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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18700/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Aprile 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 luglio 1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 ottobre 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1960 avverso la sentenza resa il 30 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa il 22 gennaio 2018 dal GUP del Tribunale di Ivrea, per quel che qui rileva: -ha riqualificato tutti i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] quali violazioni dell'articolo 624,625 n 2 e 7 codice penale, rideterminando la pena inflitta; -esclusa la continuazione interna al reato contestato al capo 8 e riqualificato tale reato e quello contestato al capo 3 come riciclaggio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; -ritenute le circostanze attenuanti generiche, già concesse, come prevalenti sulla recidiva ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione; -ha riqualificato il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 648 codice penale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta.

2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1.1.Vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato contestato al capo 9 della rubrica come furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 numero 2 e 7, poiché l'imputazione ha per oggetto 33 centraline appartenute ad autovetture di provenienza furtiva e la corte ha motivato la derubricazione della ricettazione in furto ritenendo verosimile che il predetto le abbia asportate nelle circostanze dallo stesso descritte, e cioè sottraendole da un furgone in sosta. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava in sede di interrogatorio in ordine al capo 9 di avere rubato le centraline da un camioncino di demolizione, deve escludersi che il furto risulti aggravato dall'esposizione a pubblica fede. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla prova del concorso da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] nei reati contestati ai capi 3 e 8 dell'imputazione, riqualificati come riciclaggio La Corte di appello in ordine al reato addebitato al capo 8 ha escluso la continuazione interna e ha condannato l'imputato per il riciclaggio di una delle autovetture indicate nel capo di imputazione, la [OSCURATO:PERSONA].

In questo caso il collegio ha configurato il contributo dell'imputato come concorso materiale1 condotta di riciclaggio di una singola auto, 'L. in contrasto con la motivazione che regge l'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 3, in ordine al quale, in assenza della prova di un contributo materiale la corte ha ritenuto integrato il concorso morale dell'imputato.

Osserva il ricorrente che la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 3 risulti non punibile perché è intervenuta quando il reato di riciclaggio era già stato perfezionato: la presenza di [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata il 29 giugno 2016, mentre il fatto è contestato come avvenuto il 28 giugno 2016.

Inoltre il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo. 2.3 [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto di ricettazione contestato al capo 5 della rubrica, deduce vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo poiché la corte ha reso una motivazione apparente e manifestamente illogica in ordine alla consapevolezza da parte della donna del carattere illecito della condotta posta in essere dal marito e dalla figlia, valorizzando la circostanza che quest'ultima indossava guanti in lattice nell'operare sul veicolo, con la evidente finalità di non lasciare sul veicolo impronte digitali.2.4 [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato contestato al capo 7 e riqualificato come riciclaggio e al capo 10 della rubrica ha dedotto 2.4.1 vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di speciale tenuità prevista dall'articolo 648 cod.pen., negata in base a considerazioni manifestamente illogiche, sottolineando che vi erano state tre consegne di beni e l'impiego di un intermediario, a riprova di una significativa capacità criminale.

Il ricorrente lamenta che sia stato utilizzato come elemento per escludere l'attenuante il fatto che siano stati consumati tre episodi, trattandosi di fatti di particolare tenuità, e osserva che l'utilizzo di un intermediario non è sintomatico di una maggiore capacità criminale e che il valore dei pezzi di ricambio era irrisorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado espone in maniera dettagliata gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità nei confronti dei ricorrenti 2.La censura formulata da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè generica e non supportata da adeguato interesse.

Il ricorrente infatti non espone le ragioni per cui non possano essere ritenute in sentenza le circostanze aggravanti di cui sopra, mentre anche se la corte ha ritenuto credibile l'assunto difensivo, secondo cui il predetto si sarebbe reso personalmente responsabile della sottrazione delle dette centraline, non è escluso, alla stregua delle plurime condotte illecite realizzate dall'imputato con modalità sistematiche, che le stesse siano state sottratte unitamente alle vetture esposte a pubblica fede e non con le modalità indicate dall'imputato.

Ma in ogni caso la critica in ordine alla sussistenza della contestata aggravante della esposizione a pubblica fede delle centraline sottratte è priva di effettivo interesse in quanto la detta aggravante di fatto non incide sul trattamento sanzionatorio.

La pena complessivamente inflitta all'imputato in ordine a tutti i reati a lui addebitati, unificati per continuazione, è stata determinata facendo riferimento al reato contestato al capo 8 della rubrica, avente ad oggetto il furto di un'autovettura aggravato dall'esposizione a pubblica fede, e in relazione a questa imputazione è stato effettuato il giudizio di equivalenza.

Per il reato contestato al capo 9 è stato invece applicato un aumento sanzionatorio di due mesi di reclusione ed euro 100 di multa, pari alle sanzioni previste per tutti gli altri reati satellite unificati ex art. 81 cod.pen. .

Va rilevato che il furto aggravato ritenuto in sentenza necessita ad oggi della querela in forza della recente riforma normativa (cd.legge Cartabia) D.Igs. n.150 del 2022 entrata in vigore, in virtù del D.L. n.162 del 2022 (convertito in legge n.199 del 2022) in data 30.12.2022 che, all'art.2, comma 1, lett.i), attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 15, lett.b) della legge n.134 del 2021 prevede l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Sull'art. 624 c.p. interviene prevedendo "la punibilità a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'art. 625 n.7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede e 7 bis".

A questo punto, giova richiamare nel presente giudizio il principio affermato, nel recente passato, in occasione di altra riforma normativa, dalla sentenza n.40150 del 21.06.2018 (Salatino) della Cassazione a Sezioni Unite, secondo 'cui:" In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del Dlgs. n.36 del 2018 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12 comma 2 del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela".

Alla strega di questi principi l'inammissibilità del ricorso comporta la irrilevanza della modifica del regime di procedibilità del reato. 3.11 motivo avanzato con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3 si fonda sulle intercettazioni ambientali che hanno consentito di registrare i coimputati [OSCURATO:PERSONA] intenti a fare a pezzi una vettura di provenienza furtiva il 28 giugno 2016.

Il giorno dopo sul luogo è presente anche [OSCURATO:PERSONA], che collaborava stabilmente con i [OSCURATO:PERSONA] nell'attività illecita, come emerge dalle risultanze richiamate a pagina 18 della sentenza impugnata, tanto che il successivo 21 settembre sarebbe stato tratto in arresto nella flagranza di reato.

Il 29 giugno l'imputato è stato osservato mentre era intento a smontare la Fiat 16 e ciò è sufficiente a dimostrare la sua piena responsabilità come concorrente materiale nel reato di riciclaggio.

Il reato non è stato consumato soltanto il 28 giugno in quanto la sua esecuzione da parte di più soggetti si è sviluppata nel corso di diversi giorni.

Irrilevante la circostanza valorizzata dalla difesa che nel capo di imputazione sia riportata la condotta come commessa il 28 giugno 2016, poiché l'imputato ha certamente compreso i termini dell'accusa e si è difeso nel merito.

In ordine al reato di riciclaggio contestato al capo 8 della rubrica, il tribunale a pagina 40 ha rilevato che l'imputato è stato tratto in arresto nella flagranza del reato perché sorpreso mentre era con i coimputati intento a smontare una [OSCURATO:PERSONA].

Correttamente la corte ha ritenuto di assolvere l'imputato dal riciclaggio delle altre vetture presenti in loco.

In conclusione la corte, pur valorizzando il carattere stabile e non occasionale della collaborazione fornita dall'[OSCURATO:PERSONA] alle attività illecite del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ha fondato l'affermazione di responsabilità sul suo concorso materiale.

Tale motivazione non si pone in contrasto logico con le ragioni poste a sostegno della affermazione di responsabilità per il capo 3. 4.La censura formulata con il ricorso proposto nell'interesse di Laforet è manifestamente infondata poiché la sentenza fornisce adeguata e congrua motivazione in ordine alla responsabilità della donna, ripresa mentre unitamente alla figlia, munita di guanti, frugava all'interno di un'automobile rossa, che stava per essere cannibalizzata dai coimputati, dalla quale asportava una borsa rossa ed un ombrello.

Non possono residuare dubbi in ordine alla piena consapevolezza da parte della donna della provenienza furtiva dei beni di cui si era appropriata, sia in ragione della contemporanea attività posta in essere dai suoi congiunti, sia perché le circostanze obiettive palesavano la provenienza furtiva dell'auto in cui la stessa stava frugando. 5.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La ratio decidendi della sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di codesta Suprema Corte secondo cui la condotta delittuosa va considerata in modo complessivo e non singolarmente.

