CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante una pluralità di sentenze, emesse per i reati di cui agliartt. 624-625, 416-bis, 629, 56-575, 336-416-bis.1, 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre1990 n. 309, commessi in anni che vanno dal 1981 al 2004.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, dolendosi della mancata considerazione dell’esistenza di una purgenerale ideazione preventiva unitaria, come desumibile dalla identità dei titoli direato, oltre che dall’intraneità del soggetto all’omonimo clan camorristico e,infine, dalle similari modalità esecutive che connotano i fatti.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]