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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1966

Cassazione n. 07967/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1966 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal con sentenza 24 ottobre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CILIENTO Pasquale.

3. L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce dell'intervenuta prescrizione sulla base del presupposto che la recidiva qualificata non potrebbe rilevare sia ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere che ai fini del termine massimo in presenza di motivi di interruzione, risulta inammissibile in quanto contrario al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità per cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Rv. 273490 - 01 Conformi sentt. n. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, n. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01, n. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, n. 5985 del 2017 Rv. 272015 - 01, n. 6152 del 2017 Rv. 272021 - 01, n. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •gliere estensore sY\ Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1966 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal con sentenza 24 ottobre 2017. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CILIENTO Pasquale. 3. L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce dell'intervenuta prescrizione sulla base del presupposto che la recidiva qualificata non potrebbe rilevare sia ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere che ai fini del termine massimo in presenza di motivi di interruzione, risulta inammissibile in quanto contrario al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità per cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Rv. 273490 - 01 Conformi sentt. n. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, n. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01, n. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, n. 5985 del 2017 Rv. 272015 - 01, n. 6152 del 2017 Rv. 272021 - 01, n. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •gliere estensore sY\ Il
Sentenza Cassazione n. 07967/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris