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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09480/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A BRANCADORO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1395 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4462/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2413/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Frosinone che aveva accertato la naturasubordinata del rapporto di fatto intercorso fra il ComuNnumee rod rie gistro generale 15506/2022Numero sezionale 1395/2026Monte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laN uqmuerao dlei r accolta generale 9480/2026aveva svolto con continuità mansioni di cuoca nel servizio dDait a pubblicazione 14/04/2026refezione scolastica, mansioni non riconducibili al progetto dilavori socialmente utili che prevedeva ambiti di intervento qualil'assistenza domiciliare e scolastica, la sistemazione dellestrade, la manutenzione dei beni.La Corte di merito ha richiamato giurisprudenza di questa Cortesecondo cui la disciplina dettata in tema di lavori socialmenteutili non esclude che in concreto il rapporto possa avere lecaratteristiche del lavoro subordinato con conseguenteapplicazione dell'art 2126 c.c.Ha poi accertato in punto di fatto, oltre alla difformità dalprogetto, che la appellata era stata inserita stabilmentenell'organizzazione del Comune, riceveva dai preposti ordini edirettive sul lavoro da svolgere, era stata assegnata ad unservizio, quello di mensa scolastica, afferente ad uno dei compitiistituzionali dell'ente.2.

Il ricorso domanda la Cassazione della sentenza sulla base didue motivi cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 53della legge n. 92 del 2012 e degli artt. 414 e 416 c.p.c..Il ricorrente assume che, contrariamente a quanto asserito dallaCorte territoriale, le circostanze di fatto erano state contestatetanto che l’amministrazione aveva anche richiesto l'ammissionedi prova testimoniale.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000.Numero registro generale 15506/2022Il motivo sostiene che la Corte di merito non ha correttamenteN umero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 9480/2026interpretato la normativa in tema di lavori socialmente utili, chDeat a pubblicazione 14/04/2026esclude che il rapporto possa essere qualificato di naturasubordinata.

Aggiunge che le attività svolte eranoconcretamente ricomprese nel progetto.

Rileva ancora che ilprogetto non delimita l'ambito di esigibilità delle prestazioni, maè solo l'elemento attraverso cui si procede ad avviare lostrumento e, pertanto, l'amministrazione può utilizzare gli LSUanche in settori diversi.3.

E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pertardività, sollevata dalla difesa della controricorrente ed allaquale non ha replicato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] GiovanniCampano nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c.Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza è stata notificata adentrambi i difensori del Comune in data 7 aprile 2022 ed ilricorso per cassazione è stato notificato il 9 giugno dopo lascadenza del termine breve, spirato il 6 giugno 2022.Pertanto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c. va dichiaratal’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna partericorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, a titolodi compensi, ed in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributoNumero registro generale 15506/2022unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, aN umero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 9480/2026norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BRANCADORO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1395 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4462/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2413/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Frosinone che aveva accertato la naturasubordinata del rapporto di fatto intercorso fra il ComuNnumee rod rie gistro generale 15506/2022Numero sezionale 1395/2026Monte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laN uqmuerao dlei r accolta generale 9480/2026aveva svolto con continuità mansioni di cuoca nel servizio dDait a pubblicazione 14/04/2026refezione scolastica, mansioni non riconducibili al progetto dilavori socialmente utili che prevedeva ambiti di intervento qualil'assistenza domiciliare e scolastica, la sistemazione dellestrade, la manutenzione dei beni.La Corte di merito ha richiamato giurisprudenza di questa Cortesecondo cui la disciplina dettata in tema di lavori socialmenteutili non esclude che in concreto il rapporto possa avere lecaratteristiche del lavoro subordinato con conseguenteapplicazione dell'art 2126 c.c.Ha poi accertato in punto di fatto, oltre alla difformità dalprogetto, che la appellata era stata inserita stabilmentenell'organizzazione del Comune, riceveva dai preposti ordini edirettive sul lavoro da svolgere, era stata assegnata ad unservizio, quello di mensa scolastica, afferente ad uno dei compitiistituzionali dell'ente.2. Il ricorso domanda la Cassazione della sentenza sulla base didue motivi cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 53della legge n. 92 del 2012 e degli artt. 414 e 416 c.p.c..Il ricorrente assume che, contrariamente a quanto asserito dallaCorte territoriale, le circostanze di fatto erano state contestatetanto che l’amministrazione aveva anche richiesto l'ammissionedi prova testimoniale.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000.Numero registro generale 15506/2022Il motivo sostiene che la Corte di merito non ha correttamenteN umero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 9480/2026interpretato la normativa in tema di lavori socialmente utili, chDeat a pubblicazione 14/04/2026esclude che il rapporto possa essere qualificato di naturasubordinata. Aggiunge che le attività svolte eranoconcretamente ricomprese nel progetto. Rileva ancora che ilprogetto non delimita l'ambito di esigibilità delle prestazioni, maè solo l'elemento attraverso cui si procede ad avviare lostrumento e, pertanto, l'amministrazione può utilizzare gli LSUanche in settori diversi.3. E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pertardività, sollevata dalla difesa della controricorrente ed allaquale non ha replicato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] GiovanniCampano nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c.Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza è stata notificata adentrambi i difensori del Comune in data 7 aprile 2022 ed ilricorso per cassazione è stato notificato il 9 giugno dopo lascadenza del termine breve, spirato il 6 giugno 2022.Pertanto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c. va dichiaratal’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, a titolodi compensi, ed in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributoNumero registro generale 15506/2022unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, aN umero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 9480/2026norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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