'atto, non assume rilievo alcuno, considerato che questa Corte di legittimità ha ben spiegato che la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro (così, espressamente, Sez. 3, n. 1821 del 12/05/1999, Petix, Rv. 214217-01; ma cfr. anche, in termini conformi, sia pure con riguardo alla sola omissione o ritardo nella notifica del decreto di convalida alla persona cui le cose sono state sequestrate: Sez. 2, n. 47165 del 19/09/2019, Nexhipi, Rv. 277803-01; Sez. 3, n. 23981 del 12/02/2004, Dani, Rv. 228878-01). Il fatto che, nel caso di specie: i ricorrenti abbiano potuto presentare richiesta di riesame conoscendo l'imputazione a loro carico; la sostanza stupefacente sia stata sequestrata come corpo del reato, ovvero cosa pertinente al reato; sia stata indicata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla qualità e quantità della droga sequestrata, appaiono elementi più che sufficienti per consentire agli indagati di articolare le proprie difese di merito attraverso la proposizione dell'istanza di riesame - come, poi, effettivamente effettuato -. 3. Il provvedimento di convalida impugnato, alla stregua di quanto da ultimo evidenziato, non è connotato, poi, da motivazione apparente, essendo stato esso correttamente motivato per relationem. E' principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, infatti, quello per cui il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto anche da motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti enunciata mediante formule sintetiche qualora sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614-01).Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui è stato evidenziato come il sequestro dello stupefacente sia stato dettato dalla necessità di effettuare approfondimenti tecnici volti ad accertarne la relativa qualità e quantità, così rispettandosi, tra l'altro, pure il principio per cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (così, espressamente, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). 4. In ragione delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, cui consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 Il Consigliere este