E allora non si possono non condividere le osservazioni rese dalla corte territoriale, circa i continui contatti del prevenuto con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], la consegna di almeno tre vetture rubate avvenute il 6,10 e 16 settembre, l'impiego di un intermediario [OSCURATO:PERSONA], in modo da schermare ed evitare contatti diretti tra le parti, stratagemma indicativo - scrive correttamente la Corte - di una non trascurabile capacità criminale, unitamente al valore non irrisorio dei pezzi di ricambio compravenduti dalle parti. 62inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congrua liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Aprile 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 luglio 1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 ottobre 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1960 avverso la sentenza resa il 30 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa il 22 gennaio 2018 dal GUP del Tribunale di Ivrea, per quel che qui rileva: -ha riqualificato tutti i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] quali violazioni dell'articolo 624,625 n 2 e 7 codice penale, rideterminando la pena inflitta; -esclusa la continuazione interna al reato contestato al capo 8 e riqualificato tale reato e quello contestato al capo 3 come riciclaggio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; -ritenute le circostanze attenuanti generiche, già concesse, come prevalenti sulla recidiva ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione; -ha riqualificato il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 648 codice penale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta. 2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1.1.Vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato contestato al capo 9 della rubrica come furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 numero 2 e 7, poiché l'imputazione ha per oggetto 33 centraline appartenute ad autovetture di provenienza furtiva e la corte ha motivato la derubricazione della ricettazione in furto ritenendo verosimile che il predetto le abbia asportate nelle circostanze dallo stesso descritte, e cioè sottraendole da un furgone in sosta. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava in sede di interrogatorio in ordine al capo 9 di avere rubato le centraline da un camioncino di demolizione, deve escludersi che il furto risulti aggravato dall'esposizione a pubblica fede. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla prova del concorso da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] nei reati contestati ai capi 3 e 8 dell'imputazione, riqualificati come riciclaggio La Corte di appello in ordine al reato addebitato al capo 8 ha escluso la continuazione interna e ha condannato l'imputato per il riciclaggio di una delle autovetture indicate nel capo di imputazione, la [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso il collegio ha configurato il contributo dell'imputato come concorso materiale1 condotta di riciclaggio di una singola auto, 'L. in contrasto con la motivazione che regge l'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 3, in ordine al quale, in assenza della prova di un contributo materiale la corte ha ritenuto integrato il concorso morale dell'imputato. Osserva il ricorrente che la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 3 risulti non punibile perché è intervenuta quando il reato di riciclaggio era già stato perfezionato: la presenza di [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata il 29 giugno 2016, mentre il fatto è contestato come avvenuto il 28 giugno 2016. Inoltre il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo. 2.3 [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto di ricettazione contestato al capo 5 della rubrica, deduce vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo poiché la corte ha reso una motivazione apparente e manifestamente illogica in ordine alla consapevolezza da parte della donna del carattere illecito della condotta posta in essere dal marito e dalla figlia, valorizzando la circostanza che quest'ultima indossava guanti in lattice nell'operare sul veicolo, con la evidente finalità di non lasciare sul veicolo impronte digitali.2.4 [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato contestato al capo 7 e riqualificato come riciclaggio e al capo 10 della rubrica ha dedotto 2.4.1 vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di speciale tenuità prevista dall'articolo 648 cod.pen., negata in base a considerazioni manifestamente illogiche, sottolineando che vi erano state tre consegne di beni e l'impiego di un intermediario, a riprova di una significativa capacità criminale. Il ricorrente lamenta che sia stato utilizzato come elemento per escludere l'attenuante il fatto che siano stati consumati tre episodi, trattandosi di fatti di particolare tenuità, e osserva che l'utilizzo di un intermediario non è sintomatico di una maggiore capacità criminale e che il valore dei pezzi di ricambio era irrisorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado espone in maniera dettagliata gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità nei confronti dei ricorrenti 2.La censura formulata da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè generica e non supportata da adeguato interesse. Il ricorrente infatti non espone le ragioni per cui non possano essere ritenute in sentenza le circostanze aggravanti di cui sopra, mentre anche se la corte ha ritenuto credibile l'assunto difensivo, secondo cui il predetto si sarebbe reso personalmente responsabile della sottrazione delle dette centraline, non è escluso, alla stregua delle plurime condotte illecite realizzate dall'imputato con modalità sistematiche, che le stesse siano state sottratte unitamente alle