Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03107/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3573-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1956/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari avverso due avvisi con i quali l'Ufficio recuperava le imposte Irpef, Iva e Irap relative agli anni di imposta 2001 e 2002 a seguito di un accertamento di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati in applicazione della disciplina dello studio di settore. 2.La CTP, rilevata l'intempestività della proposizione dei ricorsi riuniti, li dichiarava inammissibili con sentenza che, sull'impugnazione del ricorrente veniva, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia; la Corte di Cassazione , con ordinanza nr. 10628/2017 annullava con rinvio l'impugnata sentenza accertando la nullità della notifica degli avvisi di accertamento; riassunto il procedimento i la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, accoglieva l'appello del contribuente limitatamente all'anno di imposta 2001, rigettando nel resto.

Rilevavano i giudici di seconde cure, per quanto di interesse in questa sede, che l'accertamento, relativo all'anno 2002, era fondato sull'incongruità tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore e che il contribuente, al di là di una generica contestazione del metodo di accertamento e della Ric. 2020 n. 03573 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -2- produzione della visura storica dell'ACI, non aveva fornito elementi specifici idonei a superare la presunzione di inattendibilità del reddito dichiarato sancita dall'art 62 sexties del d.l. 321/1993.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; l'Ufficio si è costituito con controricorso 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del di nr 331/1993 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc, per avere la CTR (55155i errato nel valutare la rilevanza sotto il profilo probatorio dello studio di settore. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360 1° comma nr. 5 cpc, in relazione agli artt. 62 sexies del d.I nr 331/1993 e 132 1 comma nr. 4 cpc, 118 disp, att, cpc; si sostiene che i giudici di seconde cure non abbiano correttamente apprezzato elementi decisivi ai fini della compilazione degli studi di settore. 1.3 Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla resistente di inammissibilità del ricorso per Cassazione per essere stato notificato oltre il termine breve di giorni sessanta dalla notifica della sentenza della CTR non essendo stata fornita la prova della notifica dell'impugnata decisione. 2 II primo motivo è infondato.

Ric. 2020 n. 03573 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -3- 2.1 L'accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui agli artt. 63 sexies d.l. 331/1993 e 10

I. 146/1998 che riconosce all'[OSCURATO:PERSONA] il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta. 2.2 A fronte degli elementi indiziari emergenti dall'applicazione del corretto studio di settore, spetta al contribuente indicare e comprovare, dapprima in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, e, quindi, eventualmente in sede di contenzioso, l'esistenza di valide ragioni di scostamento (cfr. Cass. n. 3415 del 20/02/2015; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; si veda anche Cass. n. 769 del 15/01/2019). 2.3 La CTR si è attenuta a tali principi di diritto, dapprima dando conto del regolarità procedimentale dell'accertamento mediante studi di settore svoltosi nel contraddittorio con il contribuente, e successivamente esplicitando i motivi per i quali le allegazioni del ricorrente, sia in sede endoprocedimentale, che in quella giudiziaria, non erano idonee a superare il disallineamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dai parametri legali.

3. Il secondo motivo, nella parte in cui si denuncia il vizio ex ad 360 comma 1° nr. 5 cpc è inammissibile, in quanto privo di specificità, mentre è infondato il profilo di censura di carenza di motivazione. 3.1 L'impugnata sentenza ha affermato che il contribuente non ha fornito la documentazione, che si era riservato di produrre sin dalla fase amministrativa, destinata a provare la non correttezza dello studio di settore con riferimento al contestato Ric. 2020 n. 03573 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -4- valore delle autovetture e all'erroneo riferimento delle spese di ammortamento dei locali.

Né, secondo l'impugnata sentenza, la produzione in giudizio della visura storica dell'ACI era da sola sufficiente a provare l'utilizzo di una delle autovetture stante la presenza di dipendenti. 3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione della sentenza impugnata, sebbene formulata in maniera sintetica, non integra un'ipotesi di motivazione apparente, poichè non si pone al di sotto del "minimo costituzionale". 3.3 Sostiene il ricorrente che oggetto di discussione tra le parti erano i diversi fatti storici, rilevanti ai fini della compilazione dello studio di settore, del calcolo degli ammodernamenti delle strutture e del numero degli autoveicoli (due e non quattro) da indicare nello studio di settore 3.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione - per il principio di specificità-deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione ( Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784 30/7/2018 nr 20078).

Ric. 2020 n. 03573 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -5- 3.5 Sul punto, parte ricorrente deduce fatti diversi da quelli da quelli esaminati dalla CTR senza indicare con precisione il luogo e la sede in cui tale diversa ricostruzione è stata effettuata e omettendo di riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti sui quali si fonda la censura 3 Il ricorso va quindi rigettato 4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore del tributo recuperato.