vetture esposte a pubblica fede e non con le modalità indicate dall'imputato. Ma in ogni caso la critica in ordine alla sussistenza della contestata aggravante della esposizione a pubblica fede delle centraline sottratte è priva di effettivo interesse in quanto la detta aggravante di fatto non incide sul trattamento sanzionatorio. La pena complessivamente inflitta all'imputato in ordine a tutti i reati a lui addebitati, unificati per continuazione, è stata determinata facendo riferimento al reato contestato al capo 8 della rubrica, avente ad oggetto il furto di un'autovettura aggravato dall'esposizione a pubblica fede, e in relazione a questa imputazione è stato effettuato il giudizio di equivalenza. Per il reato contestato al capo 9 è stato invece applicato un aumento sanzionatorio di due mesi di reclusione ed euro 100 di multa, pari alle sanzioni previste per tutti gli altri reati satellite unificati ex art. 81 cod.pen. . Va rilevato che il furto aggravato ritenuto in sentenza necessita ad oggi della querela in forza della recente riforma normativa (cd.legge Cartabia) D.Igs. n.150 del 2022 entrata in vigore, in virtù del D.L. n.162 del 2022 (convertito in legge n.199 del 2022) in data 30.12.2022 che, all'art.2, comma 1, lett.i), attuando quanto previsto dall'art. 1, comma 15, lett.b) della legge n.134 del 2021 prevede l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. Sull'art. 624 c.p. interviene prevedendo "la punibilità a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'art. 625 n.7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede e 7 bis". A questo punto, giova richiamare nel presente giudizio il principio affermato, nel recente passato, in occasione di altra riforma normativa, dalla sentenza n.40150 del 21.06.2018 (Salatino) della Cassazione a Sezioni Unite, secondo 'cui:" In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del Dlgs. n.36 del 2018 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12 comma 2 del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela". Alla strega di questi principi l'inammissibilità del ricorso comporta la irrilevanza della modifica del regime di procedibilità del reato. 3.11 motivo avanzato con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. Il compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3 si fonda sulle intercettazioni ambientali che hanno consentito di registrare i coimputati [OSCURATO:PERSONA] intenti a fare a pezzi una vettura di provenienza furtiva il 28 giugno 2016. Il giorno dopo sul luogo è presente anche [OSCURATO:PERSONA], che collaborava stabilmente con i [OSCURATO:PERSONA] nell'attività illecita, come emerge dalle risultanze richiamate a pagina 18 della sentenza impugnata, tanto che il successivo 21 settembre sarebbe stato tratto in arresto nella flagranza di reato. Il 29 giugno l'imputato è stato osservato mentre era intento a smontare la Fiat 16 e ciò è sufficiente a dimostrare la sua piena responsabilità come concorrente materiale nel reato di riciclaggio. Il reato non è stato consumato soltanto il 28 giugno in quanto la sua esecuzione da parte di più soggetti si è sviluppata nel corso di diversi giorni. Irrilevante la circostanza valorizzata dalla difesa che nel capo di imputazione sia riportata la condotta come commessa il 28 giugno 2016, poiché l'imputato ha certamente compreso i termini dell'accusa e si è difeso nel merito. In ordine al reato di riciclaggio contestato al capo 8 della rubrica, il tribunale a pagina 40 ha rilevato che l'imputato è stato tratto in arresto nella flagranza del reato perché sorpreso mentre era con i coimputati intento a smontare una [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente la corte ha ritenuto di assolvere l'imputato dal riciclaggio delle altre vetture presenti in loco. In conclusione la corte, pur valorizzando il carattere stabile e non occasionale della collaborazione fornita dall'[OSCURATO:PERSONA] alle attività illecite del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ha fondato l'affermazione di responsabilità sul suo concorso materiale. Tale motivazione non si pone in contrasto logico con le ragioni poste a sostegno della affermazione di responsabilità per il capo 3. 4.La censura formulata con il ricorso proposto nell'interesse di Laforet è manifestamente infondata poiché la sentenza fornisce adeguata e congrua motivazione in ordine alla responsabilità della donna, ripresa mentre unitamente alla figlia, munita di guanti, frugava all'interno di un'automobile rossa, che stava per essere cannibalizzata dai coimputati, dalla quale asportava una borsa rossa ed un ombrello. Non possono residuare dubbi in ordine alla piena consapevolezza da parte della donna della provenienza furtiva dei beni di cui si era appropriata, sia in ragione della contemporanea attività posta in essere dai suoi congiunti, sia perché le circostanze obiettive palesavano la provenienza furtiva dell'auto in cui la stessa stava frugando. 5.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di codesta Suprema Corte secondo cui la condotta delittuosa va considerata in modo complessivo e non singolarmente. E allora non si possono non condividere le osservazioni rese dalla corte territoriale, circa i continui contatti del prevenuto con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], la consegna di almeno tre vetture rubate avvenute il 6,10 e 16 settembre, l'impiego di un intermediario [OSCURATO:PERSONA], in modo da schermare ed evitare contatti diretti tra le parti, stratagemma indicativo - scrive correttamente la Corte - di una non trascurabile capacità criminale, unitamente al valore non irrisorio dei pezzi di ricambio compravenduti dalle parti. 62inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congrua liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in
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