PQM La Corte; • Rigetta il ricorso. • Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo

13. Così deciso nella Camera di Consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3573-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1956/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari avverso due avvisi con i quali l'Ufficio recuperava le imposte Irpef, Iva e Irap relative agli anni di imposta 2001 e 2002 a seguito di un accertamento di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati in applicazione della disciplina dello studio di settore. 2.La CTP, rilevata l'intempestività della proposizione dei ricorsi riuniti, li dichiarava inammissibili con sentenza che, sull'impugnazione del ricorrente veniva, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia; la Corte di Cassazione , con ordinanza nr. 10628/2017 annullava con rinvio l'impugnata sentenza accertando la nullità della notifica degli avvisi di accertamento; riassunto il procedimento i la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, accoglieva l'appello del contribuente limitatamente all'anno di imposta 2001, rigettando nel resto. Rilevavano i giudici di seconde cure, per quanto di interesse in questa sede, che l'accertamento, relativo all'anno 2002, era fondato sull'incongruità tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore e che il contribuente, al di là di una generica contestazione del metodo di accertamento e della Ric. 2020 n. 03573 sez. MT - ud. 14-12-2021 -2- produzione della visura storica dell'ACI, non aveva fornito elementi specifici idonei a superare la presunzione di inattendibilità del reddito dichiarato sancita dall'art 62 sexties del d.l. 321/1993. 3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; l'Ufficio si è costituito con controricorso 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del di nr 331/1993 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc, per avere la CTR (55155i errato nel valutare la rilevanza sotto il profilo probatorio dello studio di settore. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360 1° comma nr. 5 cpc, in relazione agli artt. 62 sexies del d.I nr 331/1993 e 132 1 comma nr. 4 cpc, 118 disp, att, cpc; si sostiene che i giudici di seconde cure non abbiano correttamente apprezzato elementi decisivi ai fini della compilazione degli studi di settore. 1.3 Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla resistente di inammissibilità del ricorso per Cassazione per essere stato notificato oltre il termine breve di giorni sessanta dalla notifica della sentenza della CTR non essendo stata fornita la prova della notifica dell'impugnata decisione. 2 II primo motivo è infondato. Ric. 2020 n. 03573 sez. MT - ud. 14-12-2021 -3- 2.1 L'accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui agli artt. 63 sexies d.l. 331/1993 e 10 I. 146/1998 che riconosce all'[OSCURATO:PERSONA] il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta. 2.2 A fronte degli elementi indiziari emergenti dall'applicazione del corretto studio di settore, spetta al contribuente indicare e comprovare, dapprima in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, e, quindi, eventualmente in sede di contenzioso, l'esistenza di valide ragioni di scostamento (cfr. Cass. n. 3415 del 20/02/2015; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; si veda anche Cass. n. 769 del 15/01/2019). 2.3 La CTR si è attenuta a tali principi di diritto, dapprima dando conto del regolarità procedimentale dell'accertamento mediante studi di settore svoltosi nel contraddittorio con il contribuente, e successivamente esplicitando i motivi per i quali le allegazioni del ricorrente, sia in sede endoprocedimentale, che in quella giudiziaria, non erano idonee a superare il disallineamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dai parametri legali. 3. Il secondo motivo, nella parte in cui si denuncia il vizio ex ad 360 comma 1° nr. 5 cpc è inammissibile, in quanto privo di specificità, mentre è infondato il profilo di censura di carenza di motivazione. 3.1 L'impugnata sentenza ha affermato che il contribuente non ha fornito la documentazione, che si era riservato di produrre sin dalla fase amministrativa, destinata a provare la non correttezza dello studio di settore con riferimento al contestato Ric. 2020 n. 03573 sez. MT - ud. 14-12-2021 -4- valore delle autovetture e all'erroneo riferimento delle spese di ammortamento dei locali. Né, secondo l'impugnata sentenza, la produzione in giudizio della visura storica dell'ACI era da sola sufficiente a provare l'utilizzo di una delle autovetture stante la presenza di dipendenti. 3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione della sentenza impugnata, sebbene formulata in maniera sintetica, non integra un'ipotesi di motivazione apparente, poichè non si pone al di sotto del "minimo costituzionale". 3.3 Sostiene il ricorrente che oggetto di discussione tra le parti erano i diversi fatti storici, rilevanti ai fini della compilazione dello studio di settore, del calcolo degli ammodernamenti delle strutture e del numero degli autoveicoli (due e non quattro) da indicare nello studio di settore 3.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione - per il principio di specificità-deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione ( Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784 30/7/2018 nr 20078). Ric. 2020 n. 03573 sez. MT - ud. 14-12-2021 -5- 3.5 Sul punto, parte ricorrente deduce fatti diversi da quelli da quelli esaminati dalla CTR senza indicare con precisione il luogo e la sede in cui tale diversa ricostruzione è stata effettuata e omettendo di riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti sui quali si fonda la censura 3 Il ricorso va quindi rigettato 4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore del tributo recuperato. PQM La Corte; • Rigetta il ricorso. • Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella Camera di Consiglio
Sentenza Cassazione n. 03107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris